CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 luglio 2026
Cassazione n. 24077/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- n. 5091 del 06 ottobre 2022, depositata il 15 novembre 2022;ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2luglio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 10582/2023Numero sezionale 5315/2026Numero di raccolta generale 24077/2026Data pubblicazione 27/07/20261. Con processo verbale di constatazione del 20 aprile 2016,richiamato nell’avviso di accertamento, la Guardia di Finanzacontestava alla contribuente la realizzazione di un’operazione elusivaai danni dell’Erario, ai sensi dell’art. 10-bis della l. 27 luglio 2000, n.212.In particolare, veniva constatato che:in data 3 marzo 2011 la società [OSCURATO:SOCIETA]. stipulava con [OSCURATO:SOCIETA]. un preliminare di compravendita, con l’impegno diacquistare vari immobili, tra cui quello di via del Corso n. 403 in Roma,con facoltà per la [OSCURATO:SOCIETA]. di nominare l’effettivo acquirente;in data 14 maggio 2011 entrava in vigore il d.l. 13 maggio 2011, n. 70,conv. dalla l. 12 luglio 2011, n. 106, che prevedeva la rivalutazionedelle partecipazioni detenute in regime non d’impresa in società nonquotate, con conseguente regime fiscale agevolato in caso diplusvalenza, mediante imposta sostitutiva;in data 14 giugno 2011 sedici soggetti (di cui quattordici personefisiche, tra i quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e due società dicapitali) costituivano la società [OSCURATO:SOCIETA].;in data 21 giugno 2011 la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. acquistavadalla [OSCURATO:SOCIETA]. il diritto di subentrare nel contratto preliminare dicompravendita;in data 12 luglio 2011 tutti i soci della [OSCURATO:SOCIETA]stipulavano un contratto preliminare di cessione delle loro quote allaCalzedonia s.p.a.;in data 21 luglio 2011 la [OSCURATO:SOCIETA]. acquistaval’immobile da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al prezzo di € 8.392.900,84;in data 14 dicembre 2011 la [OSCURATO:SOCIETA]. acquistava dai soci dellaCorso 26 [OSCURATO:SOCIETA]. il 100% del capitale sociale, alle condizioniNumero registro generale 10582/2023Numero sezionale 5315/2026Numero di raccolta generale 24077/2026Data pubblicazione 27/07/2026già indicate nel contratto preliminare del 12 luglio 2011, al prezzo di €9.800.000,00.Nel corso di tale complessa operazione, prima della cessione dellerispettive quote alla [OSCURATO:SOCIETA]., la contribuente rivalutava leproprie quote così da beneficiare delle agevolazioni di legge previstedal d.l. n. 70/2011, che prorogava per il 2011 l’efficacia dell’art. 5 dellal. 28 dicembre 2001, n. 48, relativo al regime di tassazione agevolatosulle plusvalenze da cessione delle partecipazioni detenute, non inregime d’impresa, da persona fisiche, scontando l’imposta sostitutivadel 2%.L’intera operazione veniva ritenuta elusiva ai sensi dell’art. 10-bisl. n. 212/2000, in quanto, mediante la costituzione della società [OSCURATO:SOCIETA]. e la rivalutazione delle quote, con pagamentodell’imposta sostitutiva, i soci di quest’ultima usufruivano deltrattamento più favorevole previsto per la cessione di quote sociali exd.l. n. 70/2011, rispetto al trattamento per le plusvalenze derivantidalla cessione di un immobile ex art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. 22dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi).2. L’Agenzia delle Entrate in data 27 dicembre 2016 notificava allacontribuente l’avviso di accertamento n. TK7013504676 relativoall’anno di imposta 2011 ritenendo configurabile un’ ipotesi di abusodel diritto ex art. 10-bis l. 212/2000 in relazione alla cessione dellepartecipazioni sociali della [OSCURATO:SOCIETA]. e riqualificandol’operazione come cessione immobiliare, così recuperando a tassazionele maggiori imposte derivanti plusvalenze generate e precisamenteeuro 37.327,00 a titolo di IRPEF, euro 1.777,00 quale addizionaleregionale, euro 924,00 quale addizionale comunale, irrogando lasanzione amministrativa pecuniaria per euro 36.025,20.3. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, con sentenza n.4356/4/2019, accoglieva il ricorso della contribuente non avendoNumero registro generale 10582/2023Numero sezionale 5315/2026Numero di raccolta generale 24077/2026Data pubblicazione 27/07/2026l’Agenzia delle entrate fornito la prova dell’abuso del diritto ed inquanto la costituzione della società Corso 26 era giustificata sia dalvincolo posto dal bando, sia dalla necessità di svolgere operazioni divalorizzazione dele immobile, sia dalla maggiore funzionalità rispettoall’opzione di contitolarità del bene da parte di numerose personefisiche.4. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, con la sentenzaqui impugnata, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrateaffermando la piena legittimità dell’atto impositivo in quanto era statadimostrata l’elusione dell'obbligo di sottoporre la plusvalenzaall'ordinaria tassazione prevista dal TUIR in luogo del versamentodell’imposta sostitutiva sulle quote rivalutate.5. La contribuente propone ricorso per cassazione affidandolo a duemotivi.6. L’Agenzia delle Entrate non ha depositato controricorso, bensìmero atto al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione aisensi dell’art. 370, primo comma, c.p.c.7. Il Procuratore Generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha depositatoconclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., nelle quali hachiesto, in via preliminare, la riunione del presente ricorso a quelli n.2329/2019, n. 10873/2020, n. 14574/2021, n. 14963/2022 e n.21622/2022, stante la connessione oggettiva e soggettiva, e nelmerito, il rigetto del primo motivo e l’accoglimento del secondo motivodi ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare si rileva che non risulta opportuno procederealla riunione dei ricorsi n. 2329/2019, n. 10873/2020, n. 14574/2021,n. 14963/2022 e n. 21622/2022, a quello qui in esame, in quantorelativi a sentenze della [OSCURATO:PERSONA] del LazioNumero registro generale 10582/2023Numero sezionale 5315/2026Numero di raccolta generale 24077/2026Data pubblicazione 27/07/2026che si riferiscono a soggetti diversi ed a contestazioni oggetto didifferenti avvisi di accertamento; la trattazione congiunta dei ricorsinella medesima adunanza camerale consente in ogni caso la soluzioneunitaria di questioni giuridiche analoghe riguardanti la complessavicenda in esame ed esclude la possibilità di giudicati contrastanti.2. Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione degli artt. 111 Cost., 132, secondo comma, n. 4), c.p.c.e 36, comma 2, n. 4), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), c.p.c.In particolare, deduce che la sentenza impugnata contieneaffermazioni apodittiche che si risolvono in una motivazione apparentee, quindi, omessa o comunque incomprensibile, in quanto il giudice delgravame non ha indicato gli elementi giuridici e fattuali concreti sullabase dei quali ha ritenuto inidonee le prove offerte dalle parti al fine disuperare la tesi dell’Ufficio.2.1 Il motivo è infondato.2.2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, lamotivazione è apparente e la sentenza è nulla perché affetta da errorin procedendo, quando, sebbene graficamente esistente, non rendapercepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far comprendere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. 28/01/2025, n.1986; Cass. 01/03/2022, n. 6758; Cass. 23/05/2019, n. 13977; Cass.,Sez. U., 03/11/2016, n. 22232). In particolare, si è rilevato che èapparente la motivazione priva di riferimenti ai fatti dedotti in causa efondata esclusivamente su una valutazione astratta dei principigenerali della materia e della relativa normativa applicabile, nonconsentendo di individuare le ragioni della decisione e il percorso logicoNumero registro generale 10582/2023Numero sezionale 5315/2026Numero di raccolta generale 24077/2026Data pubblicazione 27/07/2026giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (Cass.03/04/2026, n. 8309), nonché la motivazione che non consente alcuncontrollo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così danon raggiungere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (Cass. 30/06/2020, n. 13248), ossia quando lapronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criteriologico che ha condotto il giudice alla formazione del proprioconvincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazionesul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lascitrasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. 14/02/2020, n.3819). Pertanto, qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni non conciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, si concreta una nullità processuale deducibile in sededi legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass.19573/2025, Cass. 26206/2025, Cass. 03/03/2022, n. 7090; Cass.25/09/2018, n. 22598; Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053).2.3. Nella specie, il vizio di motivazione apparente non sussiste,poiché nella sentenza impugnata sono dettagliatamente ricostruite leposizioni processuali delle parti e, alla luce dei principi giurisprudenzialirichiamati in tema di abuso del diritto, viene analizzata la complessaoperazione commerciale che ha interessato i contribuenti, ritenendosisussistente l’ipotesi contestata dall’Agenzia e legittime le preteseimpositive.In particolare, nella pronuncia in esame la Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado ha sostenuto che la sequenza degli atti ecomportamenti adottati, la brevità dei tempi che ha caratterizzatol’operazione, nonché il finanziamento della stessa da parte della societàacquirente delle quote consentono di affermare la legittimità dellapretesa impositiva, non rilevando né che i singoli soci non avrebberoNumero registro generale 10582/2023Numero sezionale 5315/2026Numero di raccolta generale 24077/2026Data pubblicazione 27/07/2026potuto acquistare l’immobile, né l’invocata autonomia contrattuale, inquanto ciò che la normativa sull’abuso del diritto intende limitare oimpedire è “l’insanabile rottura tra l’attribuzione di tale potere e lemodalità del suo concreto esercizio”, mediante l’alterata utilizzazionedi uno schema formale per perseguire ulteriori e diversi obiettivi.E’ dunque ben comprensibile l’iter logico-giuridico seguito dalgiudice di appello che ha sviluppato le argomentazioni a sostegno delladecisione consentendo alla parte di svolgere ampia e compiuta difesa.3. Con il secondo motivo viene eccepita la violazione e falsaapplicazione dell’art. 10-bis della l. n. 212/2000, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3), c.p.c.Deduce, in particolare, la ricorrente che la Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado ha travisato i presupposti applicativi dellafattispecie dell’abuso del diritto, non avendo considerato che lacostituzione della società [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe avutoaltre ragioni economiche rispetto a quella di eludere l’applicazionedell’imposta sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili,essendo peraltro consentito dal legislatore, ai sensi dell’art. 5 dellalegge 448/2001, l’applicabilità del regime fiscale di favore.3.1. Il motivo è fondato.3.2. La doglianza è volta a contestare la ritenuta preordinazione daparte dei soci della società [OSCURATO:SOCIETA]. di un disegnoelusivo rappresentato dalla costituzione della società nell’imminenzadell’emanazione del d.l.70/2011 al solo ed unico scopo di acquistare unimmobile e cederlo attraverso la vendita delle partecipazioni societarieottenendo un indebito vantaggio fiscale, in assenza di ragioniextrafiscali non marginali.L’art. 10-bis. della legge n. 212/2000, al primo comma, prevedeche “configurano abuso del diritto una o più operazioni prive disostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali,Numero registro generale 10582/2023Numero sezionale 5315/2026Numero di raccolta generale 24077/2026Data pubblicazione 27/07/2026realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti”. Da detto abusoderiva l’inopponibilità delle operazioni all'Amministrazione finanziaria,che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base dellenorme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dalcontribuente per effetto di dette operazioni.Nel secondo comma del citato art. 10-bis. il legislatore ha chiaritoche si considerano operazioni prive di sostanza economica “i fatti, glisignificativi diversi dai vantaggi fiscali” e che “Sono indici di mancanzadi sostanza economica, in particolare, la non coerenza dellaqualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico delloro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici anormali logiche di mercato”.Ai sensi della norma in commento, sono vantaggi fiscali indebiti “ibenefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalitàdelle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario”.3.3. Questa Corte, coerentemente con il chiaro disposto normativodi cui innanzi, ha affermato che in materia tributaria “il divieto di abusodel diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il qualepreclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenutimediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specificadisposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un’agevolazioneo un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economicamenteapprezzabili che giustifichino l’operazione, diversi dalla meraaspettativa di quei benefici: tale principio trova fondamento, in temadi tributi non armonizzati (nella specie, imposte sui redditi), nei principicostituzionali di capacità contributiva e di progressivitàdell’imposizione, e non contrasta con il principio della riserva di legge,non traducendosi nell’imposizione di obblighi patrimoniali non derivantidalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negoziNumero registro generale 10582/2023Numero sezionale 5315/2026Numero di raccolta generale 24077/2026Data pubblicazione 27/07/2026posti in essere al solo scopo di eludere l’applicazione di norme fiscali.Esso comporta l’inopponibilità del negozio all’Amministrazionefinanziaria per ogni profilo di indebito vantaggio che il contribuentepretenda di far discendere dall’operazione elusiva, anche diverso daquelli tipici eventualmente presi in considerazione da specifiche normeantielusive entrate in vigore in epoca successiva al compimentodell'operazione” (Cass. Sez. U, 23/12/2008, n. 30055; conf. Sez. U,23/12/2008, n. 30057; Cass. Sez. 5, 20/05/2011, n. 11236; Sez. 5, n.05/12/2019, n.31772; Sez. 5, 27/05/2024, n. 14674; cfr. inoltre Cortedi giustizia UE, nei casi 3M-Italia, Halifax- e [OSCURATO:PERSONA]; da ultimoCass. sez. 5, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 30585 e Cass. sez. 5, 11/12/2025, n.32305).Ai fini della configurazione di una pratica elusiva è, quindi,necessario che lo scopo essenziale delle operazioni controverse siaconseguire un risparmio di imposta, da ritenersi sempre illecito quandorappresenti la parte preponderante e comunque prevalentedell'oggetto del contratto o degli accordi nel loro complesso, in quantole ragioni economiche dell'operazione negoziale, valutata secondo lasua essenza, appaiano meramente marginali o teoriche e tali, quindi,da considerarsi manifestamente inattendibili o comunque irrilevantirispetto alla finalità di ottenere un (indebito) vantaggio fiscale (Sez. 5,02/04/2021, n. 9135, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10121 del28/05/2020, Cass. sez. 5, 06/06/2019, n.15321).Se è consentito, pertanto, al contribuente di preferire fra piùalternative quella che comporti una riduzione di imposta o un risparmiofiscale, gli è precluso l’uso degli strumenti giuridici previstidall’ordinamento per porre in essere operazioni al fine di ottenereesclusivamente un vantaggio fiscale cui non avrebbe diritto.Spetta infine all’interprete - tenuto conto che la prova del disegnoelusivo e delle modalità attuative incombe sull'AmministrazioneNumero registro generale 10582/2023Numero sezionale 5315/2026Numero di raccolta generale 24077/2026Data pubblicazione 27/07/2026finanziaria (Cass. n. 9610/2017), mentre grava sul contribuentel'onere di allegare l'esistenza di ragioni economiche alternative oconcorrenti che giustifichino le operazioni realizzate e (Cass.17/09/2019 n. 31772) - effettuare “un’attenta valutazione delle“ragioni economiche” delle operazioni negoziali che sono poste inessere, in quanto, se le stesse sono giustificabili in termini oggettivi, inbase alla pratica comune degli affari, minore o del tutto assente è ilrischio della pratica abusiva; se, invece, tali operazioni, pur seeffettivamente realizzate, riflettono, attraverso artifici negoziali, assettidi anormalità economica, può verificarsi una ripresa fiscale là dove èpossibile individuare una strada fiscalmente più onerosa. In tal senso,la prova dell’elusione deve incentrarsi sulle modalità di manipolazionefunzionale degli strumenti giuridici utilizzati, nonché sulla loro mancataconformità ad una normale logica di mercato” (Cass. 06/10/2021 n.27158; Cass. Sez. 5 -, 05/08/2024, n. 22072, Cass. sez. 5,22/12/2025, n. 33418).3.4. Nel caso di specie, la Corte di Giustizia Tributaria ha riportato,nei termini che seguono, le varie fasi dell’operazione commerciale nelsuo svolgimento cronologico:in data 03/03/2011 la società [OSCURATO:SOCIETA]., costituita in data24/3/2003 con una compagine societaria alla quale appartenevano icontribuenti, stipulava con [OSCURATO:PERSONA] un preliminare dicompravendita con l'impegno di acquistare diversi immobili, tra cuiquello di via del Corso numero 403, con facoltà per la società dinominare l'acquirente. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], alcuni soggetti, tra cui icontribuenti, costituivano la società [OSCURATO:SOCIETA], di cuinessuno possedeva partecipazioni qualificate. In data 21/06/2011 lasocietà [OSCURATO:SOCIETA] con scrittura privata acquisiva dallaRackish srl il diritto a subentrare nel contratto preliminare dicompravendita ed in data 30/06/2011 la società comunicava a BancaNumero registro generale 10582/2023Numero sezionale 5315/2026Numero di raccolta generale 24077/2026Data pubblicazione 27/07/2026Intesa di aver proceduto a nominare, quale acquirente dell'immobile divia del Corso n. 403, la società [OSCURATO:SOCIETA]. In data12/07/2011 tutti i soci di quest'ultima società stipulavano unpreliminare di cessione delle loro quote alla società [OSCURATO:SOCIETA]L’intreccio di partecipazioni tra le società che sono intervenutenell’operazione, i passaggi susseguitisi in un brevissimo lasso di tempoe la circostanza che la cessione dell’immobile è stata in sostanziafinanziata dalla società [OSCURATO:SOCIETA], consentiva di ritenere che il rialeintento dei soci della società [OSCURATO:SOCIETA]. fosse quello direalizzare una plusvalenza di importo ridotto attraverso la cessione diquote societarie rivalutata ed assoggettata all’imposta sostitutiva del3.5. La ricostruzione dell’operazione commerciale, così comecompiuta dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, nonconsente di ritenere integrata l’ipotesi contestata, in quanto fondata suargomentazioni che violano le disposizioni di legge censurate, cosìcome interpretate da questa Corte alla luce dei principi innanzi espositi,e risultando superata dalle incontestate risultanze processuali.In particolare, si osserva come sia pacifico in atti che il bando digara pubblicato nell’ottobre 2010 per la dismissione da parte di diversiistituti bancari di un patrimonio costituito da numerosi immobili, tra iquali quello oggetto di controversia, prevedeva quale requisitoindispensabile per la partecipazione la qualità soggettiva di personagiuridica; non risulta che la Corte di Giustizia Tributaria abbia valutatola circostanza che la persona da nominare dovesse necessariamenteessere una persona giuridica e le conseguenze di tale previsione edanzi ha erroneamente rilevato che proprio la costituzione di una societàad hoc costituisse un elemento essenziale per concludere in favoredella natura fraudolenta dell’operazione.Numero registro generale 10582/2023Numero sezionale 5315/2026Numero di raccolta generale 24077/2026Data pubblicazione 27/07/2026La costituzione di una società ad hoc non può dunque ritenersielemento sintomatico della natura fraudolenta dell’operazione, nonconfigurando di per sé un artifizio negoziale privo di sostanzaeconomica e di giustificazione commerciale.I soci, quali persone fisiche, non avrebbero potuto acquistarel’immobile e rivenderlo in tale qualità, proprio perché la previsione delbando imponeva la costituzione di una società; non è pertantocontestabile la modalità utilizzata per il trasferimento della proprietàdell’immobile proprio perché trovava la sua giustificazione giuridicanella espressa previsione del procedimento di gara e la sua ragioneeconomica nella cessione vantaggiosa delle quote con scarso rischiodel patrimonio societario in virtù dell’intervenuto finanziamento dellasocietà terza interessata all’acquisto delle quote per lo svolgimentodella propria attività commerciale.La costituzione della società [OSCURATO:SOCIETA]. risulta poiconforme ad una logica di normalità economica in considerazione delledifficoltà di gestione dell’operazione da parte di singoli interlocutoririspetto all’acquisto di un immobile della tipologia di quello in esameda parte di società, laddove ciò fosse stato possibile in base alla lexspecialis costituita dal bando di gara.A maggior ragione doveva ritenersi giustificata la costituzione di unasocietà in presenza di ulteriori e complesse attività strumentali dacompiersi per il positivo esito dell’operazione commerciale, nonadeguatamente indagate nel grado di merito: nell’ambito dellagestione dell’acquisto del fabbricato e della successiva vendita a terzi,per l’utilizzo commerciale al quale era preordinato, la società avrebbesvolto attività quali la ristrutturazione dell’edificio con il pagamento deirelativi oneri, la modifica della destinazione d’uso dell’edificio da ufficioa complesso commerciale con i relativi adempimenti di carattereburocratico-amministrativo, adempimenti tutti che i singoli soggettiNumero registro generale 10582/2023Numero sezionale 5315/2026Numero di raccolta generale 24077/2026Data pubblicazione 27/07/2026non avrebbero avuto la capacità e la possibilità di attuare in tempiidonei e con modalità rispondenti ad una adeguata convenienzaeconomica, a voler tacere il profilo non irrilevante della responsabilitàche attinge diversamente le persone fisiche rispetto alle personegiuridiche con autonoma patrimoniale perfetta.In tale ambito non è stato valutato il profilo della deducibilità dei costiin relazione all’esecuzione dei lavori su beni strumentali che comunquela società avrebbe ottenuto, al fine di rilevare, anche sotto questoprofilo, se il risparmio di imposta sia ricollegabile ad un intentopuramente fiscale.Inoltre, non risulta accertato che la compagine societaria dellapromissaria acquirente [OSCURATO:SOCIETA]. -della quale la CommissioneTributaria Regionale ha rilevato che fossero partecipi anche lacontribuente- fosse coincidente con quella della nuova societànominata quale acquirente 26 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., profilo rilevanteper la valutazione dello schema elusivo, laddove il vantaggioconseguito fosse stato eventualmente destinato ai medesimi soci, nérisulta accertata un’interposizione soggettiva fittizia.Non può poi affermarsi che il mero elemento del breve lasso ditempo nel quale è stata compiuta l’operazione commerciale sopradescritta induca a ritenere sussistente l’ipotesi di cui all’art. 10 bis dellalegge 212/2000, non deponendo, di per sé, la conclusione delcontratto per persona da nominare di cui all’art. 1401 c.c. stipulatodalla [OSCURATO:SOCIETA]., la successiva nomina della società [OSCURATO:SOCIETA]. ai fini e per gli effetti di cui all’art. 1404 c.c. e lacessione delle quote, a distanza di pochi mesi, ad una società terza ingrado di finanziare l’operazione, per una distorsione degli strumentigiuridici utilizzati, dovendosi a tal fine verificare ed accertare se, allabase dell'operazione, vi sia stato un uso distorto del contratto e deinegozi ad esso collegati per perseguire indebiti vantaggi fiscali e seNumero registro generale 10582/2023Numero sezionale 5315/2026Numero di raccolta generale 24077/2026Data pubblicazione 27/07/2026cioè trattavasi di un’operazione priva di sostanza economica, inidoneaa produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali di cui d.l. n.70/2011, oppure rispondente alla normale logica di mercato tesa aconseguire un profitto e, quindi, conforme alle regole utilizzate daglioperatori economici giustificate anche da valide ragioni di carattereextrafiscale, di ordine organizzativo e gestionale individuabili, tra lealtre, nelle attività successive di gestione del contratto, cheincludevano con ogni evidenza adempimenti di carattereamministrativo ed urbanistico, per consentire il proficuo utilizzo delbene, impossibili da compiersi secondo criteri di economicità edefficienza se non in forma societaria, come innanzi precisato, che vannoapprofondite in sede di esame nel merito della vicenda.Il finanziamento dell’operazione da parte della società [OSCURATO:SOCIETA],mediante l’accollo del debito e l’apertura di credito, non consente diper sé di ritenere sussistente l’intento elusivo essendo statoprospettato il vantaggio economico della società acquirente nelsubentrare con l’acquisto delle quote nella società che aveva acquistatol’immobile ed ottenuto le autorizzazioni necessarie strumentali allanuova attività commerciale da svolgersi.4. Il ricorso va, dunque, accolto con cassazione della sentenzaimpugnata e rinvio al giudice del merito che dovrà rivalutare tutti glielementi addotti dalle parti ed innanzi evidenziati ed accertare, alla lucedei principi di diritto esposti e richiamati, se sussistano o meno ragionieconomiche sottese e, quindi, se si individuino indici sostanziali,economici e giuridici, a giustificazione dell’operazione negoziale postain essere o se essa rientri nell’ambito delle pratiche abusive vietate inquanto volta essenzialmente ad ottenere soltanto un risparmio fiscale,verificando in particolare le condizioni del bando e la sussistenza dispese per ristrutturazione di immobile vincolato.La CorteNumero registro generale 10582/2023Numero sezionale 5315/2026Numero di raccolta generale 24077/2026Data pubblicazione 27/07/2026 P.Q.Maccoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo;cassa la sentenza impugnata, nei limiti del motivo accolto, e rinvia allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche in ordine allaregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso, in Roma, nell’adunanza camerale del 2 luglio 2026La PresidenteRoberta Crucitti