Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 06614/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA il-DLLiuuu 1D_ Uc.. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato ,8 I I\ t, I 1-‹-A), ciiCL Li\JdIciuiLci JJri L 1-",.

LC Ve':L tle n. 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - r_lcoT,reriLe - [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (J ,5 i _l r t-k_rD L. _L \./ C111U--- i ! ' '_1( %Il t _L _L _L CI L CI _L [OSCURATO:PERSONA], n. 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 12_,nrc_mrfin,; . -contrari corrente e ricorrente incidentaje- avve_rso la senuenza n della uol Le u'_,-_ppe__Lo depositat6. j_r data 6 novembre 2018. id reiazicne svoLUa nella ...mera [OSCURATO:PERSONA]. 'levato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, formulando tre motivi, per la cassazione iella sentenza n. 2193-2018 emessa dalla Corte d'Appello di Palermo, resa pubblica il 06/11/2018; resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, basato su un motivo, [OSCURATO:SOCIETA].; ii ricorrente rappresenta neiia descrizione dei ratto di avere citato, dinanzi al Tribunale di Palermo, la [OSCURATO:SOCIETA].., perché fosse condannata a farsi carico di ogni onere economico relativo alle domande di sanatoria per abusi edilizi da essa presentate in data 23/05/86 e 26/04/95 e, pertanto, fosse condannata a restituirgli l'importo di euro 63.797,30 versato al Comune di Palermo per oblazioni, interessi, accessori, oneri di urbanizzazione, contributo costo di costruzione; a tal fine deduceva: a) di avere stipulato, nel maggio 1984, con la [OSCURATO:SOCIETA]., originaria dante causa della convenuta, un contratto di affitto avente ad oggetto l'appezzamento di terreno sito in Palermo, con ingresso da [OSCURATO:PERSONA] 446; la affittuaria, con scrittura privata del 1986, aveva dato atto di avee realizzato alcuni magazzini, un capannone e un corpo di fabbrica ad uso ufficio, per i quali aveva presentato, il 27 marzo 1986, domanda di sanatoria, con assunzione dei relativi oneri, e si era obbligata, al termine del contratto, a restituire i terreni e le costruzioni realizzate senza nulla pretendere; b) di avere, in seguito, autorizzato l'affittuaria a presentare gomanda integrativa di sanatoria, ai sensi della

I. /24/1994; d) di avere, con raccomandata del 18 ottobre 2006, invitato l'affittuaria a provvedere ai pagamento, entro il 31 dicembre 2006 (data convenuta con la rnecesima per il rilascio dei cespiti), a favore del Comune di Palermo dell'importo dovutogli, pari a euro 52.274,62; e) infine, di avere, allo scopo di scongiurare il rigetto delle istanze di condono, provveduto personalmente a versare, nel 2009, al Comune di Palermo le somme ancora dovute; la convenuta, costituitasi in giudizio, negava di avere mai assunto l'obbligo di definire ie pratiche di sanatoria e riteneva che i'attore avesse eseguito il )agamento delle somme pretese, ex art. 1180 cod.civ., con esclusione del diritto di regresso, aggiungeva che il pagamento avrebbe riguardato un credito estinto per prescrizione e contestava la corrispondenza tra le somme richieste e quanto corrisposto al Comune di Palermo; il l ribunale, con sentenza n. 1428/20123, condannava la societa [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di euro 63.797,30; la Corte d'Appello, con ia sentenza oggetto dell'odierno ricorso, investita del gravame dalla società [OSCURATO:SOCIETA], ha accolto l'appello, negando che la clausola n. 4 della scrittura privata del 22 giugno 1987 (la quale precisava che, alla restituzione dell'immobile, la società [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe riconsegnato gli immobili affittati con le costruzioni ivi realizzate senza nulla pretendere per la loro costruzione e per la loro sanatoria, avendo le parti considerato tali oneri nella regolamentazione dei loro rapporti) comportasse "un'assunzione di responsabilità della società conduttrice per quanto eventualmente da fare e da pagare in relazione alla sanatoria presentata (e si badi bene„ la previsione contrattuale può riguardare solo la prima domanda cioè quella del 1986) sembra piuttosto prevedere una rinunzia della stessa società conduttrice a far valere i propri diritti rispetto alle opere edificate e rispetto a quanto già corrisposto per la sanatoria presentata"; ha escluso, inoltre, la sussistenza di altra scrittura privata tra le partì che si riferisse alla domanda di sanatoria presentata nel 1995; ha ritenuto tardiva, perché formulata solo con la memoria integrativa, a seguito dei mutamento del rito, la domanda di rimborso delle somme corrisposte al Comune sulla scorta di un obbligo di legge di natura solidale per il versamento degli oneri accessori a carico della conduttrice, in quanto autrice degli abusi; ha reputato che, ai sensi dell'art. 31, comma 3, deiia i. n. 47/1985, non sia configurabile una obbligazione per oneri di urbanizzazione e oblazione per ia santona, "direttamente a carico dei conduttore o di soggetto diverso dal p oprietario"; ia trattazione dei ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc.civ. ; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: Ricorso principale 1) con il primo motivo Il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 5 cod.proc.civ., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra ie parti, costituito dall'espresso obbligo assunto da [OSCURATO:SOCIETA]. (rectius: [OSCURATO:SOCIETA].), dante causa di [OSCURATO:SOCIETA]., contenuto nell'art. 9 del contratto di locazione stipulato il 2 gennaio 1986 e riprodotto in seno all'art. 9 del contratto di locazione stipulato in data 1 aprile 1998; 1.1) in primo luogo, mette conto rilevare che il ricorrente non ha soddistatto le prescrizioni di cui all'art. 366 n. 6 cod.proc.civ., in quanto, per un verso, omette di riprodurre il tenore della clausola dei due contratti di cui lamenta l'omesso esame e, per altro verso, non localizza in questo giudizio di legittimità í due contratti, siccome impone la consolidata giurisprudenza di questa Corte; anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo, ir linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso, e la semplificazione dell'attivita del giudice di legittimita e allo stesso tempo la garanzia della certezza del diritto e la corretta amministrazigne della giustizia, (ai p.ti /4 e 15 in motivazione) ed ha investito questa Corte del compito di farne applicazione secondo un criterio di proporzionalità rispetto allo scopo, onde scongiurare una interpretazione troppo formale delle limitazioni imposte ai ricorsi che trasformerebde il principio di autosufficienza dei ricorso in uno strumento per limitare i diritto di accesso ad un organo giudiziario in modo o in misura tale da incidere sulla sostanza stessa di taie diritto (ai p.to 81 in motivazione). il principio di autosufficienza è soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il riccrso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (cosi Cass., Sez.

Un., 18/03/2022, n. 8950, la quale ha ritenuto soddisfatte le prescrizioni di cui all'art. 366 comma 1° , n. 6 cod.proc.civ., perché parte ricorrente nell'enucleare i motivi di ricorso, aveva "fatto specifico riferimento ai diversi atti e documenti allegati nel giudizio innanzi al I sap, individuandoli in modo sufficientemente chiaro e nei termini in cui già erano stati richiamati nella sentenza di merito, nonché riportandone alcuni estratti"): requisito che può essere concretamente soddisfatto "anche" fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell'art. 369, comma 2°, n. 4 cod.proc.civ., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda (Cass. 19/04/2022, n. 12481); sulle modalità di soddisfacimento delle prescrizioni di cui all'art. 369, comma 20, n. 4 cod.proc.civ. cfr. Cass., Sez. un., 03/11/2011, n. 22726 che ammette "ia produzione dei fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agii atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio, il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria dei giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell'art. 369, terzo comma, cod. proc. civ."; a tale ultimo riguardo, si osserva che nemmeno in calce al ricorso parte ricorrente ha indicato la produzione del fascicolo di primo grado, cui si fa riferimento nel ricorso; deve confermarsi, dunque, che il motivo è stato formulato in violazione del principio di autosufficienza, non bastando, a tal fine, l'allegazione dei contratti per cui è causa; 1.2) in secondo luogo, parte ricorrente non ha soddisfatto gli oneri di allegazione posti a carico di chi invoca ti vizio di cui airart. 360, comma 10, n. 5, cod.proc.civ., consistenti nell'indicazione del dato extratestuale dai quale evincere ia esistenza dei tatto omesso nonché il come e il quando tale fatto fosse stato oggetto di discussione tra le parti; ciò non consente di attribuire al fatto asserítamente omesso i caratteri del tassello mE-,ncante alla plausibilità cui è giunta la sentenza rispetto a premesse date nel quadro del sillogismo giudiziario (Cass., Sez.

Un., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054); 2) con il secondo motivo il ricorrente rimprovera alla Corte d'Appello la violazione degli artt. 667 e 426 cod.proc.civ., perché, motivando sull'accoglirnento del secondo motivo di appello, aveva ritenuto che solo con la memoria integrativa del 14 settembre 2012, depositata a seguito dei mutamento dei rito, quindi tardivamente, sarebbe stata prospettata "l'esistenza di un obbligo giuridico in capo al conduttore in quanto autore degli illeciti abusivi"; la tesi del ricorrente è che solo con la memoria integrativa di cui all'art. 426 cod.proc.civ. si cristallizzi il thema decidendum e che la Corte territoriale abbia errato nell'anticipare le preclusioni al momento del mutamento del rito; inoltre, il giudice a quo non avrebbe tenuto conto dei principi di cui alla pronuncia dette Sezioni Unite n. 1231W2U15 che consente alla parte di alterare gli elementi oggettivi e soggettivi della domanda a condizione che ia domanda originaria venga sostituita; 2.1) si osserva innanzitutto che l'art. 667 cod.proc.civ., di cui viene dedotta la violazione, regola il passaggio dalla fase sommaria di un procedimento a quella a cognizione piena e quindi non assume rilievo nella vicenda per cui e causa; di conseguenza, non e pertinente la giurisprudenza richiamata a supporto della censura, perché essa attiene al passaggio dalla tase sommaria dei procedimento per convalida alla fase a cognizione piena, che è cosa ben diversa dal cambiamento del rito disposto quando su una causa soggetta al rito del lavoro ed introdotta con il rito ordinario, come nella specie, viene disposto il passaggio al rito speciaie.in tale ultima eventualità, questa Corte ritiene che "dopo che il giudice ha disposto il mutamento del rito, e alle parti consentito solamente il deposito di memorie integrative, che non possono contenere domande nuove, a pena di inammissibilita rilevabile anche d'ufficio dal giudice, non sanata neppure dall'accettazione del contraddittorio sul punto (Cass. 31/05/21)15, n. 11596; Cass.07/11/1987, n. 8256); il contenuto defia memoria integrativa di cui si discute non è stato i-io- t-tato, in spi-egio deiie pi CSLI ILIUi di Cui clh'dit.. 366 li. 6 eud.pr il che rende impossibile a questa Corte esaminare la questione sottoposta al suo scrutinio sotto il profilo che il ricorrente evoca citando Cass. n. 112310/2015; 3) con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 31, comma 3°, della

I. n. 47/1985; attinta da censura è la statuizione di accoglimento dei motivo di appello con cui l'affittuaria aveva negato di poter essere destinataria di una domanda di rivalsa, perché l'art. 31, comma 3, della i. n. 47/1985, escluda-la configurabilità di una obbligazione per oneri di urbanizzazione e oblazione per la sanatoria, direttamente a carico del conduttore o di soggetto diverso dai proprietari; l'errore della Corte consisterebbe nel non avere considerato che il diritto di rivalsa nor spetta al soggetto interessato dalla sanatoria che sia anche l'autore dell'abuso, mancando il presupposto del regresso, in quanto il responsabile dell'abuso, ancorché conduttore dell'immobile, "è legittimato a presentare istanza di condono, giacché una volta sanati gli abusi commessi può sottrarsi alle conseguenze negative dell'illecito in essere sul piano sanzíonatorío penale e/o amministrativo". il motivo non merita accoglimento, perché se la ratio decidendi da ritenere impugnata è quella relativa alla questione che era stata introdotta con la modifica della domanda - come parrebbe dalla prospettazigne del ricorrente ed anche dalla lettura del secondo motivo dell'appello, per come riferito dalla sentenza impugnata - allora il motivo risulta inammissibile alla stregua del principio di diritto di cui a Cass., Sez.

Un., 20/021200 /, n. 3840, secondo il quale "Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della "potestas iudicandi" in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta "ad abundantiam" nella sentenza gravata"; Ricorso incidentale 3) la società ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. in riferimento alla domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 3b0, comma 1°, n. 4 , cod.proc.civ., per avere la Corte territoriale omesso di ordinare ia restituziene di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, pur essendo stata la relativa domanda ritualmente formulata con l'atto di impugnazione e reiterata in comparsa conclusionale, come dimostrato in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 366 n. 6 cod.proc.civ.; il motivo va accolto; la società ha dimostrato di avere effettivamente formulato ritualmente e tempestivamente la domanda di restituzione e la Corte d'Appello ha omesso di Pronunciarsi su di stessa; deve escludersi che la restituzione sia un effetto derivante ipso facto della riforma in appello della sentenza di prime cure, perché ti codice di rito non contiene una disciplina relativa alle restituzioni, se non per le restituzioni conseguenti ai giudizi di cassazione e di revocazione, rispettivamente, agli artt. 389 e 402 e perché se così fosse non si spiegherebPe per quale ragione l'art. 389 cod.proc.civ. imponga alla parte vittoriosa di proporre un'autonoma domanda restitutoria o ripristinatoria, né perché l'art. 402 cod.proc.civ. prescriva che il giudice abbia, una volta pronunciatosi a favore della revocazione, il potere-dovere di ordinare la restituzione o il ripristino (Cass. 30/10/2020, n. 24171); ne consegue che la domanda restitutoria deve essere oggetto di apposita domanda formulata in un giudizio ad hoc ovvero, in deroga al divieto di cui all'art. 345 cod.proc.civ., al giudice d'appello, come avvenuto nel caso di specie; in tal senso e pacificamente orientata la giurisprudenza di questa Corte che ammette senza riserve che la domanda restitutoria o ripristinatoria non possa né debba essere considerata domanda nuova e possa proporsi in appello, senza che ciò implichi violazione del divieto sancito dall'art. 345 cod. proc. civ., dovendosi applicare per analogia il medesimo principio che, per ragioni di economia processuale, consente di proporre la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata anche in appello (art. 96 cod.proc.civ., comma 2°) e la domanda di riduzione in pristino ed ogni altra conseguente alla sentenza di Cassazione anche al giudice di rinvio (art. 389 cod. proc. civ.); a tal fine non rileva se la riforma della sentenza sia avvenuta per ragioni di rito o di merito, atteso che il potere del giudice di condannare la parte alle restituzioni deriva, in applicazione delle norme sopra richiamate, da motivi di economia processuale e trova fondamento nell'accoglimento dell'appello e non nella natura della decisione (Cass. 13/07/*2004, n. 12905 e Cass. 17/03/2005, n. 5787); ciò trova indiretta conferma nel tatto che, nel caso in cui sia promosso un autonomo giudizio restitutorio o ripristinatorio dinanzi allo stesso giudice competente per la riforma della sentenza di condanna, il secondo giudizio non comporta la sospensione di quello avente ad oggetto la domanda restitutoria nemmeno nel caso di un'eventuale compensazione dei crediti (Cass. 19/(i2/2003, n.

Z4bU); deve porsi, nondimeno, attenzione al fatto che la condanna alla restituzione può determinare un ampliamento dell'oggetto dell'accertamento compiuto dal giudice, il quale, al pari di quello che avviene per le azioni di condanna, cadrà sui rapporto sostanziale tra attore e convenuto; a titolo esemplificativo si veda Cass. 3/09/2007, n. 18512, la quale ha precisato che la richiesta di una statuizione di condanna e la giustificazione della sua immediata, sia pur provvisoria esecutivita, presuppongono, dal punto di vista logico, una previa statuizione di accertamento, sicché per rimuoverne gli effetti potrebbe essere indispensabile un'analoga statuizione che accerti l'an ed il quantum dell'effetto restitutorio; tale conclusione trova supporto indiretto nelle pronunce che ammettono la possibilità di ricorrere alla procedura della correzione di errore materiale di quelle sentenze che, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, omettano ci pronunciarsi sulla richiesta restitutoria "solo" se essa non richieda accertamenti né sull'an né sul quantum: cfr., in tal senso, Cass.2/07/2019, n. 17664; non è questo il caso, tant'è che la stessa ricorrente incidentale aveva chiesto alla Corte d'Appello la restituzione totale o parziale dell'importo versato); deve, dunque, accogliersi il motivo, ma non anche la richiesta di provvedere ai sensi dell'art. 384, comma 2°, cod.proc.civ. 5) ne consegue che il ricorso principale deve essere dichiarato inammissible e che il ricorso principale va accolto con rinvio alla Corte territoriale, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale e rinvia in relazione al motivo accolto alla Corte d'Appello di Palermo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA il-DLLiuuu 1D_ Uc.. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato ,8 I I\ t, I 1-‹-A), ciiCL Li\JdIciuiLci JJri L 1-",. LC Ve':L tle n. 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - r_lcoT,reriLe - [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (J ,5 i _l r t-k_rD L. _L \./ C111U--- i ! ' '_1( %Il t _L _L _L CI L CI _L [OSCURATO:PERSONA], n. 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 12_,nrc_mrfin,; . -contrari corrente e ricorrente incidentaje- avve_rso la senuenza n della uol Le u'_,-_ppe__Lo depositat6. j_r data 6 novembre 2018. id reiazicne svoLUa nella ...mera [OSCURATO:PERSONA]. 'levato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, formulando tre motivi, per la cassazione iella sentenza n. 2193-2018 emessa dalla Corte d'Appello di Palermo, resa pubblica il 06/11/2018; resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, basato su un motivo, [OSCURATO:SOCIETA].; ii ricorrente rappresenta neiia descrizione dei ratto di avere citato, dinanzi al Tribunale di Palermo, la [OSCURATO:SOCIETA].., perché fosse condannata a farsi carico di ogni onere economico relativo alle domande di sanatoria per abusi edilizi da essa presentate in data 23/05/86 e 26/04/95 e, pertanto, fosse condannata a restituirgli l'importo di euro 63.797,30 versato al Comune di Palermo per oblazioni, interessi, accessori, oneri di urbanizzazione, contributo costo di costruzione; a tal fine deduceva: a) di avere stipulato, nel maggio 1984, con la [OSCURATO:SOCIETA]., originaria dante causa della convenuta, un contratto di affitto avente ad oggetto l'appezzamento di terreno sito in Palermo, con ingresso da [OSCURATO:PERSONA] 446; la affittuaria, con scrittura privata del 1986, aveva dato atto di avee realizzato alcuni magazzini, un capannone e un corpo di fabbrica ad uso ufficio, per i quali aveva presentato, il 27 marzo 1986, domanda di sanatoria, con assunzione dei relativi oneri, e si era obbligata, al termine del contratto, a restituire i terreni e le costruzioni realizzate senza nulla pretendere; b) di avere, in seguito, autorizzato l'affittuaria a presentare gomanda integrativa di sanatoria, ai sensi della I. /24/1994; d) di avere, con raccomandata del 18 ottobre 2006, invitato l'affittuaria a provvedere ai pagamento, entro il 31 dicembre 2006 (data convenuta con la rnecesima per il rilascio dei cespiti), a favore del Comune di Palermo dell'importo dovutogli, pari a euro 52.274,62; e) infine, di avere, allo scopo di scongiurare il rigetto delle istanze di condono, provveduto personalmente a versare, nel 2009, al Comune di Palermo le somme ancora dovute; la convenuta, costituitasi in giudizio, negava di avere mai assunto l'obbligo di definire ie pratiche di sanatoria e riteneva che i'attore avesse eseguito il )agamento delle somme pretese, ex art. 1180 cod.civ., con esclusione del diritto di regresso, aggiungeva che il pagamento avrebbe riguardato un credito estinto per prescrizione e contestava la corrispondenza tra le somme richieste e quanto corrisposto al Comune di Palermo; il l ribunale, con sentenza n. 1428/20123, condannava la societa [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di euro 63.797,30; la Corte d'Appello, con ia sentenza oggetto dell'odierno ricorso, investita del gravame dalla società [OSCURATO:SOCIETA], ha accolto l'appello, negando che la clausola n. 4 della scrittura privata del 22 giugno 1987 (la quale precisava che, alla restituzione dell'immobile, la società [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe riconsegnato gli immobili affittati con le costruzioni ivi realizzate senza nulla pretendere per la loro costruzione e per la loro sanatoria, avendo le parti considerato tali oneri nella regolamentazione dei loro rapporti) comportasse "un'assunzione di responsabilità della società conduttrice per quanto eventualmente da fare e da pagare in relazione alla sanatoria presentata (e si badi bene„ la previsione contrattuale può riguardare solo la prima domanda cioè quella del 1986) sembra piuttosto prevedere una rinunzia della stessa società conduttrice a far valere i propri diritti rispetto alle opere edificate e rispetto a quanto già corrisposto per la sanatoria presentata"; ha escluso, inoltre, la sussistenza di altra scrittura privata tra le partì che si riferisse alla domanda di sanatoria presentata nel 1995; ha ritenuto tardiva, perché formulata solo con la memoria integrativa, a seguito dei mutamento del rito, la domanda di rimborso delle somme corrisposte al Comune sulla scorta di un obbligo di legge di natura solidale per il versamento degli oneri accessori a carico della conduttrice, in quanto autrice degli abusi; ha reputato che, ai sensi dell'art. 31, comma 3, deiia i. n. 47/1985, non sia configurabile una obbligazione per oneri di urbanizzazione e oblazione per ia santona, "direttamente a carico dei conduttore o di soggetto diverso dal p oprietario"; ia trattazione dei ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc.civ. ; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: Ricorso principale 1) con il primo motivo Il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 5 cod.proc.civ., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra ie parti, costituito dall'espresso obbligo assunto da [OSCURATO:SOCIETA]. (rectius: [OSCURATO:SOCIETA].), dante causa di [OSCURATO:SOCIETA]., contenuto nell'art. 9 del contratto di locazione stipulato il 2 gennaio 1986 e riprodotto in seno all'art. 9 del contratto di locazione stipulato in data 1 aprile 1998; 1.1) in primo luogo, mette conto rilevare che il ricorrente non ha soddistatto le prescrizioni di cui all'art. 366 n. 6 cod.proc.civ., in quanto, per un verso, omette di riprodurre il tenore della clausola dei due contratti di cui lamenta l'omesso esame e, per altro verso, non localizza in questo giudizio di legittimità í due contratti, siccome impone la consolidata giurisprudenza di questa Corte; anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo, ir linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso, e la semplificazione dell'attivita del giudice di legittimita e allo stesso tempo la garanzia della certezza del diritto e la corretta amministrazigne della giustizia, (ai p.ti /4 e 15 in motivazione) ed ha investito questa Corte del compito di farne applicazione secondo un criterio di proporzionalità rispetto allo scopo, onde scongiurare una interpretazione troppo formale delle limitazioni imposte ai ricorsi che trasformerebde il principio di autosufficienza dei ricorso in uno strumento per limitare i diritto di accesso ad un organo giudiziario in modo o in misura tale da incidere sulla sostanza stessa di taie diritto (ai p.to 81 in motivazione). il principio di autosufficienza è soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il riccrso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (cosi Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950, la quale ha ritenuto soddisfatte le prescrizioni di cui all'art. 366 comma 1° , n. 6 cod.proc.civ., perché parte ricorrente nell'enucleare i motivi di ricorso, aveva "fatto specifico riferimento ai diversi atti e documenti allegati nel giudizio innanzi al I sap, individuandoli in modo sufficientemente chiaro e nei termini in cui già erano stati richiamati nella sentenza di merito, nonché riportandone alcuni estratti"): requisito che può essere concretamente soddisfatto "anche" fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell'art. 369, comma 2°, n. 4 cod.proc.civ., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda (Cass. 19/04/2022, n. 12481); sulle modalità di soddisfacimento delle prescrizioni di cui all'art. 369, comma 20, n. 4 cod.proc.civ. cfr. Cass., Sez. un., 03/11/2011, n. 22726 che ammette "ia produzione dei fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agii atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio, il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria dei giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell'art. 369, terzo comma, cod. proc. civ."; a tale ultimo riguardo, si osserva che nemmeno in calce al ricorso parte ricorrente ha indicato la produzione del fascicolo di primo grado, cui si fa riferimento nel ricorso; deve confermarsi, dunque, che il motivo è stato formulato in violazione del principio di autosufficienza, non bastando, a tal fine, l'allegazione dei contratti per cui è causa; 1.2) in secondo luogo, parte ricorrente non ha soddisfatto gli oneri di allegazione posti a carico di chi invoca ti vizio di cui airart. 360, comma 10, n. 5, cod.proc.civ., consistenti nell'indicazione del dato extratestuale dai quale evincere ia esistenza dei tatto omesso nonché il come e il quando tale fatto fosse stato oggetto di discussione tra le parti; ciò non consente di attribuire al fatto asserítamente omesso i caratteri del tassello mE-,ncante alla plausibilità cui è giunta la sentenza rispetto a premesse date nel quadro del sillogismo giudiziario (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054); 2) con il secondo motivo il ricorrente rimprovera alla Corte d'Appello la violazione degli artt. 667 e 426 cod.proc.civ., perché, motivando sull'accoglirnento del secondo motivo di appello, aveva ritenuto che solo con la memoria integrativa del 14 settembre 2012, depositata a seguito dei mutamento dei rito, quindi tardivamente, sarebbe stata prospettata "l'esistenza di un obbligo giuridico in capo al conduttore in quanto autore degli illeciti abusivi"; la tesi del ricorrente è che solo con la memoria integrativa di cui all'art. 426 cod.proc.civ. si cristallizzi il thema decidendum e che la Corte territoriale abbia errato nell'anticipare le preclusioni al momento del mutamento del rito; inoltre, il giudice a quo non avrebbe tenuto conto dei principi di cui alla pronuncia dette Sezioni Unite n. 1231W2U15 che consente alla parte di alterare gli elementi oggettivi e soggettivi della domanda a condizione che ia domanda originaria venga sostituita; 2.1) si osserva innanzitutto che l'art. 667 cod.proc.civ., di cui viene dedotta la violazione, regola il passaggio dalla fase sommaria di un procedimento a quella a cognizione piena e quindi non assume rilievo nella vicenda per cui e causa; di conseguenza, non e pertinente la giurisprudenza richiamata a supporto della censura, perché essa attiene al passaggio dalla tase sommaria dei procedimento per convalida alla fase a cognizione piena, che è cosa ben diversa dal cambiamento del rito disposto quando su una causa soggetta al rito del lavoro ed introdotta con il rito ordinario, come nella specie, viene disposto il passaggio al rito speciaie.in tale ultima eventualità, questa Corte ritiene che "dopo che il giudice ha disposto il mutamento del rito, e alle parti consentito solamente il deposito di memorie integrative, che non possono contenere domande nuove, a pena di inammissibilita rilevabile anche d'ufficio dal giudice, non sanata neppure dall'accettazione del contraddittorio sul punto (Cass. 31/05/21)15, n. 11596; Cass.07/11/1987, n. 8256); il contenuto defia memoria integrativa di cui si discute non è stato i-io- t-tato, in spi-egio deiie pi CSLI ILIUi di Cui clh'dit.. 366 li. 6 eud.pr il che rende impossibile a questa Corte esaminare la questione sottoposta al suo scrutinio sotto il profilo che il ricorrente evoca citando Cass. n. 112310/2015; 3) con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 31, comma 3°, della I. n. 47/1985; attinta da censura è la statuizione di accoglimento dei motivo di appello con cui l'affittuaria aveva negato di poter essere destinataria di una domanda di rivalsa, perché l'art. 31, comma 3, della i. n. 47/1985, escluda-la configurabilità di una obbligazione per oneri di urbanizzazione e oblazione per la sanatoria, direttamente a carico del conduttore o di soggetto diverso dai proprietari; l'errore della Corte consisterebbe nel non avere considerato che il diritto di rivalsa nor spetta al soggetto interessato dalla sanatoria che sia anche l'autore dell'abuso, mancando il presupposto del regresso, in quanto il responsabile dell'abuso, ancorché conduttore dell'immobile, "è legittimato a presentare istanza di condono, giacché una volta sanati gli abusi commessi può sottrarsi alle conseguenze negative dell'illecito in essere sul piano sanzíonatorío penale e/o amministrativo". il motivo non merita accoglimento, perché se la ratio decidendi da ritenere impugnata è quella relativa alla questione che era stata introdotta con la modifica della domanda - come parrebbe dalla prospettazigne del ricorrente ed anche dalla lettura del secondo motivo dell'appello, per come riferito dalla sentenza impugnata - allora il motivo risulta inammissibile alla stregua del principio di diritto di cui a Cass., Sez. Un., 20/021200 /, n. 3840, secondo il quale "Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della "potestas iudicandi" in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta "ad abundantiam" nella sentenza gravata"; Ricorso incidentale 3) la società ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. in riferimento alla domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 3b0, comma 1°, n. 4 , cod.proc.civ., per avere la Corte territoriale omesso di ordinare ia restituziene di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, pur essendo stata la relativa domanda ritualmente formulata con l'atto di impugnazione e reiterata in comparsa conclusionale, come dimostrato in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 366 n. 6 cod.proc.civ.; il motivo va accolto; la società ha dimostrato di avere effettivamente formulato ritualmente e tempestivamente la domanda di restituzione e la Corte d'Appello ha omesso di Pronunciarsi su di stessa; deve escludersi che la restituzione sia un effetto derivante ipso facto della riforma in appello della sentenza di prime cure, perché ti codice di rito non contiene una disciplina relativa alle restituzioni, se non per le restituzioni conseguenti ai giudizi di cassazione e di revocazione, rispettivamente, agli artt. 389 e 402 e perché se così fosse non si spiegherebPe per quale ragione l'art. 389 cod.proc.civ. imponga alla parte vittoriosa di proporre un'autonoma domanda restitutoria o ripristinatoria, né perché l'art. 402 cod.proc.civ. prescriva che il giudice abbia, una volta pronunciatosi a favore della revocazione, il potere-dovere di ordinare la restituzione o il ripristino (Cass. 30/10/2020, n. 24171); ne consegue che la domanda restitutoria deve essere oggetto di apposita domanda formulata in un giudizio ad hoc ovvero, in deroga al divieto di cui all'art. 345 cod.proc.civ., al giudice d'appello, come avvenuto nel caso di specie; in tal senso e pacificamente orientata la giurisprudenza di questa Corte che ammette senza riserve che la domanda restitutoria o ripristinatoria non possa né debba essere considerata domanda nuova e possa proporsi in appello, senza che ciò implichi violazione del divieto sancito dall'art. 345 cod. proc. civ., dovendosi applicare per analogia il medesimo principio che, per ragioni di economia processuale, consente di proporre la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata anche in appello (art. 96 cod.proc.civ., comma 2°) e la domanda di riduzione in pristino ed ogni altra conseguente alla sentenza di Cassazione anche al giudice di rinvio (art. 389 cod. proc. civ.); a tal fine non rileva se la riforma della sentenza sia avvenuta per ragioni di rito o di merito, atteso che il potere del giudice di condannare la parte alle restituzioni deriva, in applicazione delle norme sopra richiamate, da motivi di economia processuale e trova fondamento nell'accoglimento dell'appello e non nella natura della decisione (Cass. 13/07/*2004, n. 12905 e Cass. 17/03/2005, n. 5787); ciò trova indiretta conferma nel tatto che, nel caso in cui sia promosso un autonomo giudizio restitutorio o ripristinatorio dinanzi allo stesso giudice competente per la riforma della sentenza di condanna, il secondo giudizio non comporta la sospensione di quello avente ad oggetto la domanda restitutoria nemmeno nel caso di un'eventuale compensazione dei crediti (Cass. 19/(i2/2003, n. Z4bU); deve porsi, nondimeno, attenzione al fatto che la condanna alla restituzione può determinare un ampliamento dell'oggetto dell'accertamento compiuto dal giudice, il quale, al pari di quello che avviene per le azioni di condanna, cadrà sui rapporto sostanziale tra attore e convenuto; a titolo esemplificativo si veda Cass. 3/09/2007, n. 18512, la quale ha precisato che la richiesta di una statuizione di condanna e la giustificazione della sua immediata, sia pur provvisoria esecutivita, presuppongono, dal punto di vista logico, una previa statuizione di accertamento, sicché per rimuoverne gli effetti potrebbe essere indispensabile un'analoga statuizione che accerti l'an ed il quantum dell'effetto restitutorio; tale conclusione trova supporto indiretto nelle pronunce che ammettono la possibilità di ricorrere alla procedura della correzione di errore materiale di quelle sentenze che, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, omettano ci pronunciarsi sulla richiesta restitutoria "solo" se essa non richieda accertamenti né sull'an né sul quantum: cfr., in tal senso, Cass.2/07/2019, n. 17664; non è questo il caso, tant'è che la stessa ricorrente incidentale aveva chiesto alla Corte d'Appello la restituzione totale o parziale dell'importo versato); deve, dunque, accogliersi il motivo, ma non anche la richiesta di provvedere ai sensi dell'art. 384, comma 2°, cod.proc.civ. 5) ne consegue che il ricorso principale deve essere dichiarato inammissible e che il ricorso principale va accolto con rinvio alla Corte territoriale, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale e rinvia in relazione al motivo accolto alla Corte d'Appello di Palermo
Sentenza Cassazione n. 06614/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris