Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23990/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso senza rinvio.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 7 ottobre 2021 la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione tra le sentenze di condanna emesse nei suoi confronti dal Tribunale di Palmi il 13 marzo 2007 (per il reato di furto in abitazione aggravato e cinque reati satellite) e dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il 7 febbraio 2017 (per un reato di furto aggravato), e rideterminato, di conseguenza, la pena complessiva inflitta con i due titoli.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con un unico motivo, in cui lamenta violazione di legge in punto di individuazione della pena base, in quanto il giudice dell'esecuzione sarebbe partito, verosimilmente per un errore materiale, da una pena più alta di quella scelta dal giudice della cognizione.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso senza rinvio.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

Il giudice dell'esecuzione è partito da una base più alta di quella determinata per il medesimo fatto dal giudice della cognizione.

Infatti, nella sentenza 13 marzo 2007 il Tribunale di Palmi (di seguito indicata come sentenza n. 1) ha calcolato la pena nel seguente modo: pena base: 1 anno ed 8 mesi di reclusione e 600 euro di multa; aumento per la continuazione con i cinque reati satellite: 2 anni e 6 mesi di reclusione e 900 euro di multa; riduzione per il rito: 1 anno e 10 mesi di reclusione e 600 euro di multa.

Nella sentenza 7 febbraio 2017 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito indicata come sentenza n. 2) ha calcolato la pena nel seguente modo: pena base: 2 anni di reclusione e 750 euro di multa; riduzione per il rito: 1 anno e 4 mesi di reclusione e 500 euro di multa.

Nell'unificare in continuazione le due pronunce nel provvedimento impugnato il giudice dell'esecuzione ha, invece, calcolato la pena nel seguente modo: pena base per il reato giudicato con la sentenza n. 2: 2 anni e 3 mesi di reclusione e 900 euro di multa; aumento per la continuazione con il reato più grave della sentenza n. 1: 5 mesi di reclusione e 300 euro di multa; aumento per la continuazione con gli ulteriori reati satellite della sentenza n. 1: 2 mesi di reclusione e 60 euro per ciascuno dei cinque reati satellite; riduzione per il rito: 2 anni e 4 mesi di reclusione e 1.000 euro di multa.

Ne consegue che il giudice dell'esecuzione, pur avendo individuato correttamente il reato più grave su cui effettuare il calcolo, ha, però, determinato la pena per esso in misura superiore a quella individuata dal giudice della cognizione in violazione dell'art. 671 cod. proc. pen., così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 44240 del 18/06/2014, Palaia, Rv. 260847: in sede esecutiva, il giudice, quando procede alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per più reati unificati dal vincolo della continuazione, deve quantificare la pena in maniera non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o decreto di condanna, ed allo stesso è inoltre preclusa la possibilità di rettificare in aumento la pena inflitta in sede di cognizione per le singole fattispecie criminose.

In motivazione, la Corte ha precisato che la natura di istituto favorevole al reo della disciplina della continuazione può giustificare, il superamento, "in executivis", del giudicato sulla misura della pena irrogata da ogni singola sentenza soltanto a vantaggio e non in pregiudizio del condannato; conforme Sez. 1, Sentenza n. 3276 del 21/12/2015, dep. 2016 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265909; per l'applicazione dello stesso principio all'Oaume.r?to per i reati Nko satellite v.

Sez.

U, Sentenza n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Rv. 268735).

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.

2. L'annullamento deve essere disposto senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.

I), cod. proc. pen. (come modificato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103), essendo possibile rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito.

Per effetto di questa pronuncia, pertanto, la pena complessiva inflitta con i due titoli oggetto dell'incidente di esecuzione in esame, è rideterminata come segue: pena base per il reato giudicato con la sentenza n. 2: 2 anni di reclusione e 750 euro di multa; aumento per la continuazione con il reato più grave della sentenza n. 1: 5 mesi di reclusione e 300 euro di multa; aumento per la continuazione con gli ulteriori reati satellite della sentenza n. 1: 2 mesi di reclusione e 60 euro per ciascuno dei cinque reati; riduzione per il rito: 2 anni e 2 mesi di reclusione e 900 euro di multa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla misura della pena, che ridetermina in anni due, mesi due di reclusione ed eur

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso senza rinvio. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 7 ottobre 2021 la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione tra le sentenze di condanna emesse nei suoi confronti dal Tribunale di Palmi il 13 marzo 2007 (per il reato di furto in abitazione aggravato e cinque reati satellite) e dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il 7 febbraio 2017 (per un reato di furto aggravato), e rideterminato, di conseguenza, la pena complessiva inflitta con i due titoli. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con un unico motivo, in cui lamenta violazione di legge in punto di individuazione della pena base, in quanto il giudice dell'esecuzione sarebbe partito, verosimilmente per un errore materiale, da una pena più alta di quella scelta dal giudice della cognizione. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso senza rinvio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Il giudice dell'esecuzione è partito da una base più alta di quella determinata per il medesimo fatto dal giudice della cognizione. Infatti, nella sentenza 13 marzo 2007 il Tribunale di Palmi (di seguito indicata come sentenza n. 1) ha calcolato la pena nel seguente modo: pena base: 1 anno ed 8 mesi di reclusione e 600 euro di multa; aumento per la continuazione con i cinque reati satellite: 2 anni e 6 mesi di reclusione e 900 euro di multa; riduzione per il rito: 1 anno e 10 mesi di reclusione e 600 euro di multa. Nella sentenza 7 febbraio 2017 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito indicata come sentenza n. 2) ha calcolato la pena nel seguente modo: pena base: 2 anni di reclusione e 750 euro di multa; riduzione per il rito: 1 anno e 4 mesi di reclusione e 500 euro di multa. Nell'unificare in continuazione le due pronunce nel provvedimento impugnato il giudice dell'esecuzione ha, invece, calcolato la pena nel seguente modo: pena base per il reato giudicato con la sentenza n. 2: 2 anni e 3 mesi di reclusione e 900 euro di multa; aumento per la continuazione con il reato più grave della sentenza n. 1: 5 mesi di reclusione e 300 euro di multa; aumento per la continuazione con gli ulteriori reati satellite della sentenza n. 1: 2 mesi di reclusione e 60 euro per ciascuno dei cinque reati satellite; riduzione per il rito: 2 anni e 4 mesi di reclusione e 1.000 euro di multa. Ne consegue che il giudice dell'esecuzione, pur avendo individuato correttamente il reato più grave su cui effettuare il calcolo, ha, però, determinato la pena per esso in misura superiore a quella individuata dal giudice della cognizione in violazione dell'art. 671 cod. proc. pen., così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 44240 del 18/06/2014, Palaia, Rv. 260847: in sede esecutiva, il giudice, quando procede alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per più reati unificati dal vincolo della continuazione, deve quantificare la pena in maniera non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o decreto di condanna, ed allo stesso è inoltre preclusa la possibilità di rettificare in aumento la pena inflitta in sede di cognizione per le singole fattispecie criminose. In motivazione, la Corte ha precisato che la natura di istituto favorevole al reo della disciplina della continuazione può giustificare, il superamento, "in executivis", del giudicato sulla misura della pena irrogata da ogni singola sentenza soltanto a vantaggio e non in pregiudizio del condannato; conforme Sez. 1, Sentenza n. 3276 del 21/12/2015, dep. 2016 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265909; per l'applicazione dello stesso principio all'Oaume.r?to per i reati Nko satellite v. Sez. U, Sentenza n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Rv. 268735). Il ricorso, pertanto, deve essere accolto. 2. L'annullamento deve essere disposto senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. (come modificato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103), essendo possibile rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito. Per effetto di questa pronuncia, pertanto, la pena complessiva inflitta con i due titoli oggetto dell'incidente di esecuzione in esame, è rideterminata come segue: pena base per il reato giudicato con la sentenza n. 2: 2 anni di reclusione e 750 euro di multa; aumento per la continuazione con il reato più grave della sentenza n. 1: 5 mesi di reclusione e 300 euro di multa; aumento per la continuazione con gli ulteriori reati satellite della sentenza n. 1: 2 mesi di reclusione e 60 euro per ciascuno dei cinque reati; riduzione per il rito: 2 anni e 2 mesi di reclusione e 900 euro di multa. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla misura della pena, che ridetermina in anni due, mesi due di reclusione ed eur
Sentenza Cassazione n. 23990/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris