CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 16595/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Cagliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cagliari avverso la sentenza del 16/04/2025 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato in merito alla confisca e alle sanzioni accessorie; udito il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso del P.G.[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 16 aprile 2025 il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 314 cod. pen. (per essersi appropriato della somma di euro 417.717,69 nella veste di concessionario del servizio di ricevitoria del lotto), condannandolo, con le attenuanti generiche e quella del vizio parziale di mente, con la diminuente del rito, alla pena di anni 2 di reclusione, sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità per 730 giorni. 2. Il P.G. presso la Corte d'appello di Cagliari ha proposto ricorso per cassazione avverso la citata sentenza, censurandone la violazione di legge con riguardo alle omesse statuizioni della confisca del profitto del reato (art. 322-ter, primo comma, cod. pen.), delle pene accessorie (art. 317-bis, primo comma, cod. pen.) e della riparazione pecuniaria (art. 322-quater cod. pen.). 3. Il ricorso è fondato. A norma dell'art. 322-ter, comma 1, cod. pen., nel caso di condanna per il delitto previsto dall'art. 314, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo. Come pure, a norma 317-bis, comma 1, cod. pen., la condanna per il delitto di cui all'art. 314 importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, mentre, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei per una durata non inferiore a cinque né superiore a sette anni. Infine, a norma dell'art. 322-quater cod. pen., con la sentenza di condanna per il delitto previsto dall'art. 314 è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno. Orbene, il Giudice di primo grado, pur avendo pronunciato la sentenza di condanna dell'imputato per il delitto di cui all'art. 314 cod. pen., ha omesso di statuire in ordine a ciascuna delle prescrizioni normative suindicate. Ne consegue pertanto l'annullamento parziale della sentenza impugnata, con rinvio al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari per il relativo 2giudizio in merito a detti punti. Valuterà il Giudice del rinvio i profili di proporzionalità in relazione all'art. 322 -quater in rapporto alla questione di legittimità costituzionale sollevata con ordinanza n. 36356/2025 di questa Corte in relazione alla possibile duplicazione sanzionatoria rispetto alla confisca. P. P.Q.M