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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33981/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso.

OSSERVA Il ricorso è inammissibile per genericità e, comunque, manifesta infondatezza dei motivi, che costituiscono mera replica delle censure formulate in appello, disattese in sentenza con motivazione congrua e lineare, pertanto, non censurabile in questa sede.

La Corte di appello, con motivazione congrua e logica, ha fornito puntuale risposta alle censure aventi ad oggetto la sussistenza degli elementi costitutivi del reato e l'aumento apportato a titolo di continuazione interna (pag. 3-6).

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso. OSSERVA Il ricorso è inammissibile per genericità e, comunque, manifesta infondatezza dei motivi, che costituiscono mera replica delle censure formulate in appello, disattese in sentenza con motivazione congrua e lineare, pertanto, non censurabile in questa sede. La Corte di appello, con motivazione congrua e logica, ha fornito puntuale risposta alle censure aventi ad oggetto la sussistenza degli elementi costitutivi del reato e l'aumento apportato a titolo di continuazione interna (pag. 3-6). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/
Sentenza Cassazione n. 33981/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris