CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 19257/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] '2 1 MAGI 207R [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a carico del medesimo;IiJZMSJCELLIERE ESPERTO avverso la sentenza del tribunale di Roma del 13/03/2025; Elis etta [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 marzo 2025 il tribunale di Roma assolveva [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ex art. 44 DPR 380/01, in relazione al vano porta esterno, perché il fatto non sussiste, e in ordine alla realizzazione di una copertura in alluminio e pannelli, perché non punibile per la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. 2. Avverso la sentenza sopra indicata e limitatamente alla decisione intervenuta ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. con riwardo alla realizzazione di una copertura, ha proposto impugnazione [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione. 3. Deduce l'illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui il ricorrente è stato "assolto" per la particolare tenuità del fatto. Precisato che ilricorrente ha svolto la funzione di geometra cui erano stati commissionati solo lavori di ristrutturazione interna di un locale adibito a ristorante, si rappresenta che il medesimo avrebbe eseguito solo la realizzazione delle opere interne - inserite in apposita CILA a sua firma - senza svolgere alcuna attività rispetto ad opere esterne al predetto locale. Si critica quindi la tesi di cui in sentenza, per cui il ricorrente avrebbe anche realizzato le citate opere esterne in ragione di una ritenuta brevità dell'intervallo temporale intercorso tra la data ufficiale di conclusione dei lavori interni e il successivo sopralluogo svolto dalla polizia giudiziaria a seguito del quale sono state rinvenute le opere esterne, prive di titolo abilitativo. Si osserva, piuttosto, che il tempo decorso corrisponde a circa 21 giorni, ben compatibile con la successiva realizzazione, dopo la conclusione dei lavori interni commissionati al ricorrente, delle opere esterne in discussione, da parte di terzi. Tanto più che nell'area di interesse già sarebbe esistita una struttura, che sarebbe stata quindi interessata solo da nuovi lavori di copertura. A conforto di tale ricostruzione deporrebbero, oltre alle dichiarazioni dell'imputato, anche quelle di un teste e tutte le fotografie prodotte, sia corrispondenti allo stato dei luoghi ante operam, che satellitari e raffiguranti, dall'alto, l'area di riferimento con la rappresentazione di una tettoia. In altri termini, il ricorrente avrebbe concluso i lavori commissionatigli il 30 Agosto senza che le opere poi ascrittegli fossero state mai realizzate. Le opere esterne non sarebbero dunque ascrivibili allo stesso al di là di ogni ragionevole dubbio all'imputato. Né avrebbe potuto denunziarle né tantomeno avrebbe potuto rinunziare al mandato affidatogli, trattandosi di opere successive e diverse da quelle affidategli. 4.11 ricorrente ha formalmente proposto atto di appello, che deve previamente essere qualificato come ricorso, atteso che la sentenza impugnata è stata pronunziata a seguito di rito abbreviato e stante l'art. 443 cod. proc. pen. per cui l'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento. In tale quadro, va aggiunto che l'impugnazione proposta come appello e riqualificata come ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 5, determina unicamente l'automatico trasferimento del procedimento dinnanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione, secondo le norme processuali; permangono, inoltre, le regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato, con la conseguenza per cui l'atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini dell'impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (v., tra le tante: Sez. 1^, n. 2846 del 08/04/1999 - dep. 09/07/1999, Rv. 213835).5.11 ricorso è fondato. Il tribunale ha ascritto al ricorrente i fatti consistenti nella creazione di una tettoia ovvero una "copertura in alluminio e pannelli" ( cfr. dispositivo) in area condominiale esterna ad alcuni locali interni, oggetto di Cila affidata all'attuale imputato quale tecnico asseveratore di lavori incidenti sui predetti locali interni; ciò in ragione sia della qualifica dal medesimo assunta in ordine agli interventi edilizi interni, sia del rilievo per cui sarebbero intercorsi pochi giorni tra la chiusura dei lavori interni, da parte dell'imputato, e la data di accertamento, da parte della polizia municipale, della copertura insistente sulla area esterna condominiale. Tuttavia, è del tutto illogico, in assenza di altri elementi, sostenere che la mera qualifica di tecnico asseveratore per lavori interni faccia desumere a carico del ricorrente la certa responsabilità anche per i lavori di copertura esterni, ancorchè su area comunicante con quella interna oggetto di CILA, in ragione altresì del ritenuto breve lasso temporale intercorso tra gli interventi interni e quelli esterni. Invero, nessuna massima di esperienza fornisce supporto logico a tale asserzione, sia a fronte - in generale - della rapidità con cui di norma sono realizzati lavori abusivi, sia, in particolare, in ragione del ridotto impegno lavorativo che comporta la mera realizzazione, almeno alla luce della sentenza e del suo dispositivo, di una copertura su precedente struttura. Laddove, piuttosto, trattandosi di zona condominiale, sarebbe stato ben possibile raccogliere, in assenza di adeguata quanto doverosa indagine, sul punto da parte del P.M., anche ex art. 507 cod. proc. pen., precise informazioni súi lavori e la loro epoca, da taluni dei condomini medesimi. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata limitatamente alla "copertura" con rinvio al tribunale di Roma in altra persona fisica. P.Q.M