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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19868/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Trieste ha riformato - per quanto ora di interesse - la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti delle imputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente la prima titolare dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e la seconda quale amministratrice di fatto della medesima impresa e socia della [OSCURATO:PERSONA] srl, per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione dell'intero compendio aziendale, realizzata tramite contratto di affitto di azienda stipulato dalla fallita con la [OSCURATO:PERSONA] srl per un canone incongruo, nonché della distrazione della quota di un immobile in proprietà personale di Tirelli in favore del fratello Paolo, compiuta tramite una vendita simulata effettuata dall'imputata al fratello.

Epoca del fallimento : Dicembre 2010. tHanno presentato ricorso le imputate tramite il comune difensore fiduciario, con due distinti atti, articolando sei motivi di contenuto sovrapponibile, qui riassunti nei limiti di cui all'art 173 disp att cpp; per [OSCURATO:PERSONA] la difesa ha proposto un autonomo motivo, indicato nell'impugnazione come secondo. 1.Con il primo motivo si deduce l'inosservanza della norma processuale ex art 34 cpp, poiché i Giudici del Tribunale in sede di riesame si sarebbero già espressi su tutti gli aspetti della vicenda in seguito oggetto del giudizio di merito.

2. Nel secondo motivo nell'interesse di Tirelli - corrispondente al terzo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] - e nei motivi immediatamente consecutivi dell'una e dell'altra imputata, trattati insieme poiché strettamente connessi, ci si duole della illogicità di motivazione e della erronea applicazione delle norme sulla bancarotta distrattiva e sulla bancarotta preferenziale, in relazione alla ritenuta distrazione della quota di immobile in titolarità della ricorrente in favore del fratello Paolo.

La Corte d'appello,sconfessando l'impostazione accusatoria accolta dal primo Giudice, aveva ritenuto che la vendita della quota di immobile in titolarità di Tirelli verso il fratello fosse giustificata in esecuzione di un patto sottoscritto tra i due ed i loro genitori, con il quale l'imputata si impegnava a cedere la quota di proprietà dell'immobile del valore di 100mila euro al germano, avendo ricevuto in precedenza l'intera somma di 200mila euro proveniente da una donazione dei genitori da essi destinata ad entrambi i figli; secondo la Corte triestina, pertanto, la ricorrente stava dando esecuzione ad un impegno già preso nei confronti del fratello. [OSCURATO:PERSONA] di appello aveva giudicato l'atto negoziale distrattivo, in quanto nel frattempo Tirelli era diventata titolare della ditta individuale, ormai in stato di decozione e, quindi, anche il suo patrimonio individuale era posto a garanzia dei creditori, essendo depauperato con l'operazione in parola.

2.1. La difesa lamenta sia la violazione della norma sulla bancarotta fraudolenta distrattiva, inesistente sotto il profilo oggettivo e soggettivo, sia la mancata qualificazione del fatto come bancarotta preferenziale, poiché l'imputata, nell'adempiere all'impegno preso con il fratello Paolo, peraltro diciassette mesi prima del fallimento, aveva in definitiva pagato uno dei creditori a preferenza degli altri.Si eccepisce, quindi, la prescrizione del delitto di bancarotta preferenziale. 3.Nel secondo motivo presentato nell'esclusivo interesse di Tomasin si deduce la violazione della norma incriminante speciale e vizio di motivazione illogica quanto alla qualità di amministratore di fatto attribuita all'imputata.

La Corte aveva valorizzato una mail in cui l'attuale ricorrente esprimeva la volontà di salvare l'immobile di Lignano, e le prove testimoniali del commercialista Michelutti, del dipendente Princisgh, e di due fornitori.

La difesa rappresenta che dalle testimonianze si evincerebbe unicamente il ruolo di consulente contabile svolto da Tomasin mentre ogni decisione commerciale ed amministrativa riguardante la fallita era presa esclusivamente da Tirelli. 4.Col quarto motivo Tirelli - quinto per Tomasin - ci si duole della illogicità di motivazione quanto alla ritenuta incongruità del canone di affitto pattuito, la cui entità era stata definita da professionisti incaricati da Tirelli, che lo avevano giudicato congruo e ne avevano riferito nel corso del giudizio mentre non sarebbero state chiarite le stime effettuate dall'Accusa per ritenere l'incongruità del canone.

Sul punto la difesa rappresenta di aver prodotto due relazioni tecniche, secondo le quali il canone di 1000 euro sarebbe superiore ai valori di mercato mentre i Giudici di merito avevano trascurato che l'affittuaria si era impegnata a corrispondere all'affittante il corrispettivo per avviamento e rimanenze di magazzino.

5. Con il quinto motivo Tirelli - sesto per Tomasin - si deduce la mancata assunzione di prova decisiva quanto alla testimonianza di Frate, che aveva seguito il progetto di concordato preventivo e che sarebbe stato importante sentire allo scopo di meglio chiarirne i passaggi rimasti oscuri. 6.Trannite il sesto motivo Tirelli - settimo Tomasin - ci si duole dell'illogicità della motivazione quanto al calcolo della pena, poiché la Corte di appello, pur avendo dichiarato la prescrizione del reato di bancarotta preferenziale di cui al capo c), non aveva ridotto la pena rispetto a quella inflitta in primo grado.

Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per entrambi i ricorsi chiedendo la riqualificazione del reato di cui al capo A2) ai sensi dell'art. 216 co. 3

I. fall. e l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente ad esso per essersi il reato estinto per prescrizione, con rinvio alla Corte d'appello, per la rideternninazione del trattamento sanzionatorio e per l'inammissibilita' dei ricorsi nel resto.

La difesa delle imputate ha depositato conclusioni con cui ha ribadito la richiesta di accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA].

I ricorsi sono fondati quanto alla mancata riqualificazione del fatto di cui al capo a2 dell'imputazione come bancarotta preferenziale mentre nel resto appaiono inammissibili.1.11 primo comune motivo di ricorso appare manifestamente infondato in diritto e genericamente formulato, come è agevole desumere dalle pagine 13 e 14 dell'atto di impugnazione, in cui la difesa si esprime in termini di possibilità e probabilità della formazione di un pregiudizio da parte dei decidenti ma neppure deduce specificamente in relazione a quali Giudici si sarebbe realizzato.

Per completezza va ricordato che l'incompatibilità ex art. 34, cod. proc. pen. non attiene alla capacità del giudice e non determina, pertanto, la nullità del provvedimento ex artt. 178 e 179, cod. proc. pen., ma costituisce soltanto motivo di possibile astensione ovvero di ricusazione dello stesso giudice, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen.. (ex mulits, Sez. 2, Sentenza n. 12896 del 05/03/2015 Ud. (dep. 26/03/2015 ) Rv. 262780.

Sul punto si rimarca che la difesa neppure deduce di aver presentato istanza di ricusazione. 2.11 secondo e terzo motivo presenti nell'atto di impugnazione di Tirelli - corrispondenti al terzo e quarto nell'interesse di Tomasin - sono esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, avendo ad oggetto la condotta distrattiva di cui al capo a2 dell'imputazione, individuata nella vendita di metà proprietà dell'immobile in titolarità dell'imputata al fratello, di cui è censurata la motivazione illogica e la mancata qualificazione del fatto nel delitto di bancarotta preferenziale; le censure sono fondate.

2.1. Come puntualmente segnalato dalla difesa la Corte ha sconfessato l'impostazione accusatoria accolta dal Tribunale, che aveva giudicato simulata l'operazione di compravendita tra i fratelli Tirelli, ed ha diversamente ma chiaramente ricostruito gli eventi familiari a seguito dei quali l'imputata, che aveva ricevuto l'intera somma relativa alla donazione di 200mila euro dai genitori ai figli, in sostanza era rimasta in debito col fratello di 100mila euro e si era impegnata con una scrittura privata, sottoscritta da genitori e figli, a trasferirgli la sua quota del 50% dell'immobile, corrispondente alla somma di 100mila euro costituente la quota del fratello in relazione alla suddetta donazione;la scrittura privata, intervenuta nel Luglio 2007, era successiva di pochi giorni alla donazione dei 200mila euro direttamente ed esclusivamente all'imputata.

L'ipotesi di compravendita simulata contestata nell'imputazione ed accettata dal Tribunale è stata giudicata frutto di un errore, come spiegato chiaramente nel testo della sentenza impugnata alla pagina sette, in cui si è dato conto di quanto testimoniato dal notaio rogante l'atto di cessione di quota di immobile.

Così ricostruita la complessiva attività negoziale il Giudice di appello ha ritenuto esplicitamente che Tirelli avesse dato esecuzione ad un impegno già formalmente assunto verso il fratello Paolo, escludendo il carattere simulato dell'atto di vendita;tuttavia ha confermato la natura distrattiva del negozio, poiché Tirelli nel frattempo era diventata titolare di un'attività di impresa individuale in condizione di decozione al momento della stipula del contratto in parola; dunque, secondo la Corte di appello, la cessione integrava una illecita diminuzione del patrimonio dell'imputata con correlativo danno delle ragioni dei creditori.

2.2. Così ricostruiti i fatti e la natura reale e non fittizia del contratto di compravendita sono condivisibili le censure di motivazione illogica e soprattutto di violazione di legge avanzate negli / atti di ricorso circa la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie legale di bancarotta preferenziale.

Invero, la Corte di appello, pur ritenendo l'esistenza di un rapporto di debito- credito tra i due germani, ha trascurato di considerare che il pagamento di un creditore prima della procedura fallimentare, nella pacifica presenza di altri creditori che a causa del pagamento stesso hanno visto diminuire la consistenza della garanzia patrimoniale sulla quale far valere le proprie ragioni, integra la diversa e meno grave fattispecie di bancarotta ex art 216 LF,comma terzo. (Sez. 5, Sentenza n. 3797 del 15/01/2018 Ud. (dep. 26/01/2018 ) Rv. 272165. 2.3 In proposito più volte la giurisprudenza civile di questa Corte ha ritenuto che l'ordinamento italiano non distingue tra i debiti di un imprenditore individuale, in ragione della natura civile o commerciale di essi, in quanto non consente limitazioni della garanzia patrimoniale in funzione della causa sottesa alle obbligazioni contratte, tutte ugualmente rilevanti sotto il profilo dell'esposizione del debitore al fallimento. ( cass civ Sez. 1, Ordinanza n. 1466 del 18/01/2019, Rv. 652407.).

Massime precedenti Conformi: N. 8930 del 2012 Rv. 622860.

Al lume delle suindicate ragioni il fatto-reato di cui al capo a2) deve essere riqualificato come bancarotta preferenziale e deve rilevarsene l'estinzione per intervenuta prescrizione, conseguendone la pronunzia, ex art 620 lett a) cpp, di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato estinto per prescrizione. 3.Per esaminare le censure espresse nel secondo motivo proposto nell'interesse della sola Tomasin, riguardanti la ritenuta qualità di amministratore di fatto ed articolate sotto il profilo della violazione della norma incriminatrice speciale e del vizio di motivazione illogica, è utile ricordare il consolidato orientamento elaborato da questa Corte regolatrice sul tema.

Si è più volte affermato il principio secondo il quale quanto alla qualità di amministratore di fatto occorre aver riguardo alla presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico dell'agente con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare e che il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione.

Ex multis:Sez. 5, Sentenza n. 8479 del 28/11/2016 Ud. (dep. 22/02/2017 )Rv. 269101.Sez. 5, Sentenza n. 35346 del 20/06/2013 Ud. (dep. 22/08/2013 ) Rv. 256534. 3.1.La motivazione resa dalla Corte territoriale, in coerenza con i suddetti principi, ha posto in luce adeguatamente e valutato logicamente gli elementi probatori per i quali la giudicabile è stata ritenuta amministratrice di fatto, condividendo l'esame e la valutazione svolta dal Tribunale, riportandone la motivazione alle pagine nove e dieci del testo, riferendosi alle dichiarazioni dei fornitori, del dipendente Princisgh e del commercialista Michelutti; da tali prove è stato coerentemente ricavato che l'imputata avesse svolto un ruolo di fatto gestorio dell'impresa, dopo la morte del fratello, marito delle coimputata; si è sottolineato allo scopo come avesse trattato con i fornitori e spiegato al dipendente la grave situazione economico finanziaria in cui si trovava l'azienda e si è osservato, altresì, che confrontandosi col commercialista Michelutti, che aveva proposto la dichiarazione di auto fallimento, aveva assunto la decisione, di carattere essenziale per la vita dell'impresa, di rifiutarla e quindi, proseguire nell'attività.

3.2. A fronte di tale congruo e corretto apparato motivazionale desumibile dallconformi sentenze di merito - che, come noto in tale ipotesi si saldano a formare un unico impianto logico-argomentativo - le doglianze attualmente sviluppate dalla difesa soffrono di irredimibile genericità per la loro ripetitività e per l'assenza di un reale confronto con la motivazione che intenderebbero criticare.

Il ricorso per cassazione è inammissibile,per difetto di specificità "estrinseca", quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse (Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sannmarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109).

Infatti, le censure proposte a riguardo dalle ricorrenti, incentrate sulla rappresentazione di una versione alternativa delle medesime prove orali, dalle quali - ad opinione della difesa - emergerebbe solo il ruolo di consulente contabile ricoperto da Tomasin, non fanno altro che richiedere al Collegio una inammissibile rivisitazione dei risultati di prova assunti nel giudizio e scrutinati logicamente dai Giudici del merito.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

4. Il quarto motivo nell'interesse di Tirelli - corrispondente al quinto per Tomasin - è pure inammissibile, poiché la difesa comune delle due imputate censura, per di più genericamente, il pieno merito della valutazione operata dalla Corte di appello sulla congruità dei canoni di affitto di azienda, elemento su cui è imperniata la condotta distrattiva descritta al capo al) dell'imputazione.

Si afferma in proposito, ma in maniera meramente assertiva, che tre professionisti avrebbero giudicato congruo il canone, criticando esplicitamente la non corretta interpretazione delle risultanze probatorie effettuata dalla Corte triestina, con inevitabile destinazione all'inammissibilità del motivo in sostanza così articolato. 4.1.Per desiderio di completezza va osservato che la motivazione è incentrata su una diversa e corretta ratio decidendi, avendo annotato che attraverso il contratto di affitto la fallita era spogliata dell'intero compendio aziendale, trovandosi in tal modo nell'impossibilità di proseguire nell'attività di impresa ed era, pertanto, destinata al fallimento.

In tal senso questa Corte ha più volte chiarito che costituisce condotta idonea ad integrare un fatto distrattivo riconducibile all'area d'operatività dell'art. 216, comma primo, n. 1, legge fall., l'affitto dei beni aziendali per un canone incongruo e mai riscosso che comporti la sostanziale privazione, per la società fallita, dei suoi beni strumentali.

Ex multis : (Sez. 5 , Sentenza n. 12456 del 28/11/2019 Ud. (dep. 20/04/2020 ) Rv. 279044. 5.11 quinto motivo nell'interesse di Tìrellì - sesto per Tomasin - riguardante la doglìanza di mancata rinnovazione istruttoria quanto alla testimonianza Frate, è inammissibile.

Occorre ricordare sul tema che nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata.(Sez. 6 , Sentenza n. 48093 del 10/10/2018 Ud. (dep. 22/10/2018 ) Rv. 274230 - 01). 5.1.Nel caso in esame la Corte di appello ha giustificato la negatoria della rinnovazione istruttoria ritenendo, all'esito dello scrutinio dei dati probatori,che essi avevano consentito una completa ricostruzione della vicenda e di essere in grado di decidere allo stato degli atti.

A fronte di tale motivazione - che alla luce del logico percorso argomentatìvo sviluppato in sentenza appare congrua - le ricorrenti neppure hanno dedotto la decisività della prova testimoniale di Frate, collaboratore del commercialista Michelutti, riguardo alla quale la difesa si limita a prospettarne esplicitamente l'utilità dell'audizione per fornire elementi diversi da quelli resi da Michelutti stesso, così ammettendone, sia pure in modo implicito, la non decisività.

6. I motivi sesto e settimo ( per Tomasin) che lamentano la mancata decurtazione della quota di pena attribuibile alla declaratoria di estinzione del reato di cui al capo c) per prescrizione, sono inammissibili per carenza di interesse.

Invero, la pena è stata inflitta già in primo grado nel minimo, previo giudizio di prevalenza della attenuanti generiche sulla contestata aggravante, essendo fissata in anni due di reclusione, pena che si attesta al di sotto del limite edittale minimo di anni tre di reclusione per il delitto ex art 216 LF.

Per la stessa ragione l'attuale dichiarazione dì estinzione del delitto dì cui al capo a2 per prescrizione, a seguito della riqualificazione operata dal Collegio come bancarotta preferenziale, non comporta alcuna diminuzione di pena, nonostante la declaratoria di prescrizione del relativo reato.

Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per prescrizione limitatamente al delitto di cui al capo a2, riqualificato come bancarotta preferenziale, ed il ricorso nel resto va dichiarato inammissibile.

PQM Riqualificato il fatto di cui al capo a2 quale bancarotta preferenziale, annulla se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Trieste ha riformato - per quanto ora di interesse - la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti delle imputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente la prima titolare dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e la seconda quale amministratrice di fatto della medesima impresa e socia della [OSCURATO:PERSONA] srl, per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione dell'intero compendio aziendale, realizzata tramite contratto di affitto di azienda stipulato dalla fallita con la [OSCURATO:PERSONA] srl per un canone incongruo, nonché della distrazione della quota di un immobile in proprietà personale di Tirelli in favore del fratello Paolo, compiuta tramite una vendita simulata effettuata dall'imputata al fratello. Epoca del fallimento : Dicembre 2010. tHanno presentato ricorso le imputate tramite il comune difensore fiduciario, con due distinti atti, articolando sei motivi di contenuto sovrapponibile, qui riassunti nei limiti di cui all'art 173 disp att cpp; per [OSCURATO:PERSONA] la difesa ha proposto un autonomo motivo, indicato nell'impugnazione come secondo. 1.Con il primo motivo si deduce l'inosservanza della norma processuale ex art 34 cpp, poiché i Giudici del Tribunale in sede di riesame si sarebbero già espressi su tutti gli aspetti della vicenda in seguito oggetto del giudizio di merito. 2. Nel secondo motivo nell'interesse di Tirelli - corrispondente al terzo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] - e nei motivi immediatamente consecutivi dell'una e dell'altra imputata, trattati insieme poiché strettamente connessi, ci si duole della illogicità di motivazione e della erronea applicazione delle norme sulla bancarotta distrattiva e sulla bancarotta preferenziale, in relazione alla ritenuta distrazione della quota di immobile in titolarità della ricorrente in favore del fratello Paolo. La Corte d'appello,sconfessando l'impostazione accusatoria accolta dal primo Giudice, aveva ritenuto che la vendita della quota di immobile in titolarità di Tirelli verso il fratello fosse giustificata in esecuzione di un patto sottoscritto tra i due ed i loro genitori, con il quale l'imputata si impegnava a cedere la quota di proprietà dell'immobile del valore di 100mila euro al germano, avendo ricevuto in precedenza l'intera somma di 200mila euro proveniente da una donazione dei genitori da essi destinata ad entrambi i figli; secondo la Corte triestina, pertanto, la ricorrente stava dando esecuzione ad un impegno già preso nei confronti del fratello. [OSCURATO:PERSONA] di appello aveva giudicato l'atto negoziale distrattivo, in quanto nel frattempo Tirelli era diventata titolare della ditta individuale, ormai in stato di decozione e, quindi, anche il suo patrimonio individuale era posto a garanzia dei creditori, essendo depauperato con l'operazione in parola. 2.1. La difesa lamenta sia la violazione della norma sulla bancarotta fraudolenta distrattiva, inesistente sotto il profilo oggettivo e soggettivo, sia la mancata qualificazione del fatto come bancarotta preferenziale, poiché l'imputata, nell'adempiere all'impegno preso con il fratello Paolo, peraltro diciassette mesi prima del fallimento, aveva in definitiva pagato uno dei creditori a preferenza degli altri.Si eccepisce, quindi, la prescrizione del delitto di bancarotta preferenziale. 3.Nel secondo motivo presentato nell'esclusivo interesse di Tomasin si deduce la violazione della norma incriminante speciale e vizio di motivazione illogica quanto alla qualità di amministratore di fatto attribuita all'imputata. La Corte aveva valorizzato una mail in cui l'attuale ricorrente esprimeva la volontà di salvare l'immobile di Lignano, e le prove testimoniali del commercialista Michelutti, del dipendente Princisgh, e di due fornitori. La difesa rappresenta che dalle testimonianze si evincerebbe unicamente il ruolo di consulente contabile svolto da Tomasin mentre ogni decisione commerciale ed amministrativa riguardante la fallita era presa esclusivamente da Tirelli. 4.Col quarto motivo Tirelli - quinto per Tomasin - ci si duole della illogicità di motivazione quanto alla ritenuta incongruità del canone di affitto pattuito, la cui entità era stata definita da professionisti incaricati da Tirelli, che lo avevano giudicato congruo e ne avevano riferito nel corso del giudizio mentre non sarebbero state chiarite le stime effettuate dall'Accusa per ritenere l'incongruità del canone. Sul punto la difesa rappresenta di aver prodotto due relazioni tecniche, secondo le quali il canone di 1000 euro sarebbe superiore ai valori di mercato mentre i Giudici di merito avevano trascurato che l'affittuaria si era impegnata a corrispondere all'affittante il corrispettivo per avviamento e rimanenze di magazzino. 5. Con il quinto motivo Tirelli - sesto per Tomasin - si deduce la mancata assunzione di prova decisiva quanto alla testimonianza di Frate, che aveva seguito il progetto di concordato preventivo e che sarebbe stato importante sentire allo scopo di meglio chiarirne i passaggi rimasti oscuri. 6.Trannite il sesto motivo Tirelli - settimo Tomasin - ci si duole dell'illogicità della motivazione quanto al calcolo della pena, poiché la Corte di appello, pur avendo dichiarato la prescrizione del reato di bancarotta preferenziale di cui al capo c), non aveva ridotto la pena rispetto a quella inflitta in primo grado. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per entrambi i ricorsi chiedendo la riqualificazione del reato di cui al capo A2) ai sensi dell'art. 216 co. 3 I. fall. e l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente ad esso per essersi il reato estinto per prescrizione, con rinvio alla Corte d'appello, per la rideternninazione del trattamento sanzionatorio e per l'inammissibilita' dei ricorsi nel resto. La difesa delle imputate ha depositato conclusioni con cui ha ribadito la richiesta di accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]. I ricorsi sono fondati quanto alla mancata riqualificazione del fatto di cui al capo a2 dell'imputazione come bancarotta preferenziale mentre nel resto appaiono inammissibili.1.11 primo comune motivo di ricorso appare manifestamente infondato in diritto e genericamente formulato, come è agevole desumere dalle pagine 13 e 14 dell'atto di impugnazione, in cui la difesa si esprime in termini di possibilità e probabilità della formazione di un pregiudizio da parte dei decidenti ma neppure deduce specificamente in relazione a quali Giudici si sarebbe realizzato. Per completezza va ricordato che l'incompatibilità ex art. 34, cod. proc. pen. non attiene alla capacità del giudice e non determina, pertanto, la nullità del provvedimento ex artt. 178 e 179, cod. proc. pen., ma costituisce soltanto motivo di possibile astensione ovvero di ricusazione dello stesso giudice, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen.. (ex mulits, Sez. 2, Sentenza n. 12896 del 05/03/2015 Ud. (dep. 26/03/2015 ) Rv. 262780. Sul punto si rimarca che la difesa neppure deduce di aver presentato istanza di ricusazione. 2.11 secondo e terzo motivo presenti nell'atto di impugnazione di Tirelli - corrispondenti al terzo e quarto nell'interesse di Tomasin - sono esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, avendo ad oggetto la condotta distrattiva di cui al capo a2 dell'imputazione, individuata nella vendita di metà proprietà dell'immobile in titolarità dell'imputata al fratello, di cui è censurata la motivazione illogica e la mancata qualificazione del fatto nel delitto di bancarotta preferenziale; le censure sono fondate. 2.1. Come puntualmente segnalato dalla difesa la Corte ha sconfessato l'impostazione accusatoria accolta dal Tribunale, che aveva giudicato simulata l'operazione di compravendita tra i fratelli Tirelli, ed ha diversamente ma chiaramente ricostruito gli eventi familiari a seguito dei quali l'imputata, che aveva ricevuto l'intera somma relativa alla donazione di 200mila euro dai genitori ai figli, in sostanza era rimasta in debito col fratello di 100mila euro e si era impegnata con una scrittura privata, sottoscritta da genitori e figli, a trasferirgli la sua quota del 50% dell'immobile, corrispondente alla somma di 100mila euro costituente la quota del fratello in relazione alla suddetta donazione;la scrittura privata, intervenuta nel Luglio 2007, era successiva di pochi giorni alla donazione dei 200mila euro direttamente ed esclusivamente all'imputata. L'ipotesi di compravendita simulata contestata nell'imputazione ed accettata dal Tribunale è stata giudicata frutto di un errore, come spiegato chiaramente nel testo della sentenza impugnata alla pagina sette, in cui si è dato conto di quanto testimoniato dal notaio rogante l'atto di cessione di quota di immobile. Così ricostruita la complessiva attività negoziale il Giudice di appello ha ritenuto esplicitamente che Tirelli avesse dato esecuzione ad un impegno già formalmente assunto verso il fratello Paolo, escludendo il carattere simulato dell'atto di vendita;tuttavia ha confermato la natura distrattiva del negozio, poiché Tirelli nel frattempo era diventata titolare di un'attività di impresa individuale in condizione di decozione al momento della stipula del contratto in parola; dunque, secondo la Corte di appello, la cessione integrava una illecita diminuzione del patrimonio dell'imputata con correlativo danno delle ragioni dei creditori. 2.2. Così ricostruiti i fatti e la natura reale e non fittizia del contratto di compravendita sono condivisibili le censure di motivazione illogica e soprattutto di violazione di legge avanzate negli / atti di ricorso circa la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie legale di bancarotta preferenziale. Invero, la Corte di appello, pur ritenendo l'esistenza di un rapporto di debito- credito tra i due germani, ha trascurato di considerare che il pagamento di un creditore prima della procedura fallimentare, nella pacifica presenza di altri creditori che a causa del pagamento stesso hanno visto diminuire la consistenza della garanzia patrimoniale sulla quale far valere le proprie ragioni, integra la diversa e meno grave fattispecie di bancarotta ex art 216 LF,comma terzo. (Sez. 5, Sentenza n. 3797 del 15/01/2018 Ud. (dep. 26/01/2018 ) Rv. 272165. 2.3 In proposito più volte la giurisprudenza civile di questa Corte ha ritenuto che l'ordinamento italiano non distingue tra i debiti di un imprenditore individuale, in ragione della natura civile o commerciale di essi, in quanto non consente limitazioni della garanzia patrimoniale in funzione della causa sottesa alle obbligazioni contratte, tutte ugualmente rilevanti sotto il profilo dell'esposizione del debitore al fallimento. ( cass civ Sez. 1, Ordinanza n. 1466 del 18/01/2019, Rv. 652407.). Massime precedenti Conformi: N. 8930 del 2012 Rv. 622860. Al lume delle suindicate ragioni il fatto-reato di cui al capo a2) deve essere riqualificato come bancarotta preferenziale e deve rilevarsene l'estinzione per intervenuta prescrizione, conseguendone la pronunzia, ex art 620 lett a) cpp, di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato estinto per prescrizione. 3.Per esaminare le censure espresse nel secondo motivo proposto nell'interesse della sola Tomasin, riguardanti la ritenuta qualità di amministratore di fatto ed articolate sotto il profilo della violazione della norma incriminatrice speciale e del vizio di motivazione illogica, è utile ricordare il consolidato orientamento elaborato da questa Corte regolatrice sul tema. Si è più volte affermato il principio secondo il quale quanto alla qualità di amministratore di fatto occorre aver riguardo alla presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico dell'agente con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare e che il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione. Ex multis:Sez. 5, Sentenza n. 8479 del 28/11/2016 Ud. (dep. 22/02/2017 )Rv. 269101.Sez. 5, Sentenza n. 35346 del 20/06/2013 Ud. (dep. 22/08/2013 ) Rv. 256534. 3.1.La motivazione resa dalla Corte territoriale, in coerenza con i suddetti principi, ha posto in luce adeguatamente e valutato logicamente gli elementi probatori per i quali la giudicabile è stata ritenuta amministratrice di fatto, condividendo l'esame e la valutazione svolta dal Tribunale, riportandone la motivazione alle pagine nove e dieci del testo, riferendosi alle dichiarazioni dei fornitori, del dipendente Princisgh e del commercialista Michelutti; da tali prove è stato coerentemente ricavato che l'imputata avesse svolto un ruolo di fatto gestorio dell'impresa, dopo la morte del fratello, marito delle coimputata; si è sottolineato allo scopo come avesse trattato con i fornitori e spiegato al dipendente la grave situazione economico finanziaria in cui si trovava l'azienda e si è osservato, altresì, che confrontandosi col commercialista Michelutti, che aveva proposto la dichiarazione di auto fallimento, aveva assunto la decisione, di carattere essenziale per la vita dell'impresa, di rifiutarla e quindi, proseguire nell'attività. 3.2. A fronte di tale congruo e corretto apparato motivazionale desumibile dallconformi sentenze di merito - che, come noto in tale ipotesi si saldano a formare un unico impianto logico-argomentativo - le doglianze attualmente sviluppate dalla difesa soffrono di irredimibile genericità per la loro ripetitività e per l'assenza di un reale confronto con la motivazione che intenderebbero criticare. Il ricorso per cassazione è inammissibile,per difetto di specificità "estrinseca", quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse (Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sannmarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109). Infatti, le censure proposte a riguardo dalle ricorrenti, incentrate sulla rappresentazione di una versione alternativa delle medesime prove orali, dalle quali - ad opinione della difesa - emergerebbe solo il ruolo di consulente contabile ricoperto da Tomasin, non fanno altro che richiedere al Collegio una inammissibile rivisitazione dei risultati di prova assunti nel giudizio e scrutinati logicamente dai Giudici del merito. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). 4. Il quarto motivo nell'interesse di Tirelli - corrispondente al quinto per Tomasin - è pure inammissibile, poiché la difesa comune delle due imputate censura, per di più genericamente, il pieno merito della valutazione operata dalla Corte di appello sulla congruità dei canoni di affitto di azienda, elemento su cui è imperniata la condotta distrattiva descritta al capo al) dell'imputazione. Si afferma in proposito, ma in maniera meramente assertiva, che tre professionisti avrebbero giudicato congruo il canone, criticando esplicitamente la non corretta interpretazione delle risultanze probatorie effettuata dalla Corte triestina, con inevitabile destinazione all'inammissibilità del motivo in sostanza così articolato. 4.1.Per desiderio di completezza va osservato che la motivazione è incentrata su una diversa e corretta ratio decidendi, avendo annotato che attraverso il contratto di affitto la fallita era spogliata dell'intero compendio aziendale, trovandosi in tal modo nell'impossibilità di proseguire nell'attività di impresa ed era, pertanto, destinata al fallimento. In tal senso questa Corte ha più volte chiarito che costituisce condotta idonea ad integrare un fatto distrattivo riconducibile all'area d'operatività dell'art. 216, comma primo, n. 1, legge fall., l'affitto dei beni aziendali per un canone incongruo e mai riscosso che comporti la sostanziale privazione, per la società fallita, dei suoi beni strumentali. Ex multis : (Sez. 5 , Sentenza n. 12456 del 28/11/2019 Ud. (dep. 20/04/2020 ) Rv. 279044. 5.11 quinto motivo nell'interesse di Tìrellì - sesto per Tomasin - riguardante la doglìanza di mancata rinnovazione istruttoria quanto alla testimonianza Frate, è inammissibile. Occorre ricordare sul tema che nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata.(Sez. 6 , Sentenza n. 48093 del 10/10/2018 Ud. (dep. 22/10/2018 ) Rv. 274230 - 01). 5.1.Nel caso in esame la Corte di appello ha giustificato la negatoria della rinnovazione istruttoria ritenendo, all'esito dello scrutinio dei dati probatori,che essi avevano consentito una completa ricostruzione della vicenda e di essere in grado di decidere allo stato degli atti. A fronte di tale motivazione - che alla luce del logico percorso argomentatìvo sviluppato in sentenza appare congrua - le ricorrenti neppure hanno dedotto la decisività della prova testimoniale di Frate, collaboratore del commercialista Michelutti, riguardo alla quale la difesa si limita a prospettarne esplicitamente l'utilità dell'audizione per fornire elementi diversi da quelli resi da Michelutti stesso, così ammettendone, sia pure in modo implicito, la non decisività. 6. I motivi sesto e settimo ( per Tomasin) che lamentano la mancata decurtazione della quota di pena attribuibile alla declaratoria di estinzione del reato di cui al capo c) per prescrizione, sono inammissibili per carenza di interesse. Invero, la pena è stata inflitta già in primo grado nel minimo, previo giudizio di prevalenza della attenuanti generiche sulla contestata aggravante, essendo fissata in anni due di reclusione, pena che si attesta al di sotto del limite edittale minimo di anni tre di reclusione per il delitto ex art 216 LF. Per la stessa ragione l'attuale dichiarazione dì estinzione del delitto dì cui al capo a2 per prescrizione, a seguito della riqualificazione operata dal Collegio come bancarotta preferenziale, non comporta alcuna diminuzione di pena, nonostante la declaratoria di prescrizione del relativo reato. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per prescrizione limitatamente al delitto di cui al capo a2, riqualificato come bancarotta preferenziale, ed il ricorso nel resto va dichiarato inammissibile. PQM Riqualificato il fatto di cui al capo a2 quale bancarotta preferenziale, annulla se
Sentenza Cassazione n. 19868/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris