CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03378/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2024 del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - imputato dei reati di cui agli artt. 64 ss. (capo b) e 93 ss. (capo c) del d.P.R. n. 380 del 2001 - ha proposto, tramite difensore, impugnazione dinanzi alla Corte d'appello di Palermo avverso la sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Palermo: impugnazione trasmessa dalla Corte territoriale, ai sensi dell' ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen., a questa Suprema Corte; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perchè sottoscritto da un difensore (avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Palermo) che non risulta abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, a nulla rilevando la disposta conversione dell'appello in ricorso per cassazione. Invero, la sottoscrizione dei motivi d'impugnazione da parte del difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (ex multis, Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000. In senso conforme, cfr. da ultimo Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208 - 01); ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità debba seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle mmende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 dicembre [OSCURATO:PERSONA] reiestensore [OSCURATO:PERSONA]