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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2024

Cassazione n. 22187/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con conseguente violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., è aspecifico; la Corte di appello ha illustrato le ragioni della non necessarietà dell'esame del teste indicato dalla difesa alla luce della chiarezza del quadro probatorio già formatosi e della comprovata attendibilità della persona offesa (vedi pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata).

Tale decisione non è sindacabile in sede di legittimità in quanto fondata su motivazione coerente con le risultanze processuali, priva di illogicità manifeste e valutazioni incongrue in ordine alla ricostruzione della vicenda in esame. considerato che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta vizio di legge e difetto di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità è aspecifico e non consentito in sede di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

Ciò premesso deve essere rimarcato che entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso i reati di rapina e lesioni, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove (vedi pagine 4-7 della sentenza impugnata); rilevato che l'ulteriore doglianza con cui si censura violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio è del tutto generica.

La difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica eccessività ed incongruità del trattamento sanzionatorio, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito.

Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati í rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del9f ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA], s eriEs

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con conseguente violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., è aspecifico; la Corte di appello ha illustrato le ragioni della non necessarietà dell'esame del teste indicato dalla difesa alla luce della chiarezza del quadro probatorio già formatosi e della comprovata attendibilità della persona offesa (vedi pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata). Tale decisione non è sindacabile in sede di legittimità in quanto fondata su motivazione coerente con le risultanze processuali, priva di illogicità manifeste e valutazioni incongrue in ordine alla ricostruzione della vicenda in esame. considerato che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta vizio di legge e difetto di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità è aspecifico e non consentito in sede di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Ciò premesso deve essere rimarcato che entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso i reati di rapina e lesioni, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove (vedi pagine 4-7 della sentenza impugnata); rilevato che l'ulteriore doglianza con cui si censura violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio è del tutto generica. La difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica eccessività ed incongruità del trattamento sanzionatorio, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati í rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del9f ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA], s eriEs
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