CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 gennaio 2026
Cassazione n. 03607/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 70/2026 DONATO D'[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 35214/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 maggio 1962, avverso la sentenza del 23 aprile 2025 della Corte di appello di Venezia; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 3607/2026 Roma, lì, 28/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 aprile 2025 la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa il 25 ottobre 2023 dal Tribunale di Belluno, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186-bis cod. strada, ed è stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro duemila di ammenda. 1.1. Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, il 20 gennaio 2021 [OSCURATO:PERSONA] si pose alla guida di un mezzo pesante in stato di ebbrezza alcolica: all’esito di un controllo fu infatti rilevato il tasso alcolemico di 0,92 g/l alla prima prova e 0,89 g/l alla seconda. La Corte territoriale, nel confermare la condanna, ha disatteso la richiesta di concordato con sostituzione della pena detentiva ex art. 20-bis cod. pen., in ragione della pessima biografia penale e del già concesso beneficio, in occasione di una precedente condanna. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con un unico motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale sostanziale, in quanto la Corte di appello, non accogliendo la proposta di concordato, avrebbe erroneamente disatteso la richiesta di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen. Il ricorrente, infatti, è stato condannato ad una pena inferiore al limite indicato da tale articolo, e non risulta gravato da alcuna delle condizioni oggettive di esclusione dettate dall’art. 59 legge 24 novembre 1981, n. 689. La Corte territoriale, quindi, non solo avrebbe dovuto valutare in positivo la sussistenza di tali condizioni, ma altresì avrebbe dovuto rilevare come l’esito positivo dei lavori di pubblica utilità, in occasione di una precedente condanna, fosse un indice della capacità del ricorrente di rispettare le prescrizioni. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le conclusioni cui è giunta la sentenza impugnata - valorizzando la pessima biografia penale non quale elemento ostativo ma come indicatore ex art.133 cod. pen. (pp. 4 e 5 sentenza impugnata) - sono coerenti con il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, secondo il quale la valutazione dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen. Pertanto, il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto valutando i precedenti penali (Sez. 7, n. 38120 del 11/11/2025, Puzone, non mass.; Sez. 7, n. 32735 del 17/09/2025, Lisanti, non mass.; Sez. 7, n. 4491 del 08/01/2025, Traini, non mass.; Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256725 – 01), non tanto nella prospettiva della meritevolezza del beneficio della sostituzione, quanto piuttosto nella prospettiva dell'efficacia della pena sostitutiva e della possibilità di considerarla più idonea alla rieducazione rispetto alla pena detentiva (così, in motivazione, Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, Palumbo, Rv. 285381 – 01; anche Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, Held, Rv. 288658 – 01; Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210 - 01). A tal fine potranno certamente essere valutati la natura, il numero dei precedenti e l'epoca di commissione degli illeciti (così Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024, Peluso, Rv. 287348 - 01). Nel caso di specie, la Corte ha valorizzato non solo l’esistenza delle precedenti condanne, ma anche la tipologia dei reati commessi, poiché indicativa, sotto il profilo della possibile rieducazione - non della prognosi di inadempimento, che rileva per le sole pene sostitutive accompagnate da prescrizioni (da ultimo, Sez. 3, n. 35655 del 07/04/2025, Velo, Rv. 288729 – 01) - della scarsa attitudine del reo al rispetto delle regole. Parimenti, i giudici di merito hanno sottolineato la ricaduta del ricorrente nel reato nonostante l’esito positivo del lavoro di pubblica utilità e della messa alla prova, traendone, con motivazione congrua e non manifestamente illogica - un ulteriore indice dell’inidoneità delle sanzioni sostitutive rispetto alla sua rieducazione ed al contenimento del rischio di recidiva. Pur a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, si è infatti ribadito che il giudice, nel valutare la richiesta di pena sostitutiva, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 – 01). D’altra parte, il nuovo testo dell’art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, continua a richiamare i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. quale mezzo al fine di applicare le pene sostitutive, dovendosi stabilire, proprio in forza di tali indicatori, se queste risultano più idonee alla rieducazione del condannato. Il motivo è quindi manifestamente infondato, fermo restando che il rigetto della proposta di concordato, cui pure si rivolge genericamente il ricorso (p. 4), non è a sua volta impugnabile, neppure con la sentenza che definisce il giudizio, come recentemente affermato da questa Corte, nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 2648 del 10/07/2025, dep. 2026, Bira, non ancora mass.). 3. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]