Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05201/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 2 9324 / 20 21 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat a presso il suo studioin Roma alla via Yser n. 8 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 29324/2021a.c.2 1 /12/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –resistente – e Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - nonché Camera di Commercio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG.

LAZIO - ROMA , n. 2218/2021, depositatain data 27/4/2021; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 21 dicembre 2023; Rilevato che: Con ricorso del 28/10/2016 la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d’ora in poi, anche “la società ricorrente”o “la contribuente”) impugnò davanti alla C.T.P. di Roma l’intimazione di pagamento n. 09720169039167009, notificata in data 2/8/2016 dall’allora [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (d’ora in poi, anche “l’agente della riscossione”) , ora Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito anche “Ader”), per l’importo complessivo di euro 70.466,54, avente ad oggetto delle cartelle di pagamento, tra cui le tredici portanti crediti di natura tributaria, specificamente indicate nella narrativa in fatto del ricorso per cassazione, a pagina 3 e

4. r.g. n. 29324/2021a.c.2 1 /12/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] costituirono in giudizio l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], deducendo la corretta notificazione delle cartelle di pagamento di cui alla successiva intimazione, e l’Agenzia delle Entrate, deducendo che le questioni sottese al ricorso rientravano nella esclusiva sfera di responsabilità dell’agente della riscossione.

La C.T.P. di Roma accolse il ricorso della contribuente.

L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] proposero distinti appelli, riuniti dalla C.T.R.

Nelle memorie conclusionali depositate in vista dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] chiese la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in quanto erano state annullate in autotutela le cartelle di pagamento recanti importi inferiori a mille euro.

Nel giudizio di appello si costituì anche la Camera di Commercio, Industria,Artigianato e [OSCURATO:SOCIETA].

La C.T.R. accolse gli appelli.

Contro la sentenza di appello, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e [OSCURATO:SOCIETA] sono rimaste intimate.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato un atto di costituzione ai soli fini dell’eventuale discussione orale.

Nella pendenza del giudizio di cassazione, la società ricorrente ha aderito alla definizione agevolata della cartell a di pagamento n. 09720100174017024000, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022.

Ricevuta, in data 6/9/2023, la comunicazione del decreto datato 4/9/2023con cui la Corte aveva dichiarato estinto il giudizio, la società r.g. n. 29324/2021a.c.2 1 /12/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente ha chiesto la decisione con riferimento alle cartelle per le quali non era stato possibile aderire alla definizione agevolata.

La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.

Considerato che: Innanzitutto, si deve dare atto che si è perfezionata la definizione agevolata di cui all’art. 5 della legge n. 130 del 2022 solo con riferimento alla cartella di pagamento n. 09720100174017024000, con la conseguenza che il presente giudizio può essere dichiarato estinto solo con riferimento alla citata cartella, mentre esso deve continuare con riferimento alle altre quattro cartelle indicate specificamente alla pag. 16 del ricorso per cassazione, recanti diritti camerali.

Per le altre cartelle recanti , ciascuna, un credit o erarial e inferiore a mille euro, infatti, era già cessata la materia del contendere durante il giudizio di appello, in seguito ad annullamento in autotutela. 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza impugnata emessa in violazione o falsa applicazione dell’art. 26, comma 4, d.P.R. n. 602/73, 139 e 140 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”,la società contribuente ha dedotto che la C.T.R. erroneamente avrebbe ritenuto che la variazione della denominazione della società, da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., fosse avvenuta il 4/1/2016.

In realtà, esaminando le visure della società ricorrente, ritualmente depositate agli atti del giudizio, si evincerebbe che la variazione della denominazione, registrata presso la Camera di Commercio di Roma, sarebbe avvenuta il 12/12/2005.

Di conseguenza, le cartelle esattoriali di cui ancora si discute non sarebbero entrate nella sfera di conoscibilità della società ricorrente in quanto, dalle relate di notifica e dall’estratto di ruolo offerti in r.g. n. 29324/2021a.c.2 1 /12/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] comunicazione dall’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] risulterebbe che esse sono state notificate alla [OSCURATO:SOCIETA]., società sconosciuta all’indirizzo, visto che essa aveva cambiato denominazione sociale oltre cinque anni prima.

Ha dedotto la società ricorrente che nelle uniche relate depositate in giudizio dall’Ader, la [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe risultata sconosciuta all’indirizzo e l’avviso di ricevimento sarebbe rimasto in bianco.

La C.T.R. avrebbe “presumibilmente”ritenuto perfezionate le notifiche consultando l’estratto di ruolo depositato in giudizio dall’Ader.

Pertanto, la C.T.R. avrebbe dato per assodato l’avvenimento di un fatto (variazione della denominazione sociale da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) successivamente alle notifiche delle cartelle, nell’anno 2016 anziché nell’anno 2005, e sulla base di tale erronea collocazione temporale del cambio di denominazione sociale avrebbe fondato il suo giudizio di regolarità della notificazione delle cartelle.

1.2. Il motivo è infondato.

Deve rilevarsi chela C.T.R., nella sentenza impugnata, dà atto che la sentenza di primo grado aveva individuato quale vizio insanabile della notificazione delle cartelle di pagamento il fatto che questa era stata eseguita non nei confronti della società ricorrente, ma nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., “del tutto estranea alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”.

Ne consegue che dalla sentenza impugnata risulta che già la C.T.P. aveva ritenuto che la notificazione delle cartelle di pagamento fosse stata eseguita nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. , anche se poi aveva ritenutotale notificazione viziata in quanto detta società sarebbe stata del tutto estranea all’odierna ricorrente.

Sicché, l’affermazione, contenuta in ricorso, secondo la quale la [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe stata sconosciuta all’indirizzo e che l’avviso di ricevimento sarebbe rimasto “in bianco” non si confronta con la r.g. n. 29324/2021a.c.2 1 /12/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sentenza impugnata, che aveva dato per presupposto, sulla base della sentenza di primo grado, sul punto non impugnata dalla ricorrente,che invece il procedimento notificatorio si era perfezionato, anche se nelle mani di un soggetto identificato come “[OSCURATO:SOCIETA].” anziché come [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] chiarito, non può, allora, che affermarsi che anche nei rapporti tributari vige il principio che una cartella di pagamento o la sua notificazione non è affetta da nullità solo perché indirizzata ad una società identificata con una denominazione sociale non più attuale.

Il cambio di denominazione sociale, infatti, non incide punto sull’organizzazionedel soggetto collettivo, né l’erronea denominazione lede di per sé il diritto di difesa del contribuente(cfr., seppur in ambito processuale, Cass., s ez. 3, n. 7253/2013 ; Cass., sez. 3, n. 27139/2006).

2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Illegittimità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti sulla inesistenza della notifica delle cartelle esattoriali nn. 09720100174017024000, 09720110099586170000 e 09720120068864314000, sottese alla intimazione di pagamento, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”, dopo aver dato atto che l’annullamento in autotutela, nel corso del giudizio di appello, delle cartelle di pagamento formate anteriormente al 2011 recanti ciascuna un importo inferiore a mille euroaveva determinato in relazione ad esse la cessazione della materia del contendere, la società ricorrente ha dedotto l’inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento sottese all’intimazione di pagamento, specificando che tale inesistenza costituì il motivo principale del ricorso spiegato in primo grado.

Le notifiche sarebbero state effettuate in violazione degli artt. 139 e 149 c.p.c., essendo risultato il destinatario sconosciuto all’indirizzo, con r.g. n. 29324/2021a.c.2 1 /12/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la conseguente “estinzione” dell’obbligazione di pagamento, per intervenuta decadenza dalla pretesa esattoriale, di cui la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto.

2.1. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Anche in relazione al motivo in esame la società ricorrente manca di confrontarsi con la sentenza impugnata.

Da quest’ultima, infatti, si evince che il procedimento notificatoriodelle cartelle di pagamento si era completato, benché nelle mani di un soggetto identificato come [OSCURATO:SOCIETA]., anziché come [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorrente non contesta specificamente l’affermazione del giudice d’appello (in continuità con quanto affermato dal giudice di primo grado) secondo la quale l’unico vizio (tuttavia non invalidante) del procedimento notificatorio sarebbe consistito nell’identificare il destinatario della notificazione delle cartelle quale [OSCURATO:SOCIETA]. anziché quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] vi è di più: la società ricorrente omette di censurare anche l’affermazione della C.T.R. (contenuta nell’incipit dell’ultima pagina della sentenza impugnata) secondo la quale le istanze di rateizzazione del debito tributario da essa presentate rappresenterebbero “dal punto di vista probatorio, un ulteriore elemento a supporto della conoscenza, da parte della contribuente appellata, delle pretese impositive”.

Nei confronti della valorizzazione delle istanze di rate izz azione per ritenere provata l’avvenuta conoscenza delle cartelle , la società ricorrente non ha mosso alcuna specifica contestazione, sicché il motivo è inammissibile.

3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “ Nullità della sentenza impugnata emessa in violazione o falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. 600/73, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio ritenuto regolare la notifica della r.g. n. 29324/2021a.c.2 1 /12/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] cartella esattoriale n. 09720130342407924000 notificata a mezzo pec il 2/1/2014”, la società ricorrente si duole del fatto che i giudici di merito abbiano considerato valida la notifica della cartella di pagamento,indicata nella rubrica del motivo di ricorso, tramite pec in data 2/1/2014, mentre solo dal 1° giugno 2016 sarebbe divenuta obbligatoria la notificazione tramite posta elettronica certificata di qualsiasi atto della riscossione.

3.1. Il motivo è infondato.

Premesso che si rivela erroneo il riferimento alla norma assunta a parametro dell’illegittimità della notifica, che non è l’art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973, bensì l’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, il comma 1bis. dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973,che autorizza la notifica della cartella di pagamento a mezzo pec, è stato aggiunto dall’art. 38, comma 4, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, a decorrere dal 31 maggio 2010, con la conseguenza che la notifica di cui si duole la società ricorrente è perfettamente valida.

4. Il giudizio, pertanto, deve essere dichiarato estinto solo con riferimento alla cartella di pagamento n. 09720100174017024000, mentre, per il resto, il ricorso deve essere rigettato.

Atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dei soggetti intimati, non vi è luogo alla regolazione delle spese del giudizio.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiarato estinto il giudizio solo con riferimento alla cartella di pagamento n. 09720100174017024000. r.g. n. 29324/2021a.c.2 1 /12/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], per il resto,il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 2 9324 / 20 21 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat a presso il suo studioin Roma alla via Yser n. 8 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 29324/2021a.c.2 1 /12/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –resistente – e Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - nonché Camera di Commercio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG. LAZIO - ROMA , n. 2218/2021, depositatain data 27/4/2021; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 21 dicembre 2023; Rilevato che: Con ricorso del 28/10/2016 la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d’ora in poi, anche “la società ricorrente”o “la contribuente”) impugnò davanti alla C.T.P. di Roma l’intimazione di pagamento n. 09720169039167009, notificata in data 2/8/2016 dall’allora [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (d’ora in poi, anche “l’agente della riscossione”) , ora Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito anche “Ader”), per l’importo complessivo di euro 70.466,54, avente ad oggetto delle cartelle di pagamento, tra cui le tredici portanti crediti di natura tributaria, specificamente indicate nella narrativa in fatto del ricorso per cassazione, a pagina 3 e 4. r.g. n. 29324/2021a.c.2 1 /12/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] costituirono in giudizio l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], deducendo la corretta notificazione delle cartelle di pagamento di cui alla successiva intimazione, e l’Agenzia delle Entrate, deducendo che le questioni sottese al ricorso rientravano nella esclusiva sfera di responsabilità dell’agente della riscossione. La C.T.P. di Roma accolse il ricorso della contribuente. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] proposero distinti appelli, riuniti dalla C.T.R. Nelle memorie conclusionali depositate in vista dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] chiese la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in quanto erano state annullate in autotutela le cartelle di pagamento recanti importi inferiori a mille euro. Nel giudizio di appello si costituì anche la Camera di Commercio, Industria,Artigianato e [OSCURATO:SOCIETA]. La C.T.R. accolse gli appelli. Contro la sentenza di appello, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e [OSCURATO:SOCIETA] sono rimaste intimate. L’Agenzia delle Entrate ha depositato un atto di costituzione ai soli fini dell’eventuale discussione orale. Nella pendenza del giudizio di cassazione, la società ricorrente ha aderito alla definizione agevolata della cartell a di pagamento n. 09720100174017024000, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022. Ricevuta, in data 6/9/2023, la comunicazione del decreto datato 4/9/2023con cui la Corte aveva dichiarato estinto il giudizio, la società r.g. n. 29324/2021a.c.2 1 /12/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente ha chiesto la decisione con riferimento alle cartelle per le quali non era stato possibile aderire alla definizione agevolata. La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. Considerato che: Innanzitutto, si deve dare atto che si è perfezionata la definizione agevolata di cui all’art. 5 della legge n. 130 del 2022 solo con riferimento alla cartella di pagamento n. 09720100174017024000, con la conseguenza che il presente giudizio può essere dichiarato estinto solo con riferimento alla citata cartella, mentre esso deve continuare con riferimento alle altre quattro cartelle indicate specificamente alla pag. 16 del ricorso per cassazione, recanti diritti camerali. Per le altre cartelle recanti , ciascuna, un credit o erarial e inferiore a mille euro, infatti, era già cessata la materia del contendere durante il giudizio di appello, in seguito ad annullamento in autotutela. 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza impugnata emessa in violazione o falsa applicazione dell’art. 26, comma 4, d.P.R. n. 602/73, 139 e 140 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”,la società contribuente ha dedotto che la C.T.R. erroneamente avrebbe ritenuto che la variazione della denominazione della società, da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., fosse avvenuta il 4/1/2016. In realtà, esaminando le visure della società ricorrente, ritualmente depositate agli atti del giudizio, si evincerebbe che la variazione della denominazione, registrata presso la Camera di Commercio di Roma, sarebbe avvenuta il 12/12/2005. Di conseguenza, le cartelle esattoriali di cui ancora si discute non sarebbero entrate nella sfera di conoscibilità della società ricorrente in quanto, dalle relate di notifica e dall’estratto di ruolo offerti in r.g. n. 29324/2021a.c.2 1 /12/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] comunicazione dall’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] risulterebbe che esse sono state notificate alla [OSCURATO:SOCIETA]., società sconosciuta all’indirizzo, visto che essa aveva cambiato denominazione sociale oltre cinque anni prima. Ha dedotto la società ricorrente che nelle uniche relate depositate in giudizio dall’Ader, la [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe risultata sconosciuta all’indirizzo e l’avviso di ricevimento sarebbe rimasto in bianco. La C.T.R. avrebbe “presumibilmente”ritenuto perfezionate le notifiche consultando l’estratto di ruolo depositato in giudizio dall’Ader. Pertanto, la C.T.R. avrebbe dato per assodato l’avvenimento di un fatto (variazione della denominazione sociale da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) successivamente alle notifiche delle cartelle, nell’anno 2016 anziché nell’anno 2005, e sulla base di tale erronea collocazione temporale del cambio di denominazione sociale avrebbe fondato il suo giudizio di regolarità della notificazione delle cartelle. 1.2. Il motivo è infondato. Deve rilevarsi chela C.T.R., nella sentenza impugnata, dà atto che la sentenza di primo grado aveva individuato quale vizio insanabile della notificazione delle cartelle di pagamento il fatto che questa era stata eseguita non nei confronti della società ricorrente, ma nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., “del tutto estranea alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”. Ne consegue che dalla sentenza impugnata risulta che già la C.T.P. aveva ritenuto che la notificazione delle cartelle di pagamento fosse stata eseguita nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. , anche se poi aveva ritenutotale notificazione viziata in quanto detta società sarebbe stata del tutto estranea all’odierna ricorrente. Sicché, l’affermazione, contenuta in ricorso, secondo la quale la [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe stata sconosciuta all’indirizzo e che l’avviso di ricevimento sarebbe rimasto “in bianco” non si confronta con la r.g. n. 29324/2021a.c.2 1 /12/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sentenza impugnata, che aveva dato per presupposto, sulla base della sentenza di primo grado, sul punto non impugnata dalla ricorrente,che invece il procedimento notificatorio si era perfezionato, anche se nelle mani di un soggetto identificato come “[OSCURATO:SOCIETA].” anziché come [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] chiarito, non può, allora, che affermarsi che anche nei rapporti tributari vige il principio che una cartella di pagamento o la sua notificazione non è affetta da nullità solo perché indirizzata ad una società identificata con una denominazione sociale non più attuale. Il cambio di denominazione sociale, infatti, non incide punto sull’organizzazionedel soggetto collettivo, né l’erronea denominazione lede di per sé il diritto di difesa del contribuente(cfr., seppur in ambito processuale, Cass., s ez. 3, n. 7253/2013 ; Cass., sez. 3, n. 27139/2006). 2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Illegittimità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti sulla inesistenza della notifica delle cartelle esattoriali nn. 09720100174017024000, 09720110099586170000 e 09720120068864314000, sottese alla intimazione di pagamento, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”, dopo aver dato atto che l’annullamento in autotutela, nel corso del giudizio di appello, delle cartelle di pagamento formate anteriormente al 2011 recanti ciascuna un importo inferiore a mille euroaveva determinato in relazione ad esse la cessazione della materia del contendere, la società ricorrente ha dedotto l’inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento sottese all’intimazione di pagamento, specificando che tale inesistenza costituì il motivo principale del ricorso spiegato in primo grado. Le notifiche sarebbero state effettuate in violazione degli artt. 139 e 149 c.p.c., essendo risultato il destinatario sconosciuto all’indirizzo, con r.g. n. 29324/2021a.c.2 1 /12/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la conseguente “estinzione” dell’obbligazione di pagamento, per intervenuta decadenza dalla pretesa esattoriale, di cui la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto. 2.1. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Anche in relazione al motivo in esame la società ricorrente manca di confrontarsi con la sentenza impugnata. Da quest’ultima, infatti, si evince che il procedimento notificatoriodelle cartelle di pagamento si era completato, benché nelle mani di un soggetto identificato come [OSCURATO:SOCIETA]., anziché come [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorrente non contesta specificamente l’affermazione del giudice d’appello (in continuità con quanto affermato dal giudice di primo grado) secondo la quale l’unico vizio (tuttavia non invalidante) del procedimento notificatorio sarebbe consistito nell’identificare il destinatario della notificazione delle cartelle quale [OSCURATO:SOCIETA]. anziché quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] vi è di più: la società ricorrente omette di censurare anche l’affermazione della C.T.R. (contenuta nell’incipit dell’ultima pagina della sentenza impugnata) secondo la quale le istanze di rateizzazione del debito tributario da essa presentate rappresenterebbero “dal punto di vista probatorio, un ulteriore elemento a supporto della conoscenza, da parte della contribuente appellata, delle pretese impositive”. Nei confronti della valorizzazione delle istanze di rate izz azione per ritenere provata l’avvenuta conoscenza delle cartelle , la società ricorrente non ha mosso alcuna specifica contestazione, sicché il motivo è inammissibile. 3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “ Nullità della sentenza impugnata emessa in violazione o falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. 600/73, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio ritenuto regolare la notifica della r.g. n. 29324/2021a.c.2 1 /12/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] cartella esattoriale n. 09720130342407924000 notificata a mezzo pec il 2/1/2014”, la società ricorrente si duole del fatto che i giudici di merito abbiano considerato valida la notifica della cartella di pagamento,indicata nella rubrica del motivo di ricorso, tramite pec in data 2/1/2014, mentre solo dal 1° giugno 2016 sarebbe divenuta obbligatoria la notificazione tramite posta elettronica certificata di qualsiasi atto della riscossione. 3.1. Il motivo è infondato. Premesso che si rivela erroneo il riferimento alla norma assunta a parametro dell’illegittimità della notifica, che non è l’art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973, bensì l’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, il comma 1bis. dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973,che autorizza la notifica della cartella di pagamento a mezzo pec, è stato aggiunto dall’art. 38, comma 4, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, a decorrere dal 31 maggio 2010, con la conseguenza che la notifica di cui si duole la società ricorrente è perfettamente valida. 4. Il giudizio, pertanto, deve essere dichiarato estinto solo con riferimento alla cartella di pagamento n. 09720100174017024000, mentre, per il resto, il ricorso deve essere rigettato. Atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dei soggetti intimati, non vi è luogo alla regolazione delle spese del giudizio. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiarato estinto il giudizio solo con riferimento alla cartella di pagamento n. 09720100174017024000. r.g. n. 29324/2021a.c.2 1 /12/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], per il resto,il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
Sentenza Cassazione n. 05201/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris