CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 30084/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];considerato che i motivi di ricorso, con cui si deducono violazione di legge evizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanzeall’omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione e allamancata comunicazione all’imputato della possibilità di chiedere la penasostitutiva della pena detentiva, sono manifestamente infondati poiché:1) quanto al giudizio di bilanciamento delle circostanze, lo stesso, al paridella graduazione della pena e degli aumenti e delle diminuzioni previsti per leaggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che laesercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfuggeal sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di meroarbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione; nelcaso in esame la Corte (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4) ha valorizzato lagravità del fatto, soprattutto alla luce delle modalità della condotta caratterizzatadall’accerchiamento della p.o. e dall’atteggiamento intimidatorio e dunque hamotivato il giudizio di bilanciamento in maniera non illogica né contraddittoria;ciò senza considerare che, in ogni caso, la previsione di cui all'art. 628, ultimocomma, cod. pen., esclude la possibilità del giudizio di prevalenza dellecircostanze attenuanti diverse da quelle previste dall'art. 98 cod. pen. sullacontestata e ritenuta aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3);2) quanto all'intervenuta prescrizione, secondo il dato normativo el’orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, contrariamentea quanto sostenuto dal ricorrente, ai fini della prescrizione del reato occorretenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stessesiano considerate subvalenti, o equivalenti, come nella specie, nel giudizio dibilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157,comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod.pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 4,n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057 – 01); conseguentemente, tenutoconto delle plurime aggravanti ad effetto speciale contestate, il reato non risultaessersi prescritto alla data della sentenza impugnata;3) quanto alle pene sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-biscod. pen., va rilevato che affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsisulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art.95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria unarichiesta in tal senso dell'imputato che deve intervenire, al più tardi, nel corsodell'udienza di discussione del gravame (Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024,Generali, Rv. 286017 - 01), non rientrando la conversione della pena detentivanel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597,comma 5, cod. proc. pen.; nel caso in esame la difesa non ha neppure dedotto diaver avanzato la richiesta di sostituzione lamentandosi, a ben vedere,unicamente del fatto che all'imputato non è stata data comunicazione dellapossibilità di avanzare la richiesta di sostituzione (comunicazione che, tuttavia,non è prevista da alcuna norma di legge e la cui omissione non è causa di nullitàalcuna);ritenuto che, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente