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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25132/2025

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delle deposizioni rese dai testimoni oculari [OSCURATO:PERSONA] (fidanzata della vittima, che aveva dichiarato di aver visto i tre soggetti poi condannati fuggire tenendo in mano degli oggetti luccicanti che lei aveva desunto essere coltelli: cfr. pag. 17 della sentenza della Corte di assise di appello di Firenze del 29 giugno 2022: «la teste confermava di aver visto i tre fuggitivi con in mano qualcosa che alla luce splendeva, ciò che le aveva fatto pensare che fosse un coltello») e [OSCURATO:PERSONA] (amico della vittima, che aveva ricostruito la dinamica del delitto ma senza aver assistito all’accoltellamento, avvenuto mentre lui era nella sua macchina a circa trenta metri dalla scena del delitto: cfr. pag. 3 della sentenza della Corte di assise di appello di Firenze del 29 giugno 2022). [OSCURATO:PERSONA] era sopraggiunto sul luogo del delitto solo dopo che [OSCURATO:PERSONA] era stato accoltellato a morte da [OSCURATO:PERSONA].

La corte genovese riteneva, tuttavia, che «la comparazione tra la prova “nuova” e quelle già esaminate conduce a ritenere che i fatti oggetto delle dichiarazioni del citato [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero idonee a dimostrare, ove eventualmente accertati, che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cpp: infatti, appare in primis inverosimile che un soggetto, il quale nella stessa prospettazione difensiva, ha sempre vissuto in Italia nei 30 anni successivi all’omicidio a cui avrebbe assistito, non si rechi presso gli inquirenti per fornire la sua versione dei fatti [..]; ma soprattutto non è dato sapere con certezza se le dichiarazioni che la difesa propone come prova nuova del giudizio di revisione provengano da soggetto effettivamente presente sul posto, in quanto se è vero che Osmeini ha parlato di un certo Arben, è vero anche che non ha saputo indicarne il cognome e l’indirizzo, per cui non è dato certo che il soggetto di nome Arben presente sul posto in quanto accompagnatore di Zhuka insieme a Osmeini e a tale Gazmir sia proprio il [OSCURATO:PERSONA]» (cfr. pag. 9).

Riteneva, altresì, che «le deposizioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] [..] sono state particolarmente dettagliate e precise nell’indicare uno svolgimento della vicenda totalmente incompatibile con le circostanze riferite dal Kuka nelle dichiarazioni rese in sede di indagini difensive il cui contenuto viene proposto dalla difesa come prova nuova, per cui le dichiarazioni stesse non sarebbero in grado, formulando in proposito un’astratta previsione, di rovesciare il giudicato [..], perché la prova nuova proposta dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], messa in relazione con quelle acquisite nel corso del giudizio di merito, non sarebbe idonea a determinare la revisione della sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA]» (cfr. pag. 10).

2. Il difensore di fiducia del condannato ha presentato ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza, articolando un unico motivo con il quale deduce violazione ed erronea applicazione della legge processuale, contraddittorietà, manifesta illogicità e mancanza della motivazione.

Deduce che i giudici distrettuali avrebbero impropriamente espresso nella fase rescindente penetranti apprezzamenti sul merito della regiudicanda, che, invece, avrebbero dovuto essere riservati alla fase rescissoria: la Corte genovese avrebbe dovuto limitarsi a valutare in astratto, e non in concreto, l’idoneità dei nuovi elementi a dimostrare, ove successivamente accertati nel contraddittorio delle parti, l’innocenza del condannato.

Sarebbe, dunque, impropria la valorizzazione del contrasto - per vero, sostanzialmente inevitabile in ogni giudizio di revisione - tra quanto riferito dai testimoni sulla cui deposizione si è fondata la sentenza di condanna, e il possibile contenuto della deposizione resa da [OSCURATO:PERSONA]: la corte avrebbe dovuto limitarsi ad apprezzare l’idoneità della prova nuova a scardinare il giudicato, senza esondare nella valutazione circa la attendibilità della deposizione, trattandosi di valutazione che necessariamente presuppone l’ascolto nel contraddittorio delle parti del testimone; il ricorrente evidenzia, altresì, gli elementi di potenziale sovrapponibilità tra il narrato del Kuka e quanto emerso nel corso del dibattimento (ad esempio, la circostanza che la vittima sia stata colpita a morte da un unico coltello).

Pertanto, conclude il ricorrente, «non è possibile dubitare del fatto che un accertamento avente ad oggetto l’effettiva dinamica dell’omicidio, che nessun teste ha mai riferito nei suoi dettagli, sarebbe fondamentale ai fini dell’esatta definizione della vicenda e del ruolo avuto dal [OSCURATO:PERSONA] ed in tal senso la deposizione resa dal Kuka, testimone oculare dell’omicidio, legittima sicuramente l’avanzata istanza di revisione».

3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto rigettarsi il ricorso, rilevando che, secondo l’univoca giurisprudenza di legittimità, la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione tra la prova nuova e quelle esaminate, comparazione ancorata alla specifica realtà processuale: va, dunque, riconosciuto un sia pur limitato potere-dovere di valutazione, anche nel merito, in ordine all'oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente a dar luogo ad una necessaria pronuncia di proscioglimento, sicché è legittima - ed anzi necessaria - la verifica prognostica sul grado di affidabilità e di conferenza dei nova, qualora non si traduca in indebite anticipazioni del giudizio di merito; il provvedimento impugnato si è attenuto a tale regola di giudizio, argomentando adeguatamente in ordine ai plurimi rilievi difensivi, essendo stata concretamente saggiata la tenuta dei nuovi elementi addotti, ponendoli in necessaria relazione con quelli acquisiti nel giudizio di merito.

4. Il difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato telematicamente una memoria di replica, ribadendo che la motivazione addotta dalla Corte di appello di Genova a fondamento del provvedimento emesso «rappresenta un’illegittima incursione nel merito del processo», poiché il vaglio avrebbe dovuto essere limitato alla verifica dell’ammissibilità dell’istanza, rinviando alla fase rescissoria, all’esito dell’ascolto del testimone, la valutazione della sua attendibilità e la complessiva disamina del nuovo quadro probatorio; sottolinea, altresì, che l’Osmeini non è mai stato escusso in aula, poiché le sue dichiarazioni predibattimentali sono state acquisite agli atti ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen., sicché, anche al fine di garantire l’equità del processo ai sensi dell’art. 6, par. 3, della Convenzione Europea, avrebbe dovuto senz’altro darsi ingresso alla invocata deposizione di un testimone oculare dei fatti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

2. Il sistema delineato del legislatore in tema di revisione prevede una netta distinzione logico-funzionale tra la fase rescindente, che ha ad oggetto la preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta, con riferimento alla astratta capacità demolitoria del giudicato, rilevabile ictu oculi, da parte del novum dedotto, e la successiva fase rescissoria, che si instaura mediante la citazione del condannato, nella quale il giudice assume la nuova prova nel contraddittorio, in attuazione dei principi costituzionali del giusto processo.

La richiesta di revisione impone allora, nella fase rescindente, una delibazione necessariamente sommaria dei nuovi elementi addotti, allo scopo di stabilire se essi siano in astratto idonei a condurre il ragionamento probatorio verso un approdo diverso e favorevole al condannato, con il conseguimento del suo proscioglimento, previo superamento della valutazione delle prove a suo tempo raccolte nel giudizio di cognizione.

Si tratta di una delibazione qualitativamente diversa da quella, ben più completa, che si effettua, in applicazione dell’art. 637 cod. proc. pen., all’esito della fase rescissoria, poiché nella fase preliminare le considerazioni su affidabilità, persuasività e congruenza della fonte di prova e della sua efficacia dimostrativa devono emergere come immediate e dirette, non potendo essere frutto di un complesso e articolato procedimento valutativo che finisca per anticipare in modo incongruo il giudizio di merito.

Si è, in proposito, statuito che «In tema di revisione, anche nella fase rescindente è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria» (Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280405 – 01).

Le valutazioni in ordine alla idoneità delle nuove prove a determinare, o concorrere a determinare, il proscioglimento del condannato, per quanto debbano essere «non superficiali», non possono sostanziarsi in un vero e proprio giudizio di merito: ai fini dello scrutinio di ammissibilità occorre apprezzare l'idoneità della nuova prova al raggiungimento di un risultato assolutorio che, in questa fase, non deve essere pronosticato in termini di certezza; non è dubbio che si debba controllare la «presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza», ma si deve trattare di difetti «rilevabili in astratto».

Il principio che governa in questa fase l'esercizio dei poteri di valutazione delle nuove prove prevede, dunque, che il giudice vagli l’idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati nella fase rescissoria - che il condannato deve essere prosciolto: questa valutazione opera sul piano astratto, e riguarda la capacità delle prove nuove – tenuto conto di quelle già acquisite nel corso del processo - di incidere in maniera significativa sul giudizio di colpevolezza espresso nei confronti del condannato, «dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti» (Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563 – 01), «non potendo tale controllo estendersi alla “tenuta” della sentenza oggetto della domanda di revisione rispetto ai contenuti della ulteriore pronuncia, che va obbligatoriamente realizzato in contraddittorio» (Sez. 1, n. 50460 del 25/05/2017, Sciumè, Rv. 271821 – 01); da tanto consegue che l’inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza può essere dichiarata, ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen., solo quando le ragioni poste a suo fondamento risultano ictu oculi inidonee, per intrinseci limiti emergenti dalla stessa domanda, a incidere sull'esito del giudizio già esaurito, dovendo devolversi alla fase rescissoria la concreta valutazione dell’effettiva idoneità delle allegazioni difensive a dimostrare l'errore contenuto nel giudicato, determinandone il superamento.

3. Riguardate alla luce di questi condivisibili principi, le motivazioni che sorreggono l’ordinanza impugnata non resistono alle censure del ricorrente: la Corte genovese ha obliterato la testimonianza di un soggetto che si assume avere avuto la diretta percezione dell’evento omicidiario oggetto del giudizio, con unadeclaratoria di manifesta infondatezza che poggia su argomentazioni – l’inverosimiglianza del silenzio serbato dal Kuka per 30 anni, la mancanza di certezze circa la sua effettiva presenza sul luogo del delitto, la radicale incompatibilità tra le versioni dei fatti della Duro e dell’Osmeini e quella resa al difensore dal Kuka – che esorbitano il limite strutturale del giudizio di ammissibilità; la valutazione condotta dalla Corte di appello di Genova anticipa impropriamente la concreta verifica dell’incidenza di una prova (che lo stesso provvedimento impugnato riconosce essere nuova) astrattamente idonea a ricostruire la dinamica del delitto in maniera - non radicalmente incompatibile, ma - parzialmente diversa rispetto a quella che le sentenze di merito hanno fatto propria sulla base del complessivo quadro probatorio acquisito nel corso del dibattimento.

Le motivazioni del provvedimento impugnato anticipano impropriamente il giudizio di merito: non si limitano al preliminare controllo sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, alla valutazione della astratta idoneità della nuova prova a condurre ad un risultato assolutorio, ma debordano procedendo alla verifica della sua potenziale verosimiglianza ed attendibilità, contravvenendo al principio secondo il quale «l'inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen. sussiste quando le ragioni poste a suo fondamento risultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio, talché rimane del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio» (Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021, Martinelli, Rv. 281422 – 01).

4. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata, con rinvio per la celebrazione del giudizio di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
delle deposizioni rese dai testimoni oculari [OSCURATO:PERSONA] (fidanzata della vittima, che aveva dichiarato di aver visto i tre soggetti poi condannati fuggire tenendo in mano degli oggetti luccicanti che lei aveva desunto essere coltelli: cfr. pag. 17 della sentenza della Corte di assise di appello di Firenze del 29 giugno 2022: «la teste confermava di aver visto i tre fuggitivi con in mano qualcosa che alla luce splendeva, ciò che le aveva fatto pensare che fosse un coltello») e [OSCURATO:PERSONA] (amico della vittima, che aveva ricostruito la dinamica del delitto ma senza aver assistito all’accoltellamento, avvenuto mentre lui era nella sua macchina a circa trenta metri dalla scena del delitto: cfr. pag. 3 della sentenza della Corte di assise di appello di Firenze del 29 giugno 2022). [OSCURATO:PERSONA] era sopraggiunto sul luogo del delitto solo dopo che [OSCURATO:PERSONA] era stato accoltellato a morte da [OSCURATO:PERSONA]. La corte genovese riteneva, tuttavia, che «la comparazione tra la prova “nuova” e quelle già esaminate conduce a ritenere che i fatti oggetto delle dichiarazioni del citato [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero idonee a dimostrare, ove eventualmente accertati, che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cpp: infatti, appare in primis inverosimile che un soggetto, il quale nella stessa prospettazione difensiva, ha sempre vissuto in Italia nei 30 anni successivi all’omicidio a cui avrebbe assistito, non si rechi presso gli inquirenti per fornire la sua versione dei fatti [..]; ma soprattutto non è dato sapere con certezza se le dichiarazioni che la difesa propone come prova nuova del giudizio di revisione provengano da soggetto effettivamente presente sul posto, in quanto se è vero che Osmeini ha parlato di un certo Arben, è vero anche che non ha saputo indicarne il cognome e l’indirizzo, per cui non è dato certo che il soggetto di nome Arben presente sul posto in quanto accompagnatore di Zhuka insieme a Osmeini e a tale Gazmir sia proprio il [OSCURATO:PERSONA]» (cfr. pag. 9). Riteneva, altresì, che «le deposizioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] [..] sono state particolarmente dettagliate e precise nell’indicare uno svolgimento della vicenda totalmente incompatibile con le circostanze riferite dal Kuka nelle dichiarazioni rese in sede di indagini difensive il cui contenuto viene proposto dalla difesa come prova nuova, per cui le dichiarazioni stesse non sarebbero in grado, formulando in proposito un’astratta previsione, di rovesciare il giudicato [..], perché la prova nuova proposta dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], messa in relazione con quelle acquisite nel corso del giudizio di merito, non sarebbe idonea a determinare la revisione della sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA]» (cfr. pag. 10). 2. Il difensore di fiducia del condannato ha presentato ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza, articolando un unico motivo con il quale deduce violazione ed erronea applicazione della legge processuale, contraddittorietà, manifesta illogicità e mancanza della motivazione. Deduce che i giudici distrettuali avrebbero impropriamente espresso nella fase rescindente penetranti apprezzamenti sul merito della regiudicanda, che, invece, avrebbero dovuto essere riservati alla fase rescissoria: la Corte genovese avrebbe dovuto limitarsi a valutare in astratto, e non in concreto, l’idoneità dei nuovi elementi a dimostrare, ove successivamente accertati nel contraddittorio delle parti, l’innocenza del condannato. Sarebbe, dunque, impropria la valorizzazione del contrasto - per vero, sostanzialmente inevitabile in ogni giudizio di revisione - tra quanto riferito dai testimoni sulla cui deposizione si è fondata la sentenza di condanna, e il possibile contenuto della deposizione resa da [OSCURATO:PERSONA]: la corte avrebbe dovuto limitarsi ad apprezzare l’idoneità della prova nuova a scardinare il giudicato, senza esondare nella valutazione circa la attendibilità della deposizione, trattandosi di valutazione che necessariamente presuppone l’ascolto nel contraddittorio delle parti del testimone; il ricorrente evidenzia, altresì, gli elementi di potenziale sovrapponibilità tra il narrato del Kuka e quanto emerso nel corso del dibattimento (ad esempio, la circostanza che la vittima sia stata colpita a morte da un unico coltello). Pertanto, conclude il ricorrente, «non è possibile dubitare del fatto che un accertamento avente ad oggetto l’effettiva dinamica dell’omicidio, che nessun teste ha mai riferito nei suoi dettagli, sarebbe fondamentale ai fini dell’esatta definizione della vicenda e del ruolo avuto dal [OSCURATO:PERSONA] ed in tal senso la deposizione resa dal Kuka, testimone oculare dell’omicidio, legittima sicuramente l’avanzata istanza di revisione». 3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto rigettarsi il ricorso, rilevando che, secondo l’univoca giurisprudenza di legittimità, la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione tra la prova nuova e quelle esaminate, comparazione ancorata alla specifica realtà processuale: va, dunque, riconosciuto un sia pur limitato potere-dovere di valutazione, anche nel merito, in ordine all'oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente a dar luogo ad una necessaria pronuncia di proscioglimento, sicché è legittima - ed anzi necessaria - la verifica prognostica sul grado di affidabilità e di conferenza dei nova, qualora non si traduca in indebite anticipazioni del giudizio di merito; il provvedimento impugnato si è attenuto a tale regola di giudizio, argomentando adeguatamente in ordine ai plurimi rilievi difensivi, essendo stata concretamente saggiata la tenuta dei nuovi elementi addotti, ponendoli in necessaria relazione con quelli acquisiti nel giudizio di merito. 4. Il difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato telematicamente una memoria di replica, ribadendo che la motivazione addotta dalla Corte di appello di Genova a fondamento del provvedimento emesso «rappresenta un’illegittima incursione nel merito del processo», poiché il vaglio avrebbe dovuto essere limitato alla verifica dell’ammissibilità dell’istanza, rinviando alla fase rescissoria, all’esito dell’ascolto del testimone, la valutazione della sua attendibilità e la complessiva disamina del nuovo quadro probatorio; sottolinea, altresì, che l’Osmeini non è mai stato escusso in aula, poiché le sue dichiarazioni predibattimentali sono state acquisite agli atti ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen., sicché, anche al fine di garantire l’equità del processo ai sensi dell’art. 6, par. 3, della Convenzione Europea, avrebbe dovuto senz’altro darsi ingresso alla invocata deposizione di un testimone oculare dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. 2. Il sistema delineato del legislatore in tema di revisione prevede una netta distinzione logico-funzionale tra la fase rescindente, che ha ad oggetto la preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta, con riferimento alla astratta capacità demolitoria del giudicato, rilevabile ictu oculi, da parte del novum dedotto, e la successiva fase rescissoria, che si instaura mediante la citazione del condannato, nella quale il giudice assume la nuova prova nel contraddittorio, in attuazione dei principi costituzionali del giusto processo. La richiesta di revisione impone allora, nella fase rescindente, una delibazione necessariamente sommaria dei nuovi elementi addotti, allo scopo di stabilire se essi siano in astratto idonei a condurre il ragionamento probatorio verso un approdo diverso e favorevole al condannato, con il conseguimento del suo proscioglimento, previo superamento della valutazione delle prove a suo tempo raccolte nel giudizio di cognizione. Si tratta di una delibazione qualitativamente diversa da quella, ben più completa, che si effettua, in applicazione dell’art. 637 cod. proc. pen., all’esito della fase rescissoria, poiché nella fase preliminare le considerazioni su affidabilità, persuasività e congruenza della fonte di prova e della sua efficacia dimostrativa devono emergere come immediate e dirette, non potendo essere frutto di un complesso e articolato procedimento valutativo che finisca per anticipare in modo incongruo il giudizio di merito. Si è, in proposito, statuito che «In tema di revisione, anche nella fase rescindente è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria» (Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280405 – 01). Le valutazioni in ordine alla idoneità delle nuove prove a determinare, o concorrere a determinare, il proscioglimento del condannato, per quanto debbano essere «non superficiali», non possono sostanziarsi in un vero e proprio giudizio di merito: ai fini dello scrutinio di ammissibilità occorre apprezzare l'idoneità della nuova prova al raggiungimento di un risultato assolutorio che, in questa fase, non deve essere pronosticato in termini di certezza; non è dubbio che si debba controllare la «presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza», ma si deve trattare di difetti «rilevabili in astratto». Il principio che governa in questa fase l'esercizio dei poteri di valutazione delle nuove prove prevede, dunque, che il giudice vagli l’idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati nella fase rescissoria - che il condannato deve essere prosciolto: questa valutazione opera sul piano astratto, e riguarda la capacità delle prove nuove – tenuto conto di quelle già acquisite nel corso del processo - di incidere in maniera significativa sul giudizio di colpevolezza espresso nei confronti del condannato, «dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti» (Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563 – 01), «non potendo tale controllo estendersi alla “tenuta” della sentenza oggetto della domanda di revisione rispetto ai contenuti della ulteriore pronuncia, che va obbligatoriamente realizzato in contraddittorio» (Sez. 1, n. 50460 del 25/05/2017, Sciumè, Rv. 271821 – 01); da tanto consegue che l’inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza può essere dichiarata, ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen., solo quando le ragioni poste a suo fondamento risultano ictu oculi inidonee, per intrinseci limiti emergenti dalla stessa domanda, a incidere sull'esito del giudizio già esaurito, dovendo devolversi alla fase rescissoria la concreta valutazione dell’effettiva idoneità delle allegazioni difensive a dimostrare l'errore contenuto nel giudicato, determinandone il superamento. 3. Riguardate alla luce di questi condivisibili principi, le motivazioni che sorreggono l’ordinanza impugnata non resistono alle censure del ricorrente: la Corte genovese ha obliterato la testimonianza di un soggetto che si assume avere avuto la diretta percezione dell’evento omicidiario oggetto del giudizio, con unadeclaratoria di manifesta infondatezza che poggia su argomentazioni – l’inverosimiglianza del silenzio serbato dal Kuka per 30 anni, la mancanza di certezze circa la sua effettiva presenza sul luogo del delitto, la radicale incompatibilità tra le versioni dei fatti della Duro e dell’Osmeini e quella resa al difensore dal Kuka – che esorbitano il limite strutturale del giudizio di ammissibilità; la valutazione condotta dalla Corte di appello di Genova anticipa impropriamente la concreta verifica dell’incidenza di una prova (che lo stesso provvedimento impugnato riconosce essere nuova) astrattamente idonea a ricostruire la dinamica del delitto in maniera - non radicalmente incompatibile, ma - parzialmente diversa rispetto a quella che le sentenze di merito hanno fatto propria sulla base del complessivo quadro probatorio acquisito nel corso del dibattimento. Le motivazioni del provvedimento impugnato anticipano impropriamente il giudizio di merito: non si limitano al preliminare controllo sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, alla valutazione della astratta idoneità della nuova prova a condurre ad un risultato assolutorio, ma debordano procedendo alla verifica della sua potenziale verosimiglianza ed attendibilità, contravvenendo al principio secondo il quale «l'inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen. sussiste quando le ragioni poste a suo fondamento risultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio, talché rimane del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio» (Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021, Martinelli, Rv. 281422 – 01). 4. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata, con rinvio per la celebrazione del giudizio di
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