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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 30488/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7294/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in v calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14; - ricorrente - contro 2fe22, Silvana VIACAVA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].r.A.RUQ-ULOISDI giusta procura speciale in calce al controricorso, domiciliato presso la A.C. 14 giugno 2022 r.g.n. 7294/2018 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] della Corte di CASSAZIONE in Roma, piazza Cavour; - controricorrente - - avverso la sentenza n. 2216/2018 del TRIBUNALE di GENOVA in funzione di giudice di appello, depositata il 1/8/2018, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2022 dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Genova in funzione di giudice di appello ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del giudice di pace di Chiavari che, in accoglimento della domanda di ripetizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., aveva condannato queste ultime a restituire le somme versate per il servizio idrico integrato e precisamente, per l'importo di Euro 704,87, quale quota parte in qualità di condomina della predetta del Condominio sito in Rapallo, via [OSCURATO:PERSONA] n. 2, corrisposta a decorrere dal 2007.

Avverso la sentenza del Tribunale di Genova, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. hanno proposto ricorso per cassazione illustrato da sei motivi.

Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis comma 1 c.p.c.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

Parte resistente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta "error in procedendo e/o nullità della sentenza di secondo grado ex art. 360, comma 1, n. 4, con riferimento al requisito della sentenza di cui all'art. 132 c.p.c. n. 4 per "motivazione apparente" ovvero "perplessa ed obiettivamente incomprensibile" ed in particolare, denuncia il punto motivazionale ove la.

Corte di appello ha ritenuto che la definizione di impianto di depurazione A.C. 14 giugno 2022 r.g.n. 7294/2018 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi ovvero di trattamento e smaltimento delle acque reflue, rilevante ai fini del rimborso si rinviene in una norma secondaria (art. 2 comma 2, DM Ambiente 30.09.2009) interpretata alla luce della direttiva 91/271 (sebbene non abbia efficacia orizzontale) che per agglomerati, quale quello oggetto di causa, prevede quelli che superano una certa densità di popolazione.

2. Con il secondo motivo denuncia "Violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3 degli artt. 189, comma 3 del Trattato CEE 249, comma 3 del Trattato UE, 11 e 117 Cost. 12 delle preleggi, 2, comma 2 del D.M.

Ambiente 30.09.2009 e 1374 c.c." tenuto conto che con l'erronea applicazione della richiamata disciplina normativa il giudice di merito ha violato il meccanismo di integrazione del contratto previsto dall'art. 1374 c.c. considerando una fonte estranea quale va considerata una direttiva comunitaria non self executing; in altri termini, a parere delle ricorrenti, il giudice di merito ha interpretato il diritto nazionale contra legem tenuto conto che il contenuto del contratto originariamente sottoscritto dalle parti e la nozione di depurazione in esso contenuta non ha mai assunto il significato di "trattamento avente (le) caratteristiche" di cui alla direttiva 91/271.

3. Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano l' "error in procedendo e/o nullità della sentenza di secondo grado ex art. 360, comma 1, n. 4 con riferimento al requisito della sentenza di cui all'art. 132 c.p.c. n. 4 per "mancanza di motivazione" ovvero per "motivazione apparente" ovvero per motivazione "perplessa ed obiettivamene incomprensibile in quanto contraddittoria" atteso che il tribunale di Genova avrebbe dovuto quantomeno fornire una illustrazione del percorso logico giuridico svolto ed, in particolare, illustrare le ragioni di diritto per le quali il trattamento delle acque reflue servente il Comune di Rapallo, ancorché funzionante, non potesse essere ritenuto capace di fornire depurazione e quindi di rientrare nel concetto di depurazione" di cui all'art. 2, comma 2, D.M.

Ambiente 30.09.2009 e alla normativa in materia.

Lamentano altresì che il giudice di appello abbia deciso "acriticamente" fondandosi sulle conclusioni della CTU a firma dell'ing.

Gallarati, senza svolgere alcuna disamina logico-giuridica.A.C. 14 giugno 2022 r.g.n. 7294/2018 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi

4. Con il quarto motivo contestano "Violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3" degli artt. 2 e 4 della [OSCURATO:PERSONA] n. 91/271/CEE, 2, del D.M.

Ambiente 30/9/2009, 101, 104, 105, 142, 149, 152, 154 e 158 bis e 176 del d.

Igs. 152/2006, 4 della legge regionale n. 27/2007 e 1374 c.c." ed in particolare impugnano l'affermazione del giudice di merito secondo cui «l'impianto presente al momento del versamento delle tariffe di cui si chiede il rimborso, non solo non assicurava un trattamento delle acque reflue conforme alla direttiva comunitaria ma, secondo la relazione che precede, neppure aveva i requisiti prescritti dalla legislazione nazionale per essere autorizzato allo scarico...», giungendo ad affermare che non assicurava, pertanto, la «normale attività di depurazione».

5. Con il quinto motivo le ricorrenti denunciano l' "error in procedendo e/o nullità della sentenza di secondo grado ex art. 360, comma 1, n. 4 con riferimento al requisito della sentenza di cui all'art. 132 c.p.c. n. 4 per omessa pronuncia e "mancanza di motivazione" in merito ai motivi di appello afferenti l'art. 8 sexies del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge 13/2009 e l'art. 154 del d.

Igs. 151/2006".

Contestano che il giudice di prime cure, omettendo del tutto l'esame dell'art. 8 sexies e dell'art.154 citato (d.

Igs. 151/2006), non ha considerato che "...gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione e completamento degli impianti di depurazione nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito, costituiscono una componente vincolata delle tariffe del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente ..." e dunque che gli oneri suddetti come componente vincolata della tariffa sono dovuti al gestore dall'utenza nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o siano inattivi, a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento da parte di quest'ultimo delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alle attivazioni del servizio di depurazione purché dette prestazioni siano state individuate e programmate nel piano d'ambito.A.C. 14 giugno 2022 r.g.n. 7294/2018 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi

6. Con il sesto motivo le ricorrenti contestano "Violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3 degli artt. 1175, 1218, 1374, 1375, 1453, 1559, 2033 c.c. e dell'art. 154 del D. Igs. 152/2006" in quanto il giudice di prime cure -erroneamente applicando la disciplina comunitaria, nazionale e codicistica richiamata- ha ritenuto le società odierne ricorrenti inadempienti agli obblighi contrattuali assunti per violazione dei limiti qualitativi del servizio di depurazione.

7. Il primo motivo è infondato.

La doglianza si appunta su di un passo motivazionale concernente la definizione di «impianto di depurazione» estrapolato dal contesto della complessa motivazione resa dal giudice di appello e non tenendo conto del fatto che la decisione impugnata ha esaminato esaurientemente la complessa normativa in materia e ha fatto proprie le conclusioni del CTU rese in analoga procedura, avente ad oggetto il medesimo impianto sito in Rapallo ed ha altresì adeguatamente motivato sulle ragioni per le quali ha ritenuto che l'impianto de quo eseguisse unicamente operazioni di pre- trattamento.

Giova rammentare che questa Corte ha già affermato che "non è carente di motivazione la sentenza che recepisce per relationem le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, ancorché si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione" (v. in tal senso, Cass., 5, 11/5/2012 n. 7364; Cass. 6-3 14/2/2019 n. 4352) e che è altresì coerente con l'indirizzo giurisprudenziale che richiede una motivazione specifica in presenza di critiche alla CTU, alle cui conclusioni il Giudice abbia deciso di aderire (Cass., Sez.1, 11/6/2018 n. 15147).

Soluzione ritenuta conforme da questa Corte, infine, proprio con riferimento alla richiesta di restituzione della somma corrisposta per la depurazione da un condominio, sito in Rapallo e relativo allo stesso impianto di depurazione (Cass. Sez. 3 20/04/2020 n. 7947; v. anche nello stesso A.C. 14 giugno 2022 r.g.n. 7294/2018 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi senso, ma relativamente ad altra fattispecie, Cass. Sez. 3 12/06/2020, n. 11270).

8. Parimenti infondati risultano il secondo, il terzo e quarto motivi di ricorso che, per ragioni di connessione, possono essere congiuntamente esaminati.

In primo luogo, non è stato violato il meccanismo di integrazione del contratto previsto dall'art. 1374 c.c. -asseritamente consistito nel considerare una fonte estranea, quale va considerata una direttiva comunitaria non self executing - per il semplice fatto che la sentenza ha chiaramente escluso la sussistenza della causa del contratto di utenza in ragione della non completezza del ciclo di depurazione e della non rilevabilità di dati relativi al suddetto ciclo; invero, la Corte di appello ha ritenuto sulla base delle conclusioni della CTU che ha testualmente riportato secondo cui «"l'impianto non solo non assicurava il trattamento delle acque reflue conforme alla direttiva comunitari ma secondo la relazione che precede neppure aveva i requisiti prescritti dalla normativa nazionale per essere autorizzato allo scarico"» (cfr. pag. 27 della sentenza impugnata).

In secondo luogo, la pronuncia è pienamente conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la portata della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008 è tale da escludere la debenza del corrispettivo in tutti i casi di impossibilità materiale di fruizione del servizio di depurazione o di mancato funzionamento dello stesso per fatto non imputabile all'utente, stante l'assenza della controprestazione (Cass., 5, n. 9500 del 18/4/2018; Cass., 5, n. 13781 del 22/5/2019, n. 7947 del 2020), alla quale fattispecie non può non assimilarsi il caso di un impianto di depurazione che, pur esistente, non realizzi il servizio facendo venire meno il sinallagma previsto dalla legge.

Infine, il giudice di appello - come già osservato nel primo motivo di ricorso - ha fatto proprie le conclusioni del CTU rese in analoga procedura avente ad oggetto il medesimo impianto sito in Rapallo ed ha altresì adeguatamente motivato in relazione alle ragioni per le quali ha ritenuto che A.C. 14 giugno 2022 r.g.n. 7294/2018 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi l'impianto de quo eseguisse unicamente operazioni di pretrattamento ,motivando specificatamente al riguardo in conformità con l'indirizzo giurisprudenziale che richiede una motivazione specifica in presenza di critiche alla CTU, alle cui conclusioni il Giudice abbia deciso di aderire (Cass., 1, n. 15147 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]).

9. Il quinto motivo è parimenti non fondato e, come sostiene correttamente la controparte, la censura con esso dedotta si pone in contraddizione con quanto sostenuto nei primi quattro motivi di ricorso, nei quali la parte odierna ricorrente ha allegato l'esistenza dell'impianto di depurazione; difatti, con il motivo in oggetto sostiene, viceversa, la debenza del pagamento del servizio che spetterebbe in base alla progettazione del nuovo impianto in Rapallo.

In proposito è sufficiente notare, per altro verso, che - come eccepito dalla odierna resistente - parte ricorrente non ha mai dato prova che effettivamente tale fase di progettazione fosse cominciata.

10. Il sesto motivo è inammissibile sotto due concorrenti motivi; sia perché muovendo dalla formale violazione di plurime norme, introduce nella sostanza una inammissibile richiesta di rilettura delle risultanze probatorie sia perché nel porre la questione della pretesa "Tariffa d'ambito", come correttamente eccepisce parte controricorrente, pone una contestazione nuova, come tale non proponibile nel giudizio di legittimità.

11. In conclusione, il ricorso è rigettato.

12. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

Per questi motivi A.C. 14 giugno 2022 r.g.n. 7294/2018 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7294/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in v calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14; - ricorrente - contro 2fe22, Silvana VIACAVA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].r.A.RUQ-ULOISDI giusta procura speciale in calce al controricorso, domiciliato presso la A.C. 14 giugno 2022 r.g.n. 7294/2018 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] della Corte di CASSAZIONE in Roma, piazza Cavour; - controricorrente - - avverso la sentenza n. 2216/2018 del TRIBUNALE di GENOVA in funzione di giudice di appello, depositata il 1/8/2018, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2022 dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Genova in funzione di giudice di appello ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del giudice di pace di Chiavari che, in accoglimento della domanda di ripetizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., aveva condannato queste ultime a restituire le somme versate per il servizio idrico integrato e precisamente, per l'importo di Euro 704,87, quale quota parte in qualità di condomina della predetta del Condominio sito in Rapallo, via [OSCURATO:PERSONA] n. 2, corrisposta a decorrere dal 2007. Avverso la sentenza del Tribunale di Genova, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. hanno proposto ricorso per cassazione illustrato da sei motivi. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis comma 1 c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Parte resistente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta "error in procedendo e/o nullità della sentenza di secondo grado ex art. 360, comma 1, n. 4, con riferimento al requisito della sentenza di cui all'art. 132 c.p.c. n. 4 per "motivazione apparente" ovvero "perplessa ed obiettivamente incomprensibile" ed in particolare, denuncia il punto motivazionale ove la. Corte di appello ha ritenuto che la definizione di impianto di depurazione A.C. 14 giugno 2022 r.g.n. 7294/2018 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi ovvero di trattamento e smaltimento delle acque reflue, rilevante ai fini del rimborso si rinviene in una norma secondaria (art. 2 comma 2, DM Ambiente 30.09.2009) interpretata alla luce della direttiva 91/271 (sebbene non abbia efficacia orizzontale) che per agglomerati, quale quello oggetto di causa, prevede quelli che superano una certa densità di popolazione. 2. Con il secondo motivo denuncia "Violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3 degli artt. 189, comma 3 del Trattato CEE 249, comma 3 del Trattato UE, 11 e 117 Cost. 12 delle preleggi, 2, comma 2 del D.M. Ambiente 30.09.2009 e 1374 c.c." tenuto conto che con l'erronea applicazione della richiamata disciplina normativa il giudice di merito ha violato il meccanismo di integrazione del contratto previsto dall'art. 1374 c.c. considerando una fonte estranea quale va considerata una direttiva comunitaria non self executing; in altri termini, a parere delle ricorrenti, il giudice di merito ha interpretato il diritto nazionale contra legem tenuto conto che il contenuto del contratto originariamente sottoscritto dalle parti e la nozione di depurazione in esso contenuta non ha mai assunto il significato di "trattamento avente (le) caratteristiche" di cui alla direttiva 91/271. 3. Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano l' "error in procedendo e/o nullità della sentenza di secondo grado ex art. 360, comma 1, n. 4 con riferimento al requisito della sentenza di cui all'art. 132 c.p.c. n. 4 per "mancanza di motivazione" ovvero per "motivazione apparente" ovvero per motivazione "perplessa ed obiettivamene incomprensibile in quanto contraddittoria" atteso che il tribunale di Genova avrebbe dovuto quantomeno fornire una illustrazione del percorso logico giuridico svolto ed, in particolare, illustrare le ragioni di diritto per le quali il trattamento delle acque reflue servente il Comune di Rapallo, ancorché funzionante, non potesse essere ritenuto capace di fornire depurazione e quindi di rientrare nel concetto di depurazione" di cui all'art. 2, comma 2, D.M. Ambiente 30.09.2009 e alla normativa in materia. Lamentano altresì che il giudice di appello abbia deciso "acriticamente" fondandosi sulle conclusioni della CTU a firma dell'ing. Gallarati, senza svolgere alcuna disamina logico-giuridica.A.C. 14 giugno 2022 r.g.n. 7294/2018 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 4. Con il quarto motivo contestano "Violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3" degli artt. 2 e 4 della [OSCURATO:PERSONA] n. 91/271/CEE, 2, del D.M. Ambiente 30/9/2009, 101, 104, 105, 142, 149, 152, 154 e 158 bis e 176 del d. Igs. 152/2006, 4 della legge regionale n. 27/2007 e 1374 c.c." ed in particolare impugnano l'affermazione del giudice di merito secondo cui «l'impianto presente al momento del versamento delle tariffe di cui si chiede il rimborso, non solo non assicurava un trattamento delle acque reflue conforme alla direttiva comunitaria ma, secondo la relazione che precede, neppure aveva i requisiti prescritti dalla legislazione nazionale per essere autorizzato allo scarico...», giungendo ad affermare che non assicurava, pertanto, la «normale attività di depurazione». 5. Con il quinto motivo le ricorrenti denunciano l' "error in procedendo e/o nullità della sentenza di secondo grado ex art. 360, comma 1, n. 4 con riferimento al requisito della sentenza di cui all'art. 132 c.p.c. n. 4 per omessa pronuncia e "mancanza di motivazione" in merito ai motivi di appello afferenti l'art. 8 sexies del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge 13/2009 e l'art. 154 del d. Igs. 151/2006". Contestano che il giudice di prime cure, omettendo del tutto l'esame dell'art. 8 sexies e dell'art.154 citato (d. Igs. 151/2006), non ha considerato che "...gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione e completamento degli impianti di depurazione nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito, costituiscono una componente vincolata delle tariffe del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente ..." e dunque che gli oneri suddetti come componente vincolata della tariffa sono dovuti al gestore dall'utenza nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o siano inattivi, a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento da parte di quest'ultimo delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alle attivazioni del servizio di depurazione purché dette prestazioni siano state individuate e programmate nel piano d'ambito.A.C. 14 giugno 2022 r.g.n. 7294/2018 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 6. Con il sesto motivo le ricorrenti contestano "Violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3 degli artt. 1175, 1218, 1374, 1375, 1453, 1559, 2033 c.c. e dell'art. 154 del D. Igs. 152/2006" in quanto il giudice di prime cure -erroneamente applicando la disciplina comunitaria, nazionale e codicistica richiamata- ha ritenuto le società odierne ricorrenti inadempienti agli obblighi contrattuali assunti per violazione dei limiti qualitativi del servizio di depurazione. 7. Il primo motivo è infondato. La doglianza si appunta su di un passo motivazionale concernente la definizione di «impianto di depurazione» estrapolato dal contesto della complessa motivazione resa dal giudice di appello e non tenendo conto del fatto che la decisione impugnata ha esaminato esaurientemente la complessa normativa in materia e ha fatto proprie le conclusioni del CTU rese in analoga procedura, avente ad oggetto il medesimo impianto sito in Rapallo ed ha altresì adeguatamente motivato sulle ragioni per le quali ha ritenuto che l'impianto de quo eseguisse unicamente operazioni di pre- trattamento. Giova rammentare che questa Corte ha già affermato che "non è carente di motivazione la sentenza che recepisce per relationem le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, ancorché si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione" (v. in tal senso, Cass., 5, 11/5/2012 n. 7364; Cass. 6-3 14/2/2019 n. 4352) e che è altresì coerente con l'indirizzo giurisprudenziale che richiede una motivazione specifica in presenza di critiche alla CTU, alle cui conclusioni il Giudice abbia deciso di aderire (Cass., Sez.1, 11/6/2018 n. 15147). Soluzione ritenuta conforme da questa Corte, infine, proprio con riferimento alla richiesta di restituzione della somma corrisposta per la depurazione da un condominio, sito in Rapallo e relativo allo stesso impianto di depurazione (Cass. Sez. 3 20/04/2020 n. 7947; v. anche nello stesso A.C. 14 giugno 2022 r.g.n. 7294/2018 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi senso, ma relativamente ad altra fattispecie, Cass. Sez. 3 12/06/2020, n. 11270). 8. Parimenti infondati risultano il secondo, il terzo e quarto motivi di ricorso che, per ragioni di connessione, possono essere congiuntamente esaminati. In primo luogo, non è stato violato il meccanismo di integrazione del contratto previsto dall'art. 1374 c.c. -asseritamente consistito nel considerare una fonte estranea, quale va considerata una direttiva comunitaria non self executing - per il semplice fatto che la sentenza ha chiaramente escluso la sussistenza della causa del contratto di utenza in ragione della non completezza del ciclo di depurazione e della non rilevabilità di dati relativi al suddetto ciclo; invero, la Corte di appello ha ritenuto sulla base delle conclusioni della CTU che ha testualmente riportato secondo cui «"l'impianto non solo non assicurava il trattamento delle acque reflue conforme alla direttiva comunitari ma secondo la relazione che precede neppure aveva i requisiti prescritti dalla normativa nazionale per essere autorizzato allo scarico"» (cfr. pag. 27 della sentenza impugnata). In secondo luogo, la pronuncia è pienamente conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la portata della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008 è tale da escludere la debenza del corrispettivo in tutti i casi di impossibilità materiale di fruizione del servizio di depurazione o di mancato funzionamento dello stesso per fatto non imputabile all'utente, stante l'assenza della controprestazione (Cass., 5, n. 9500 del 18/4/2018; Cass., 5, n. 13781 del 22/5/2019, n. 7947 del 2020), alla quale fattispecie non può non assimilarsi il caso di un impianto di depurazione che, pur esistente, non realizzi il servizio facendo venire meno il sinallagma previsto dalla legge. Infine, il giudice di appello - come già osservato nel primo motivo di ricorso - ha fatto proprie le conclusioni del CTU rese in analoga procedura avente ad oggetto il medesimo impianto sito in Rapallo ed ha altresì adeguatamente motivato in relazione alle ragioni per le quali ha ritenuto che A.C. 14 giugno 2022 r.g.n. 7294/2018 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi l'impianto de quo eseguisse unicamente operazioni di pretrattamento ,motivando specificatamente al riguardo in conformità con l'indirizzo giurisprudenziale che richiede una motivazione specifica in presenza di critiche alla CTU, alle cui conclusioni il Giudice abbia deciso di aderire (Cass., 1, n. 15147 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]). 9. Il quinto motivo è parimenti non fondato e, come sostiene correttamente la controparte, la censura con esso dedotta si pone in contraddizione con quanto sostenuto nei primi quattro motivi di ricorso, nei quali la parte odierna ricorrente ha allegato l'esistenza dell'impianto di depurazione; difatti, con il motivo in oggetto sostiene, viceversa, la debenza del pagamento del servizio che spetterebbe in base alla progettazione del nuovo impianto in Rapallo. In proposito è sufficiente notare, per altro verso, che - come eccepito dalla odierna resistente - parte ricorrente non ha mai dato prova che effettivamente tale fase di progettazione fosse cominciata. 10. Il sesto motivo è inammissibile sotto due concorrenti motivi; sia perché muovendo dalla formale violazione di plurime norme, introduce nella sostanza una inammissibile richiesta di rilettura delle risultanze probatorie sia perché nel porre la questione della pretesa "Tariffa d'ambito", come correttamente eccepisce parte controricorrente, pone una contestazione nuova, come tale non proponibile nel giudizio di legittimità. 11. In conclusione, il ricorso è rigettato. 12. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi A.C. 14 giugno 2022 r.g.n. 7294/2018 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorr
Sentenza Cassazione n. 30488/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris