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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26945/2021

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 1822-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], MARIO & C [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 8183/5/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente (la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e i cinque soci) proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento relativo ad IRPEF, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2009 in merito ad un accertamento effettuato presso la sede della suddetta società con il quale si accertava un maggiore reddito della stessa e dei soci; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente, rilevando in particolare la corretta tenuta della contabilità e il rispetto dello specifico studio di settore; la [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile l'appello dell'Agenzia delle entrate, evidenziando che l'atto di appello risulta notificato alla società e ai soci presso il vecchio domicilio ([OSCURATO:PERSONA] n. 37, Napoli) del difensore costituito nel giudizio di primo grado e ricevuto dal portiere dello stabile mentre il nuovo domicilio del difensore costituito (via [OSCURATO:PERSONA] a Chiaia n. 48, Napoli) risultava già mutato nel corso del giudizio di primo grado ed era stato comunicato dal difensore al proprio ordine professionale e alla stessa Agenzia delle entrate, mentre nessun effetto sanante è ascrivibile alla costituzione di controparte, giacché l'inosservanza del termine consuma definitivamente ed insanabilmente il potere di impugnazione; inoltre l'appello è altresì inammissibile per mancanza di specificità dei motivi di gravame.

Ric. 2020 n. 01822 sez.

MT - ud. 14-07-2021 -2- L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva ma in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 156 c.p.c. e 331 c.p.c. per essere stato sanato il vizio di nullità della notifica per raggiungimento dello scopo in ragione della costituzione in appello della controparte, in quanto la notifica è pur sempre avvenuta, sia pure al vecchio domicilio del difensore con consegna del plico al portiere dello stabile, così da doversi considerare al più nulla ma non inesistente; con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 342 c.p.c. per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che la mancanza di specificità dei motivi di gravame.

Ritenuta la necessità di formulare una nuova proposta ex art. 380 bis, comma 1, cod. proc. civ.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo per formulare una nuova proposta.

Così deciso nella camera di consiglio del 14 lug io 2021.

Il reside te M uro M cci [OSCURATO:PERSONA] Enrico Q99i,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 1822-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], MARIO & C [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 8183/5/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente (la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e i cinque soci) proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento relativo ad IRPEF, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2009 in merito ad un accertamento effettuato presso la sede della suddetta società con il quale si accertava un maggiore reddito della stessa e dei soci; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente, rilevando in particolare la corretta tenuta della contabilità e il rispetto dello specifico studio di settore; la [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile l'appello dell'Agenzia delle entrate, evidenziando che l'atto di appello risulta notificato alla società e ai soci presso il vecchio domicilio ([OSCURATO:PERSONA] n. 37, Napoli) del difensore costituito nel giudizio di primo grado e ricevuto dal portiere dello stabile mentre il nuovo domicilio del difensore costituito (via [OSCURATO:PERSONA] a Chiaia n. 48, Napoli) risultava già mutato nel corso del giudizio di primo grado ed era stato comunicato dal difensore al proprio ordine professionale e alla stessa Agenzia delle entrate, mentre nessun effetto sanante è ascrivibile alla costituzione di controparte, giacché l'inosservanza del termine consuma definitivamente ed insanabilmente il potere di impugnazione; inoltre l'appello è altresì inammissibile per mancanza di specificità dei motivi di gravame. Ric. 2020 n. 01822 sez. MT - ud. 14-07-2021 -2- L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva ma in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 156 c.p.c. e 331 c.p.c. per essere stato sanato il vizio di nullità della notifica per raggiungimento dello scopo in ragione della costituzione in appello della controparte, in quanto la notifica è pur sempre avvenuta, sia pure al vecchio domicilio del difensore con consegna del plico al portiere dello stabile, così da doversi considerare al più nulla ma non inesistente; con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 342 c.p.c. per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che la mancanza di specificità dei motivi di gravame. Ritenuta la necessità di formulare una nuova proposta ex art. 380 bis, comma 1, cod. proc. civ. P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo per formulare una nuova proposta. Così deciso nella camera di consiglio del 14 lug io 2021. Il reside te M uro M cci [OSCURATO:PERSONA] Enrico Q99i,
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