CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 marzo 2022
Cassazione n. 49737/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con l'adozione dei provvedimenti ai sesni dell'art. 616 cod. proc. pen.; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24 marzo 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava le richieste formulate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendenti a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze di condanna indicate in ciascuna di esse (in particolare: l'una avente a oggetto i reati giudicati con sentenza della Corte di appello di Lecce del 16.11.2015 n. 1839/2015, con la quale il Bambu era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 2 della legge n. 1423 del 1956, commesso a Lecce il 23.10.2009 e con sentenza della medesima Corte n. 878/2013 del 14.11.2013, con la quale il Bambu era stato ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 2 della legge n. 1423 del 1956, commessi a Lecce il 9.11.2009 e il 24.11.2009, già unificati tra loro sotto il vincolo della continuazione; l'altra domanda, avente a oggetto i reati giudicati con sentenza del Tribunale di Bari del 5.3.2010, con la quale al Bambu era stata applicata, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena per il delitto di tentato furto aggravato commesso a Bari il 2.3.2010 e con sentenza della Corte di appello di Lecce del 4.11.2013, con la quale il Bambu era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato, commesso in Lecce dal 3 al 4 ottobre 2008). 2. Avverso detta ordinanza, il difensore del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione deducendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. "inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen., 2 I. n. 1423/1956 e 624 cod. pen.; motivazione carente, illogica e contraddittoria come risultante dal testo stesso dell'ordinanza impugnata". Secondo la difesa, con riferimento alla richiesta applicazione della disciplina della continuazione tra i reati di violazione del foglio di via obbligatorio, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto considerare che - come era stato prospettato nell'istanza introduttiva - l'intento del Bambu fosse stato fin dall'inizio quello di recarsi a Lecce dove svolgeva l'attività di parcheggiatore abusivo, nonostante il contrario ordine impartitogli dal Questore; inoltre, avrebbe dovuto considerare che i fatti reato erano stati commessi in un arco temporale molto ristretto e soprattutto che le violazioni al foglio di via obbligatorio poste in essere il 9 e il 24 novembre 2009 erano state già unificate sotto il vincolo della continuazione dal giudice del merito; quanto alla domanda relativa ai reati di furto, sarebbe evidente che il Bambu avesse agito in esecuzione di un originario e unitario disegno criminoso, consistente nel procacciarsi piccole somme di denaro per far fronte alle basilari esigenze quotidiane di vita mediante sottrazione delle monete contenute all'interno di distributori automatici di sigarette che l'imputato aveva manomesso con mezzi fraudolenti. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, con l'adozione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita accoglimento limitatamente alle sentenze di condanna per violazione del foglio di via obbligatorio pronunciate dalla Corte di appello di Lecce, rispettivamente, il 16.11.2015 n. 1839/2015 e il 14.11.2013 n. 878/2013. E in vero, l'argomentare del giudice dell'esecuzione con riferimento ai reati giudicati con le due indicate pronunce di condanna - secondo cui gli stessi dovevano ritenersi unicamente espressione "di un persistente atteggiamento di insofferenza alle prescrizioni della pubblica autorità" - non è, a giudizio del Collegio, sufficiente a giustificare la decisione assunta perché è mancato un approfondito vaglio delle concrete circostanze in cui le violazioni sono state commesse. 2. Inoltre, occorre ricordare il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui "il giudice dell'esecuzione, investito da richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non può trascurare, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, la valutazione già operata in fase di cognizione, potendo prescinderne solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto di detta richiesta, ancor più se omogenei, non possono essere ricondotti al delineato disegno" (Cass. Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012, Rv. 252781). Nel caso di specie, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce non ha mostrato di avere esaminato la circostanza dedotta dalla difesa, con la quale era stato rappresentato che, in sede di cognizione, era stata applicata la disciplina della continuazione tra i reati giudicati con la sentenza della Corte di appello di Lecce n. 878/2013 del 14.11.2013, commessi a Lecce il 9.11.2009 e il 24.11.2009. 3. Tale lacune motivazionali dovranno essere colmate nel nuovo giudizio che il G.I.P. del Tribunale di Lecce, in diversa persona fisica (giusta sentenza della Corte Costituzionale n. 183 del 2013), dovrà effettuare a seguito dell'annullamento dell'ordinanza impugnata nei limiti indicati. 4. Il ricorso è, invece, inammissibile nel resto perché affidato a motivi manifestamente infondati e, comunque, non consentiti nel presente scrutinio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, invero, non ha eluso l'obbligo motivazionale né errato nell'interpretazione delle norme giuridiche rilevanti nel caso di specie, poiché, con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni delle regole della logica e del diritto, ha ritenuto che tra i reati di cui alle sentenze del Tribunale di Bari del 5.3.2010, con la quale al Bambu era stata applicata, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena per il delitto di tentato furto aggravato commesso a Bari il 2.3.2010 e della Corte di appello di Lecce del 4.11.2013, con la quale il Bambu era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato, commesso in Lecce dal 3 al 4 ottobre 2008, non ricorressero i presupposti per l'applicabilità della disciplina della continuazione. In particolare, il suddetto giudice ha evidenziato non solo il rilevante dato temporale costituito dall'intervallo esistente tra la commissione dei due reati di che trattasi, pari a quasi due anni, ma ha anche sottolineato l'insussistenza di elementi desumibili dalla lettura delle sentenze di condanna che potessero fare ragionevolmente ritenere la ricorrenza di un originario e unitario disegno criminoso da parte del prevenuto. 5. Tale valutazione che ha correttamente distinto la deliberazione criminosa unitaria, postulata dal reato continuato, dalla scelta di vita deviante con le singole violazioni determinate da fatti o circostanze occasionali ovvero da bisogni contingenti, non è sindacabile in questa sede, sostanziandosi le censure difensive in una indebita richiesta di "rilettura" dei dati procedimentali. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle sentenze di condanna per violazione del foglio di via obbligatorio pronunciate rispettivamente dalla Corte di appello di Lecce il 16.11.2015 n. 1839/2015 e il 14.11.2013 n. 878/2013 e rinvia per nuovo giudizio sul punto al GIP del Tribunale di Lecce. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così