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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31086/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi generici attraverso i quali il ricorrente, esprimendo un mero dissenso rispetto alle valutazioni della Corte territoriale, si limita a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza in ordine alla configurabilità del delitto di resistenza, alla sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di lesioni, al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla conferma della recidiva); ritenuto, in particolare, che la sentenza impugnata, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, ha valutato i numerosi precedenti penali a carico dell'imputato, relativi a fatti commessi tra il 2008 ed il 2020, come elemento ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e, come fattore che, legandosi alla condotta per cui si procede, è sintomatico della elevata capacità delinquenziale dell'imputato.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi generici attraverso i quali il ricorrente, esprimendo un mero dissenso rispetto alle valutazioni della Corte territoriale, si limita a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza in ordine alla configurabilità del delitto di resistenza, alla sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di lesioni, al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla conferma della recidiva); ritenuto, in particolare, che la sentenza impugnata, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, ha valutato i numerosi precedenti penali a carico dell'imputato, relativi a fatti commessi tra il 2008 ed il 2020, come elemento ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e, come fattore che, legandosi alla condotta per cui si procede, è sintomatico della elevata capacità delinquenziale dell'imputato. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Sentenza Cassazione n. 31086/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris