CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05959/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hapronunciato la seguente SENTENZA suiricorsi propost i da ChielliRosalba [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 luglio 1961 ; ChielliRosanna [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 aprile 1971; avversola sentenza del 24 aprile 2025 della Corte d’appello di Napoli ; vistigli atti, il provvedimento impugnato e i ricors i ; uditala relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; uditoil Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto il rigetto dei ricorsi ; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1.Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Napoli,confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , nelle rispettive qualità di amministratrice della [OSCURATO:PERSONA].r.l., dichiarata fallita il 15 settembre 2017, e di amministratrice della societàSky Wip s . r . l . , cessionaria dell’azienda della fallita , responsabil i del reato dibancarotta fraudolenta patrimoniale contestato a l cap o A) e , la sola [OSCURATO:PERSONA] , anchedel reato di causazione dolosa del fallimento, contestato del capo C) . 2. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione entramb e le imputate,a mezzo di due distinti ricorsi, l’uno a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] el’altro a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] . 2.1. Il ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] si compone di due motivi d’impugnazione. 2.1.1.Il primo deduce , sotto il profilo del vizio di motivazione , che la Corted’appello avrebbe omesso di valutare la totalità degli argomenti sollevati con imotivi di appello , limitandosi a riprodurre la decisione confermata e dichiarando -in termini apodittici e stereotipati - di aderirvi ; senza dar conto delle ragioni per lequali ha ritenuto di rigettare i singoli motivi di impugnazione e senza in alcun modo manifestare quell’autonomia di giudizio richiesta al giudice dell’impugnazione. LaCorte territoriale , sostiene la difesa, avrebbe affermato l’incongruità del prezzodi cessione dell’azienda fondando l’accertamento della ritenuta distrazione sullesole dichiarazioni del curatore ( senza che quest’ultimo abbia mai esaminato e valutato la relativa documentazione contabile o effettuato alcuna ricerca di mercato)e omettendo di considerare gli esiti della consulenza tecnica offerta dalla difesa, che , al contrario, aveva dato conto del la congruità del prezzo e dell’integrale suo pagamento, quantificando il valore complessivo degli assets trasferiti in 63 mila euro e dimostrando come tale somma fosse stata integralmentepagata in denaro contante (per 25 mila euro) o con accollo delle relativepassività ( per 38 mila euro ) . Quanto,in particolare, al capo C), poi, i l limitato arco di tempo intercorrente tral'approvazione del bilancio 2013 e la cessazione dell'incarico di amministratore unicodi [OSCURATO:PERSONA] ( circa 11 mesi ) , letto alla luc e del l o stato di sostanziale inattivitàin cui versava la fallita , precluderebbe la possibilità di ipotizzare quella ritenutaresponsabilità omissiva – ai sensi dell’ art. 2482 - ter cod. civ. – fondante l’imputazione. Né, contrariamente a quanto sostenuto nella prospettazione accusatoria,vi sarebbe stata alcuna sistematica omissione del pagamento delle imposte,avendola società , t ra il 2007 ed il 2015 , effettuato pagamenti degli oneri fiscali(alla loro naturale scadenza ) per circa 294 mila euro e , tra il 2011 ed il 2014,seppur rateizzando l’imponibile , per ulteriori 119 mila euro . D ati fattuali radicalmente pretermessi dalla Corte territoriale nonostante la loro innegabile rilevanzatanto sotto il profilo della materialità del reato, quanto sotto il profilo dell’accertamentodella reale intenzione dell’imputata . 2.1.2.Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 495 e 190 cod. proc.pen. nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto di non dover acquisire – disponendo la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale - la transazione raggiuntadalle imputate con la curatela fallimentare ; acqui si zione non solo non manifestamente superflua, ma , al contrario, necessaria per procedere ad una correttavalutazione, anche ai fini sanzionatori, della complessiva condotta tenut a dalleimputate. 3. Il ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] si articola in un unico motivo d’impugnazionea mezzo del quale si deduce , sotto il profilo della violazione di legge, che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto de l chiaro disposto dell’art.2560 cod. civ. e, con esso, del l’accollo imposto al cessionario in ordine a tuttii debiti inerenti all’azienda ceduta e risultanti dai libri contabili obbligatori . Sicché,contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, proprio inragione della solidale responsabilità della cessionaria, alcun pregiudizio per le ragionicreditorie potrebbe ravvisarsi nell’operazione di cessione , da intendersi non già quale strumento di fraudolenta elusione delle responsabilità assunte nei confronti dei debitori , ma come legittima scelta imprenditoriale finalizzata a renderepossibile la prosecuzione dell’attività economica . 4.L’8 gennaio 2026, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria difensivacon la quale, anche in replica alle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale,ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi. CONSIDERATOIN DIRITTO 1.I ricors i sono , complessivamente, infondat i . 2.Infondato il primo motivo del ricorso a firma de ll’avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.L’obbligo di motivazione indicato al comma 3 dell’art. 125 cod. proc. pen.(e sanzionato a pena di nullità) impone al giudice di illustrare le ragioni che giustificanola sua decisione, attraverso la chiara esplicitazione del percorso logico seguito;un obbligo che si intende violato non solo in caso di mancanza grafica o disentenza illeggibile, ma anche ove il tessuto argomentativo si risolva nella mera pedissequa riproduzione della formulazione della norma di riferimento (senza alcunapersonalizzazione da parte del giudice) o del materiale probatorio acquisito (apoditticamente definito come “autoevidente”, senza alcuna argomentazion e valutativadi esso) o, come nell’ipotesi prospettata dalla difesa, della motivazione delgiudice di appello che, a fronte di una specifica contestazione contenuta nei motivi d’impugnazione , si limiti ad affermare che le argomentazioni contenute nellasentenza di primo grado sono condivisibili, omettendo il vaglio critico delle risultanzee,così, impedendo di comprendere l’iter logico che ha condotto il giudice (dell’impugnazione)a superare le censure prospettate. Ciononostante,poiché il sindacato della Corte di legittimità per sua natura, è necessariamente unitario e globale e, quindi, ogni singolo fatto deve essere valutatonon in modo parcellizzato, ma nella sua unitaria sistemazione all’interno delgenerale contesto probatorio, da un canto, non è sufficiente che gli atti del processoinvocati dal ricorre nte siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamentie valutazioni del giudicante e con la sua complessiva ricostruzione deifatti e delle responsabilità, né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzionepiù persuasiva di quella fatta propria dal giudicante (Sez. 2, n.33578 del20/05/2010, Rv. 248128); dall’altro, il giudice del gravame non è tenuto a compiereun'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esamedettagliatamente tutte le risultanze proc essuali, essendo invece sufficiente chespieghi in modo logico e adeguato le ragioni dei suo convincimento, anche attraversouna loro valutazione globale, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; in ciò rimanendo implicitamente disattese le deduzioni difensive che,anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con ladecisione adottata (cfr., Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià ed altri, Rv. 254107;Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841). Cosicché,il difetto di motivazione, quale status patologico posto a presidio deldevolutum e rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., si prospetta solo quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazionea specifiche doglianze formulate con i motivi di appello, che, tuttavia, abbianopotenziale capacità dimostrativa della insussistenza delle contestazioni(Sez. 6, n. 35918 del 17 giugno 2009, Rv. 244763) e, quindi, siano decisivenel complessivo impianto argomentativo sotteso alla decisione. In questi termini,quindi, l'omesso esame di un motivo di appello non dà luogo a un difetto di motivazione rilevante a norma dell'art. 606 cod. proc. pen., né determina incompletezzadella motivazione della sentenza se, pur in mancanza di espressa disamina,il motivo proposto possa considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibilecon la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesseessenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenzamedesima (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593). Inquesto contesto e alla luce delle superiori considerazioni, la motivazione perrelationem della sentenza di secondo grado deve ritenersi legittima anche se silimita a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, omettendo di esaminare quelle doglianzedell'atto di appello che, non presentando elementi di novità, avev ano giàtrovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice (Sez. 2, n. 19619 del13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013, Adduci, Rv.255392). Né,per come lucidamente osservato dal Procuratore generale, un obbligo di specificaed analitica risposta ad ogni argomento difensivo può fondarsi su i principi convenzionali cristallizzati nell’art. 6 CEDU ; norma che, secondo la costante giurisprudenzadella Corte EDU , richiede solo che la decisione sia sufficientemente motivataper consentire alle parti di comprenderne la ratio e garantire il diritto di difesa,senza che sia necessario rispondere dettagliatamente a ogni argomento o eccezione formulata dalle parti , tanto meno se manifestamente infondat a (Hadjianastassiouc. Grecia , del 16 dicembre 1992 ; Van de Hurk c. [OSCURATO:PERSONA] del 19aprile 1994 ; [OSCURATO:PERSONA] c. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c. [OSCURATO:PERSONA] del 9 dicembre 1994;Higgins c. Francia del 19 febbraio 1998 ; Taxquet c. Belgio del 16 novembre 2010;[OSCURATO:PERSONA] c. [OSCURATO:PERSONA] del 21 gennaio 1999; SA [OSCURATO:PERSONA] c. Francia del 9 marzo 1999 ; Jasper c. [OSCURATO:PERSONA] del 16 febbraio 2000 ; Latourneriec. Francia del 10 dicembre 2002 ; Burg c. Francia del 28 gennaio 2003 ; Boldeac. Romania del 15 febbraio 2007 ; Taxquet c. Belgio del 16 novembre 2010 ; Udorovicc. Italia del 18 maggio 2010) . 2.2.Ciò considerato, la Corte ha fondato il giudizio di responsabilità su un articolato compendio probatorio acquisito nel corso del dibattimento : le dichiarazionirese in dibattimento dal curatore fallimentare e dal consulente della difesa;le annotazioni del funzionario dell'Agenzia delle Entrate e del consulente dellavoro, acquisite con il consenso delle parti ; la documentazione relativa alla cessione di ramo d'azienda della fallita, comprensiv a del l'estratto conto della societàcessionaria e del le relative visure camerali . E, su tali basi probatorie, è stata accertata sia la natura distrattiva della cessione , sia il sistematico inadempimento delle obbligazioni tributarie, sia la dolosa preordinazione al fallimentodella società (effettivamente intervenuto il 14 settembre 2017 ) tanto dellacessione, quanto de l progressivo accumulo della debitoria fiscale. Inquesti termini depongono : la tempistica della cessione , avvenuta due mesi dopo l'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno 2013 e il conseguente accertamentodi una ingente situazione debitoria , che imponeva l’adozione di una dellemisura indicate nell’ art. 2482 - ter cod. civ. ; la conseguente impossibilità, per la cedente di proseguire l'attività imprenditoriale; l’incongruità della concreta regolamentazione economica e, con essa, l’ esonero da debiti, obbligazioni e responsabilità(rimaste a carico della società cedente ) e l’incongruità - alla luce dell’effettiva consistenza dell’attivo patrimoniale, parzialmente occultato nel bilancio 2013 - del prezzo pattuito ( 25 mila euro) , dato che ha condotto, in accoglimento dell’ azione revocatoria intrapresa dal curatore, alla successiva dichiarazione d’inefficacia del contratto ; l a sostanziale sovrapponibilità delle compaginisociali delle due società ; l’imponente debitoria maturata nei confronti dell’Erario(per oltre due milioni di euro) . 2.3.Così ricostruito il complessivo impianto argomentativo, si comprende l’indeducibilitàdelle censure prospettate dalla difesa. La Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, ha fondatola ritenuta incongruità del prezzo di cessione e la sua conseguente natura distrattiva non sulle sole dichiarazioni rese dal curatore, ma alla luce di una complessivaed unit aria valutazione delle indicate emergenze istruttorie, rispetto alla quale questa Corte non può che limitarsi a valutarne la coerenza e non manifestaillogicità. Tessuto motivazionale dal quale si evincono compiutamente nonsolo le ragioni fondanti la ritenuta responsabilità, ma gli argomenti logici e giuridicialla luce dei quali sono state rigettate le censure difensive. A fronte delle specifiche argomentazioni offerte dai giudici di merito, il ricorrente si è limitato a dedurre, genericamente, in una diversa prospettiva ricostruttiva, l’infondatezza della decisione assunta , senza confrontarsi con le analitiche argomentazioni evidenziate. Ed in ciò l’indeducibilità della censura , dovendosi apprezzare la specificità del motivo non solo alla luce della sua intrinseca indeterminatezza, ma anche in considerazione della mancanza di correlazionetra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste afondamento dell'impugnazione ; aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma1, lett. c) cod. proc. pen ., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso,v. Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012,Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 1 5/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109;Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma,Rv. 221693). D’altronde,evocare nuovamente gli esiti della consulenza tecnica di parte o laritenuta inidoneità delle dichiarazioni rese dal curatore o il limitato arco di tempo intercorrentetra l'approvazione del bilancio 2013 e la cessazione dell'incarico di amministratore o, ancora, il pagamento - parziale - delle imposte (peraltro in terminiquantitativamente irrilevanti rispetto alla complessiva debitoria maturata) significasottoporre alla valutazione di questa Corte l’apprezzamento di un dato probatorio,senzaconsiderare che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione non è diretta a verificare l'intrinseca adeguatezza delle argomentazioni offerte dal giudice di merito, scegliendo tra diverse possibili ricostruzioni,ma è limitata al complesso argomentativo offerto nel provvedimento impugnato(nel suo rapporto con la decisione assunta), del quale la Corte stessa è chiamata verificare l’effettività (l’idoneità a rappresentare le ragioni che il giudicanteha posto a base de lla decisione adottata), la non manifesta illogicità (l’esistenzadi argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica), la non contraddittorietà (l’esistenza di insormontabili incongruenzetra le sue diverse parti o tra le affermazioni in essa contenute) e la logica compatibilità con gli altri atti del processo, dotati di un’autonoma forza esplicativa(Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708) : ogni profilo afferentealla valutazione probatoria sottesa all’impianto argomentativo è estraneo alperimetro cognitivo e valutativo di questa Corte, chiamata, per come si è detto, nongià a condividere la giustificazione offerta all’ipotizzata ricostruzio ne dei fatti, maalla sola verifica di logicità e coerenza delle argomentazioni offerte (cfr., ex multis,Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 5, n. 11049del 13/11/2017, Ghelli). 3. Analoghe considerazioni anche con riferimento al secondo motivo del ricorsoa firma dell’avv. G ambogi. Ladisposizione di cui all'art. 603 cod. proc. pen. è fondata sulla presunzione di completezza dell'indagine probatoria esperita in primo grado e subordina la rinnovazionedel dibattimento o alla condizione che il giudice, cui demanda ogni valutazionein pro posito, la percepisca e la valuti come necessaria, non potendo decidere allo stato degli atti (comma 1) o alla circostanza che la rinnovazione riguardiprove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado (comma 2).Cosicché, mentre nell a prim a ipotesi (richiesta di riassunzione di prove già acquisite e di assunzione di nuove prove) è necessaria la dimostrazione, in positivo, della necessità del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzionedi completezza del compendio probatorio ; nell'ipotesi di cui al comma secondo del citato art. 603, al contrario, è richiesta la prova, negativa, della manifesta superfluità e della irrilevanza del mezzo, al fine di superare la presunzione, opposta, di necessità della rinnovazione, discendente dalla impossibilitàdi una precedente articolazione della prova, in quanto sopravvenuta oscoperta dopo il giudizio di primo grado (Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017, Rv. 269334). Ebbene,la Corte, contrariamente, a quanto sostenuto dalla difesa, ha dato contodella manifesta superfluità della documentazione offerta in produzione della difesa,evidenziando l’ assoluta irrilevanza dell’accordo transattivo concluso dalle imputatecon la curatela , sia rispetto alla effettiva consumazione del reato , sia, implicitamente, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio , considerando,sotto tale ultimo profilo, che l a graduazione della pena presuppone un apprezzamento in fatto e un conseguente esercizio di discrezionalità ed è, quindi,riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, ove non siafrutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione ( Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142) e, nell’adempimentodi tale onere, ben può il giudice di merito limitarsi ad indicare (come in concreto avvenuto) , sia pure sinteticamente, gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tuttii criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Rv. 211582;Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Rv. 258410) . E il Tribunale, esclusala recidiva, nella determinazione del trattamento sanzionatorio ha ritenuto divalutare i precedenti penali dei quali era gravata l’imputata, la gravità delle reiterate condotte delittuose e la significativa entità del danno procurato alle ragionicreditorie: l a motivazione esiste , non è manifestamente illogica e, quindi, allaluce delle superiori considerazioni , insindacabile in questa sede. 4.Infondato, in ultimo, l’unico motivo di ricorso formulato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] i oni ; in primo luogo, perché, ai sensi della richiamata disposizione civilistica , l'assunzionedi responsabilità di parte acquirente è subordinata al rilievo che i debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta risultino dai libri contabili obbligatori, circostanza che non risulta né dedott a , né sostanziata ( a fronte, peraltro, di un espresso esonero di responsabilità disposto in favore dell'acquirente); in secondo luogo, in quanto comunque non incidente sulla materialità del reato, poiché, alla diminuzione dell’attivo patrimoniale (conseguente alla cessione dell’intero ramo d’azienda) , non è corrisposta una simmetrica riduzione del passivo , non incidendo l’eventuale natura sussidiaria dellaresponsabilità della cedente sull’esistenza della relativa posta debitoria. Inogni caso, anche a prescindere da tali considerazioni, la natura distrattiva dell'operazionenegoziale si riconnette non tanto alla cessione in s é considerata (atto negoziale astrattamente lecito e rimesso alle esclusive valutazioni dell’imprenditore),quanto piuttosto al fatto che i l trasferimento è avvenuto ad un prezzoritenuto incongruo e, comunque, del quale non vi è prova documentale dell’integraleincasso. Ebbene , seppur non ogni atto dispositivo è, all'evidenza, distrattivo(rientrando il potere di disposizione all'interno delle legittime facoltà dell'imprenditore),ciòche caratterizza la condotta sanzionata dall’art. 216 comma 1,n 1 , l. fall. e la differenzia rispetto alla lecita attività di disposizione del suo patrimonio è proprio la sua estraneità rispetto alle finalità proprie dell'attività economicae la sua idoneità ad incidere – in concreto - sull'integrità del patrimonio sociale(Sez. 5, n. 30830 del 05/06/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260486) ; e, sotto tale profilo,il criterio di valutazione è , appunto, l ’ incidenza dell'atto sulla consistenza dellagaranzia patrimoniale offerta ai creditori e, quindi, l'esistenza, l'effettività e l'integrità del rapporto sinallagmatico che sta alla base dell'atto di disposizione (Sez.5, n. 9430 del 17/05/1996, Gennari, Rv . 205921). Sicché, a lla luce della evidenziata irrilevanza dell'art. 2560 cod. civ. (quanto alla concorrente responsabilità