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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 43/2011

ECLI:EU:T:2011:96
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62009TO0457_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione dell’art. 2, n. 1, interpretato in combinato disposto con i punti 5.4, 5.7 e 6.7 dell’allegato della decisione della Commissione 12 maggio 2009, C (2009) 3900 def. corr., nel caso C 43/2008 (ex N 390/2008), relativa all’aiuto di Stato che la Germania intende concedere per la ristrutturazione della WestLB AG, decisione letta in combinazione con la decisione della Commissione 21 dicembre 2010, C (2010) 9525 def., nei casi relativi agli aiuti di Stato MC 8/2009 e C 43/2009 – Germania – WestLB, nei limiti in cui ne discende l’obbligo di porre fine alle nuove operazione della [OSCURATO:PERSONA] AG dopo il 15 febbraio 2011.

[OSCURATO:PERSONA]

1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) L’ordinanza 31 gennaio 2011, Westfälisch-[OSCURATO:PERSONA]- und Giroverband/Commissione (causa T‑457/09 R), è revocata. 3) Le istanze d’intervento della [OSCURATO:PERSONA] ImmobilienBank AG, del [OSCURATO:PERSONA]Lippe, del [OSCURATO:PERSONA], della WestLB, del Land del [OSCURATO:PERSONA]Westfalia e del [OSCURATO:PERSONA]- und Giroverband sono divenute prive di oggetto. 4) Le spese sono riservate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62009TO0457_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione dell’art. 2, n. 1, interpretato in combinato disposto con i punti 5.4, 5.7 e 6.7 dell’allegato della decisione della Commissione 12 maggio 2009, C (2009) 3900 def. corr., nel caso C 43/2008 (ex N 390/2008), relativa all’aiuto di Stato che la Germania intende concedere per la ristrutturazione della WestLB AG, decisione letta in combinazione con la decisione della Commissione 21 dicembre 2010, C (2010) 9525 def., nei casi relativi agli aiuti di Stato MC 8/2009 e C 43/2009 – Germania – WestLB, nei limiti in cui ne discende l’obbligo di porre fine alle nuove operazione della [OSCURATO:PERSONA] AG dopo il 15 febbraio 2011. [OSCURATO:PERSONA] 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) L’ordinanza 31 gennaio 2011, Westfälisch-[OSCURATO:PERSONA]- und Giroverband/Commissione (causa T‑457/09 R), è revocata. 3) Le istanze d’intervento della [OSCURATO:PERSONA] ImmobilienBank AG, del [OSCURATO:PERSONA]Lippe, del [OSCURATO:PERSONA], della WestLB, del Land del [OSCURATO:PERSONA]Westfalia e del [OSCURATO:PERSONA]- und Giroverband sono divenute prive di oggetto. 4) Le spese sono riservate.