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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 44167/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], nato l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Rovigo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Rovigo ha confermato il decreto di perquisizione e sequestro del P.M. presso il Tribunale di Rovigo in data 1/12/2020, in esecuzione del quale sono stati sottoposti a sequestro un quantitativo di materiale vegetale derivato da canapa sativa di tipo Antal, fatture emesse dalla società Z.V.S. s.r.I., aventi ad oggetto la vendita di quella tipologia di canapa, svariate piantine di canapa tipo Antal, rinvenute presso la sede operativa della società, di cui sono legale rappresentante e socio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sottoposti ad indagini per il reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4 d.P.R. 309 del 1990.

2. Hanno proposto ricorso Simonetto e Zecchin tramite il loro difensore.

2.1. Con il primo motivo deducono violazione di legge in relazione all'art. 73, comma 1 e 4 d.P.R. 309 del 1990, 247 e 250 cod. proc. pen. per difetto di congruenza delle risultanze probatorie rispetto alla fattispecie ipotizzata.

Contestano l'assunto che la cancellazione formale nel 2019 della varietà denominata Antal dal Catalogo comune europeo potesse automaticamente comportare la collocazione della stessa nel novero degli stupefacenti, in assenza di una verifica della perdita dei requisiti sostanziali per l'appartenenza alla categoria.

In particolare sarebbe occorso un mutamento genetico nella percentuale di Delta-9-tetraidrocannabinolo, per giustificare la radiazione della sostanza, differente dalla mera cancellazione, la quale avrebbe potuto comportare solo l'impossibilità di certificare ai sensi delle norme europee i cartellini riferiti a quella varietà di sementi prodotte dopo la cancellazione, senza conseguenze per varietà agricole cancellate e ancora presenti sul mercato, in assenza di sanzioni previste dalla normativa europea.

Il dato formale avrebbe semmai potuto operare per le sementi precludendo un uso futuro per quelle prodotte dopo il gennaio 2019.

Il Tribunale non aveva tenuto conto delle deduzioni incentrate sulla differenza tra sementi cancellate e sementi mai inserite, non potendo discendere conseguenze a fronte di estromissione dovuta a ragioni solo burocratiche.

Non avrebbe potuto considerarsi illecita una coltivazione in costanza di iscrizione in assenza di una disciplina specificamene riguardante le relative conseguenze della cancellazione.

Il Tribunale non aveva dato rilievo al dato sostanziale, costituito dal fatto che il carattere di non psico attività del prodotto della germinazione del seme posto a dimora rimaneva immutato.

Il Tribunale non aveva inoltre tenuto conto delle modalità di recepimento della Direttiva UE 53/2002, le cui disposizioni attuative erano rinvenibili nella legge 25 novembre 1971 n. 1096 e nel d.P.R. 8 ottobre 1973 n. 1065 ed ancora nella legge 30 aprile 1976 n. 195, con attribuzione al Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali della relativa vigilanza.Inoltre, i reperti in sequestro presentavano livelli di THC al di sotto della soglia 0,6% ed erano destinati a scopi conformi a quelli di cui all'art. 2 legge 242 del 2016.

Indebitamente il Tribunale aveva ravvisato il fumus solo sulla base del dato formale del non inserimento nell'elenco di cui alla direttiva UE 53/2002.

Già in precedenza era stato rilevato un valore pari a 0,3%, tanto che il Tribunale aveva disposto il dissequestro del prodotto sottoposto a vincolo nei confronti della ditta Faccio.

Era stata dunque omessa una valutazione dell'offensività della piantagione e dei suoi derivati, non potendo rilevare l'idoneità drogante del principio attivo contenuto nelle piante in esame.

Semmai avrebbe potuto giustificarsi il sequestro dei soli prodotti utili ad una campionatura e non di tutto l'insieme.

2.2. Con il secondo motivo denunciano violazione di legge in relazione agli artt. 73, comma 1 e 4 d.P.R. 309 del 1990 e 4 legge 242 del 2016 con erronea applicazione degli artt. 247 e 250 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine al fumus.

La motivazione del Tribunale risultava meramente apparente, in quanto non improntata a fornire risposte ai quesiti difensivi, essendosi fondata sulla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, senza considerare la peculiarità del caso di specie.

2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e in relazione all'art. 355 cod. proc. pen., in quanto era stato omesso il provvedimento di convalida.

Alla specificazione dell'oggetto del sequestro nel corpo del provvedimento di perquisizione, avrebbe dovuto seguire la verifica che i prodotti sequestrati corrispondessero effettivamente alla merce consegnata alla ditta Faccio, oggetto di recente e precedente dissequestro ordinato dal Tribunale.

Peraltro, il sequestro non ineriva al corpo di reato né soddisfaceva i requisiti minimi di legge in materia di misure cautelari, risolvendosi nella sottoposizione a vincolo di beni leciti, destinati all'esercizio di attività di impresa.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta concludendo per il rigetto dei ricorsi.

4. Il procedimento è stato trattato con le modalità di cui all'art. 23, comma 8 e 9, d.l. 137 del 2020, convertito dalla legge 176 del 2020, senza intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il duplice ricorso è nel suo complesso inammissibile, perché manifestamente infondato e, in parte, genericamente formulato.

2. Il primo motivo si fonda su rilievi che, pur non esplicitamente, sono volti, in realtà, a contrastare i principi affermati dalle Sezioni Unite (Sez.

U. n. 30475 del 30/5/2019, Castignani, Rv. 275956).

2.1. In base a tale condiviso arresto, in cui si richiama anche altra pronuncia delle Sezioni Unite (Sez.

U. n. 29316 del 26/2/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264263), vige una nozione legale di stupefacente per cui sono soggette alla normativa che ne vieta la circolazione soltanto le sostanze specificamente indicate negli elenchi appositamente predisposti.

In tale prospettiva si è rilevato che occorre aver riguardo al sistema tabellare di cui all'art. 14 d.P.R. 309 del 1990 e ai principi desumibili dall'art. 26 d.P.R 309 del 1990, ciò che, alla luce della disciplina introdotta dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, consente di affermare che è inclusa tra le sostanze vietate la cannabis con i prodotti da essa ottenuti, come foglie, inflorescenze, olio e resina, senza ulteriori distinzioni e senza riferimenti a percentuali di THC, e che è vietata la coltivazione delle piante comprese nelle tabelle I e II, di cui all'art. 14, fatta eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli indicati dall'art. 27, consentiti dalla normativa dell'Unione europea».

D'altro canto, si è rilevato che la disciplina dettata dalla legge 2 dicembre 2016, n. 242, si inserisce proprio in tale ambito, essendo previsto che la stessa si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del d.P.R. 309 del 1990.

Ferma restando dunque l'operatività della disciplina legata alla citata Direttiva, è rilevante in questa sede l'interferenza stabilita tra il suo ambito di applicazione e la disciplina dettata dal d.P.R. 309 del 1990, in quanto solo alla condizione che ricorra la coltivazione della canapa inserita nel citato Catalogo e che vengano in rilievo gli usi e i prodotti tassativamente consentiti, può dirsi che con riguardo alla cannabis non si applichino le disposizioni del d.P.R. 309 cit.

2.2. Orbene, posto che nel caso di specie il sequestro, eseguito nel dicembre 2020, ha avuto ad oggetto materiale vegetale derivato da canapa sativa di tipo Antal, fatture emesse dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. riguardanti la vendita di tale tipologia di canapa, e un quantitativo di piantine di canapa di tipo Antal, e che tale tipo di canapa non è più inserita nel Catalogo a partire dal gennaio 2019, deve ritenersi che correttamente il Tribunale abbia ravvisato a fondamento del sequestro il fumus del delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990, con riferimento ad attività di coltivazione e produzione di cannabis e derivati non consentiti e dunque rientranti nella sfera di operatività della disciplina in materia di stupefacenti, senza necessità di far riferimento a percentuali di THC.

Va infatti osservato che il mancato inserimento nel Catalogo assume rilievo ai fini dell'integrazione dell'elemento normativo della fattispecie, non potendosi riconoscere alcuna valenza alle ragioni da cui quel dato dipende e non essendo rilevante né il riferimento alle disposizioni attuative della Direttiva 2002/53/CE né la mancanza di sanzioni specificamente correlate al sistema da essa introdotto, che in realtà rifluisce nella diversa sfera di operatività della disciplina in materia di stupefacenti.

Parimenti inconferente risulta la circostanza che le sementi fossero originariamente utilizzabili legittimamente, dovendosi aver riguardo all'epoca della concreta coltivazione e produzione, non essendo stata concretamente dedotta, pur nei limiti in cui il profilo potrebbe assumere rilevanza in questa sede, una ignoranza inevitabile della legge penale.

2.3. Inoltre, non assume rilievo, per quanto già segnalato, alcuna percentuale di THC, giacché le soglie menzionate dalla legge 242 del 2016 operano in funzione della verifica di coltivazioni e produzioni astrattamente consentite, mentre non rilevano nel caso in cui vengano in considerazione coltivazioni o produzioni in radice escluse.

Diverso è il profilo della offensività della condotta, pur corrispondente al tipo contemplato dalla fattispecie incriminatrice.

Va infatti rimarcato come la richiamata sentenza delle Sezioni Unite abbia ribadito l'orientamento consolidato (cfr. anche Sez.

U. n. 28605 del 24/4/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239920 e Sez.

U. n. 47472 del 29/11/2007, [OSCURATO:PERSONA]), suffragato dalla Corte costituzionale (cfr. da ultimo, Corte cost. n. 1909 de 2016), secondo cui occorre l'idoneità della sostanza che forma oggetto della condotta a produrre effetto stupefacente.

Deve tuttavia rilevarsi come nel caso di specie venga in rilievo un sequestro probatorio, concernente sostanza riveniente da attività di coltivazione non consentita, con riguardo alla quale è stato delineato il fumus del delitto ipotizzato, a prescindere da una determinata percentuale di THC, sequestro peraltro facente seguito a quello in precedenza eseguito su fondo della società Faccio, di [OSCURATO:PERSONA] e Costantino, legata alla [OSCURATO:SOCIETA]. da contratto di lavorazione per conto terzi, allorché erano state rinvenute piantine di canapa Antal, in cui era stata riscontrata una percentuale di THC dello 0,3%: ciò significa che il sequestro non ha in concreto riguardato cose di consistenza indefinita, per cui era necessario un riscontro analitico, semmai implicante un previo campionamento, ma cose che nel loro insieme avrebbero potuto qualificarsi come corpo di reato, la cui fabbricazione, detenzione e alienazione costituisce per sé reato, agli effetti degli artt. 240, comma secondo, n. 2 cod. pen. e 73, comma 7-bis d.P.R. 309 del 1990, non venendo, peraltro, in rilievo elementi tali da far escludere in radice la concreta idoneità offensiva.

Ne discende ulteriormente l'operatività del principio secondo cui è vietata ai sensi dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. la restituzione di «cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, secondo comma, cod. pen., restando escluse quelle soggette a confisca obbligatoria ai sensi di previsioni speciali, salvo che tali previsioni richiamino il predetto art. 240, secondo comma, cod. pen. o, comunque, si riferiscano al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato» (Sez.

U. n. 40847 del 30/5/2019, Bellucci, Rv. 276690).

3. Il secondo motivo è genericamente formulato, in quanto si risolve nella contestazione della valutazione del Tribunale e nella deduzione dell'apparenza della motivazione, in assenza dell'esplicito riferimento a rilievi difensivi decisivi e pretermessi, tali da superare la concreta operatività nel caso di specie dei principi affermati dalle Sezioni Unite, posti del tutto correttamente a fondamento del provvedimento impugnato, in quanto riferibili anche al caso in esame.

4. Il terzo motivo è aspecifico e manifestamente infondato, in quanto si incentra, sulla base di assunti genericamente formulati, sulla mancanza di un decreto di convalida, in realtà non necessario, in quanto il sequestro, secondo quanto rilevato dal Tribunale, riflette le indicazioni contenute nel decreto di perquisizione e sequestro del Pubblico ministero, tali da rendere determinabile l'oggetto del successivo sequestro operato dalla polizia giudiziaria, a prescindere dalle vicende legate al precedente dissequestro di quanto rinvenuto presso la società Faccio.

5. In conclusione, il congiunto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, discendendone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], nato l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Rovigo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Rovigo ha confermato il decreto di perquisizione e sequestro del P.M. presso il Tribunale di Rovigo in data 1/12/2020, in esecuzione del quale sono stati sottoposti a sequestro un quantitativo di materiale vegetale derivato da canapa sativa di tipo Antal, fatture emesse dalla società Z.V.S. s.r.I., aventi ad oggetto la vendita di quella tipologia di canapa, svariate piantine di canapa tipo Antal, rinvenute presso la sede operativa della società, di cui sono legale rappresentante e socio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sottoposti ad indagini per il reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4 d.P.R. 309 del 1990. 2. Hanno proposto ricorso Simonetto e Zecchin tramite il loro difensore. 2.1. Con il primo motivo deducono violazione di legge in relazione all'art. 73, comma 1 e 4 d.P.R. 309 del 1990, 247 e 250 cod. proc. pen. per difetto di congruenza delle risultanze probatorie rispetto alla fattispecie ipotizzata. Contestano l'assunto che la cancellazione formale nel 2019 della varietà denominata Antal dal Catalogo comune europeo potesse automaticamente comportare la collocazione della stessa nel novero degli stupefacenti, in assenza di una verifica della perdita dei requisiti sostanziali per l'appartenenza alla categoria. In particolare sarebbe occorso un mutamento genetico nella percentuale di Delta-9-tetraidrocannabinolo, per giustificare la radiazione della sostanza, differente dalla mera cancellazione, la quale avrebbe potuto comportare solo l'impossibilità di certificare ai sensi delle norme europee i cartellini riferiti a quella varietà di sementi prodotte dopo la cancellazione, senza conseguenze per varietà agricole cancellate e ancora presenti sul mercato, in assenza di sanzioni previste dalla normativa europea. Il dato formale avrebbe semmai potuto operare per le sementi precludendo un uso futuro per quelle prodotte dopo il gennaio 2019. Il Tribunale non aveva tenuto conto delle deduzioni incentrate sulla differenza tra sementi cancellate e sementi mai inserite, non potendo discendere conseguenze a fronte di estromissione dovuta a ragioni solo burocratiche. Non avrebbe potuto considerarsi illecita una coltivazione in costanza di iscrizione in assenza di una disciplina specificamene riguardante le relative conseguenze della cancellazione. Il Tribunale non aveva dato rilievo al dato sostanziale, costituito dal fatto che il carattere di non psico attività del prodotto della germinazione del seme posto a dimora rimaneva immutato. Il Tribunale non aveva inoltre tenuto conto delle modalità di recepimento della Direttiva UE 53/2002, le cui disposizioni attuative erano rinvenibili nella legge 25 novembre 1971 n. 1096 e nel d.P.R. 8 ottobre 1973 n. 1065 ed ancora nella legge 30 aprile 1976 n. 195, con attribuzione al Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali della relativa vigilanza.Inoltre, i reperti in sequestro presentavano livelli di THC al di sotto della soglia 0,6% ed erano destinati a scopi conformi a quelli di cui all'art. 2 legge 242 del 2016. Indebitamente il Tribunale aveva ravvisato il fumus solo sulla base del dato formale del non inserimento nell'elenco di cui alla direttiva UE 53/2002. Già in precedenza era stato rilevato un valore pari a 0,3%, tanto che il Tribunale aveva disposto il dissequestro del prodotto sottoposto a vincolo nei confronti della ditta Faccio. Era stata dunque omessa una valutazione dell'offensività della piantagione e dei suoi derivati, non potendo rilevare l'idoneità drogante del principio attivo contenuto nelle piante in esame. Semmai avrebbe potuto giustificarsi il sequestro dei soli prodotti utili ad una campionatura e non di tutto l'insieme. 2.2. Con il secondo motivo denunciano violazione di legge in relazione agli artt. 73, comma 1 e 4 d.P.R. 309 del 1990 e 4 legge 242 del 2016 con erronea applicazione degli artt. 247 e 250 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine al fumus. La motivazione del Tribunale risultava meramente apparente, in quanto non improntata a fornire risposte ai quesiti difensivi, essendosi fondata sulla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, senza considerare la peculiarità del caso di specie. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e in relazione all'art. 355 cod. proc. pen., in quanto era stato omesso il provvedimento di convalida. Alla specificazione dell'oggetto del sequestro nel corpo del provvedimento di perquisizione, avrebbe dovuto seguire la verifica che i prodotti sequestrati corrispondessero effettivamente alla merce consegnata alla ditta Faccio, oggetto di recente e precedente dissequestro ordinato dal Tribunale. Peraltro, il sequestro non ineriva al corpo di reato né soddisfaceva i requisiti minimi di legge in materia di misure cautelari, risolvendosi nella sottoposizione a vincolo di beni leciti, destinati all'esercizio di attività di impresa. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta concludendo per il rigetto dei ricorsi. 4. Il procedimento è stato trattato con le modalità di cui all'art. 23, comma 8 e 9, d.l. 137 del 2020, convertito dalla legge 176 del 2020, senza intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il duplice ricorso è nel suo complesso inammissibile, perché manifestamente infondato e, in parte, genericamente formulato. 2. Il primo motivo si fonda su rilievi che, pur non esplicitamente, sono volti, in realtà, a contrastare i principi affermati dalle Sezioni Unite (Sez. U. n. 30475 del 30/5/2019, Castignani, Rv. 275956). 2.1. In base a tale condiviso arresto, in cui si richiama anche altra pronuncia delle Sezioni Unite (Sez. U. n. 29316 del 26/2/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264263), vige una nozione legale di stupefacente per cui sono soggette alla normativa che ne vieta la circolazione soltanto le sostanze specificamente indicate negli elenchi appositamente predisposti. In tale prospettiva si è rilevato che occorre aver riguardo al sistema tabellare di cui all'art. 14 d.P.R. 309 del 1990 e ai principi desumibili dall'art. 26 d.P.R 309 del 1990, ciò che, alla luce della disciplina introdotta dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, consente di affermare che è inclusa tra le sostanze vietate la cannabis con i prodotti da essa ottenuti, come foglie, inflorescenze, olio e resina, senza ulteriori distinzioni e senza riferimenti a percentuali di THC, e che è vietata la coltivazione delle piante comprese nelle tabelle I e II, di cui all'art. 14, fatta eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli indicati dall'art. 27, consentiti dalla normativa dell'Unione europea». D'altro canto, si è rilevato che la disciplina dettata dalla legge 2 dicembre 2016, n. 242, si inserisce proprio in tale ambito, essendo previsto che la stessa si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del d.P.R. 309 del 1990. Ferma restando dunque l'operatività della disciplina legata alla citata Direttiva, è rilevante in questa sede l'interferenza stabilita tra il suo ambito di applicazione e la disciplina dettata dal d.P.R. 309 del 1990, in quanto solo alla condizione che ricorra la coltivazione della canapa inserita nel citato Catalogo e che vengano in rilievo gli usi e i prodotti tassativamente consentiti, può dirsi che con riguardo alla cannabis non si applichino le disposizioni del d.P.R. 309 cit. 2.2. Orbene, posto che nel caso di specie il sequestro, eseguito nel dicembre 2020, ha avuto ad oggetto materiale vegetale derivato da canapa sativa di tipo Antal, fatture emesse dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. riguardanti la vendita di tale tipologia di canapa, e un quantitativo di piantine di canapa di tipo Antal, e che tale tipo di canapa non è più inserita nel Catalogo a partire dal gennaio 2019, deve ritenersi che correttamente il Tribunale abbia ravvisato a fondamento del sequestro il fumus del delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990, con riferimento ad attività di coltivazione e produzione di cannabis e derivati non consentiti e dunque rientranti nella sfera di operatività della disciplina in materia di stupefacenti, senza necessità di far riferimento a percentuali di THC. Va infatti osservato che il mancato inserimento nel Catalogo assume rilievo ai fini dell'integrazione dell'elemento normativo della fattispecie, non potendosi riconoscere alcuna valenza alle ragioni da cui quel dato dipende e non essendo rilevante né il riferimento alle disposizioni attuative della Direttiva 2002/53/CE né la mancanza di sanzioni specificamente correlate al sistema da essa introdotto, che in realtà rifluisce nella diversa sfera di operatività della disciplina in materia di stupefacenti. Parimenti inconferente risulta la circostanza che le sementi fossero originariamente utilizzabili legittimamente, dovendosi aver riguardo all'epoca della concreta coltivazione e produzione, non essendo stata concretamente dedotta, pur nei limiti in cui il profilo potrebbe assumere rilevanza in questa sede, una ignoranza inevitabile della legge penale. 2.3. Inoltre, non assume rilievo, per quanto già segnalato, alcuna percentuale di THC, giacché le soglie menzionate dalla legge 242 del 2016 operano in funzione della verifica di coltivazioni e produzioni astrattamente consentite, mentre non rilevano nel caso in cui vengano in considerazione coltivazioni o produzioni in radice escluse. Diverso è il profilo della offensività della condotta, pur corrispondente al tipo contemplato dalla fattispecie incriminatrice. Va infatti rimarcato come la richiamata sentenza delle Sezioni Unite abbia ribadito l'orientamento consolidato (cfr. anche Sez. U. n. 28605 del 24/4/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239920 e Sez. U. n. 47472 del 29/11/2007, [OSCURATO:PERSONA]), suffragato dalla Corte costituzionale (cfr. da ultimo, Corte cost. n. 1909 de 2016), secondo cui occorre l'idoneità della sostanza che forma oggetto della condotta a produrre effetto stupefacente. Deve tuttavia rilevarsi come nel caso di specie venga in rilievo un sequestro probatorio, concernente sostanza riveniente da attività di coltivazione non consentita, con riguardo alla quale è stato delineato il fumus del delitto ipotizzato, a prescindere da una determinata percentuale di THC, sequestro peraltro facente seguito a quello in precedenza eseguito su fondo della società Faccio, di [OSCURATO:PERSONA] e Costantino, legata alla [OSCURATO:SOCIETA]. da contratto di lavorazione per conto terzi, allorché erano state rinvenute piantine di canapa Antal, in cui era stata riscontrata una percentuale di THC dello 0,3%: ciò significa che il sequestro non ha in concreto riguardato cose di consistenza indefinita, per cui era necessario un riscontro analitico, semmai implicante un previo campionamento, ma cose che nel loro insieme avrebbero potuto qualificarsi come corpo di reato, la cui fabbricazione, detenzione e alienazione costituisce per sé reato, agli effetti degli artt. 240, comma secondo, n. 2 cod. pen. e 73, comma 7-bis d.P.R. 309 del 1990, non venendo, peraltro, in rilievo elementi tali da far escludere in radice la concreta idoneità offensiva. Ne discende ulteriormente l'operatività del principio secondo cui è vietata ai sensi dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. la restituzione di «cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, secondo comma, cod. pen., restando escluse quelle soggette a confisca obbligatoria ai sensi di previsioni speciali, salvo che tali previsioni richiamino il predetto art. 240, secondo comma, cod. pen. o, comunque, si riferiscano al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato» (Sez. U. n. 40847 del 30/5/2019, Bellucci, Rv. 276690). 3. Il secondo motivo è genericamente formulato, in quanto si risolve nella contestazione della valutazione del Tribunale e nella deduzione dell'apparenza della motivazione, in assenza dell'esplicito riferimento a rilievi difensivi decisivi e pretermessi, tali da superare la concreta operatività nel caso di specie dei principi affermati dalle Sezioni Unite, posti del tutto correttamente a fondamento del provvedimento impugnato, in quanto riferibili anche al caso in esame. 4. Il terzo motivo è aspecifico e manifestamente infondato, in quanto si incentra, sulla base di assunti genericamente formulati, sulla mancanza di un decreto di convalida, in realtà non necessario, in quanto il sequestro, secondo quanto rilevato dal Tribunale, riflette le indicazioni contenute nel decreto di perquisizione e sequestro del Pubblico ministero, tali da rendere determinabile l'oggetto del successivo sequestro operato dalla polizia giudiziaria, a prescindere dalle vicende legate al precedente dissequestro di quanto rinvenuto presso la società Faccio. 5. In conclusione, il congiunto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, discendendone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della
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