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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 46041/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le richieste del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Bologna del 22 aprile 2021, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 334, primo comma, cod. pen., per aver sottratto un autoveicolo sottoposto a sequestro amministrativo ed affidato alla sua custodia, al fine di favorire il proprietario del mezzo.

CL,

2. Il ricorso propone tre motivi.

2.1. Il primo consiste nell'illogicità della motivazione in punto di sussistenza del dolo specifico di agevolazione del proprietario del bene sequestrato, non avendo la Corte d'appello indicato alcun elemento di prova a sostegno del relativo assunto ed essendosi limitata a semplici presunzioni.

2.2. Il secondo lamenta, anzitutto, violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata: il secondo dei precedenti da cui l'imputato è gravato, infatti, riguarderebbe reati estintisi a norma dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., per il decorso di un tempo intermedio superiore a cinque anni tra la relativa sentenza e la commissione del reato per cui si procede.

In secondo luogo, deduce l'erroneità e, comunque, illogicità della motivazione con cui la sentenza giustifica il computo della recidiva, in quanto i precedenti reati sarebbero diversi da quelli ritenuti dalla Corte d'appello (ovvero, complessivamente, tre furti tentati e solo uno consumato, anziché due) e sarebbero risalenti, non potendosi tener conto di quelli estintisi.

2.3. Il terzo motivo si duole dell'insufficienza ed illogicità della motivazione riguardante il trattamento sanzionatorio, per avere la sentenza indebitamente valorizzato anche i precedenti reati estinti, nonché trascurato la modesta gravità del fatto.

3. Hanno depositato conclusioni scritte sia il Procuratore generale che il difensore ricorrente, concludendo rispettivamente per il rigetto e per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso dev'essere respinto.

2. Il primo motivo non è fondato.

Gli elementi valorizzati in sentenza per desumerne il dolo specifico - mancato esercizio di qualsiasi azione di rivendica da parte del proprietario del bene, completa assenza di allegazioni difensive differenti - si presentano sufficientemente concludenti.

Tanto più che le eventuali alternative astrattamente ipotizzabili condurrebbero ad esiti analoghi per l'imputato, se non addirittura più sfavorevoli: qualora, infatti, egli fosse stato il proprietario effettivo del veicolo, la sua condotta avrebbe comunque integrato il delitto di cui al secondo comma del medesimo art. 334; mentre, semmai avesse agito per scopi ancora diversi, sarebbe stato ravvisabile il più grave delitto di peculato (art. 314, cod. pen.).

3. Il secondo motivo, nella parte in cui lamenta violazione di legge in punto di recidiva reiterata, per essere stati tenuti in considerazione a tal fine anche precedenti reati ormai estinti, non può essere ammesso, essendo stato proposto per la prima volta solo con il presente ricorso e non già con l'atto d'appello (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.).

4. Le doglianze in tema di commisurazione della pena e di computo della recidiva nel trattamento sanzionatorio, infine, sono anch'esse precluse in questa sede.

La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133, cod. pen..

E' inammissibile, pertanto, la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione: il cui onere può ritenersi adeguatamente assolto con espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (tra le tantissime: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142).

Nello specifico, dunque, la motivazione della Corte d'appello si presenta tutt'altro che manifestamente irragionevole, avendo valorizzato i «non pochi» e più gravi precedenti penali dell'imputato, nonché la pericolosità della sua condotta (plausibilmente ipotizzando che egli abbia continuato a circolare con quell'autocarro sprovvisto di assicurazione per danni a terzi, ragione per la quale ne era stato disposto il sequestro); inoltre, la pena irrogata è di poco superiore al minimo edittale (otto mesi di reclusione rispetto a sei) ed il motivo di ricorso è del tutto generico, risolvendosi sostanzialmente nell'apodittica allegazione di una «modesta gravità del fatto».

5. Al rigetto del ricorso consegue obbligatoriamente la condanna del proponente alle spese del procedimento, ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le richieste del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Bologna del 22 aprile 2021, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 334, primo comma, cod. pen., per aver sottratto un autoveicolo sottoposto a sequestro amministrativo ed affidato alla sua custodia, al fine di favorire il proprietario del mezzo. CL, 2. Il ricorso propone tre motivi. 2.1. Il primo consiste nell'illogicità della motivazione in punto di sussistenza del dolo specifico di agevolazione del proprietario del bene sequestrato, non avendo la Corte d'appello indicato alcun elemento di prova a sostegno del relativo assunto ed essendosi limitata a semplici presunzioni. 2.2. Il secondo lamenta, anzitutto, violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata: il secondo dei precedenti da cui l'imputato è gravato, infatti, riguarderebbe reati estintisi a norma dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., per il decorso di un tempo intermedio superiore a cinque anni tra la relativa sentenza e la commissione del reato per cui si procede. In secondo luogo, deduce l'erroneità e, comunque, illogicità della motivazione con cui la sentenza giustifica il computo della recidiva, in quanto i precedenti reati sarebbero diversi da quelli ritenuti dalla Corte d'appello (ovvero, complessivamente, tre furti tentati e solo uno consumato, anziché due) e sarebbero risalenti, non potendosi tener conto di quelli estintisi. 2.3. Il terzo motivo si duole dell'insufficienza ed illogicità della motivazione riguardante il trattamento sanzionatorio, per avere la sentenza indebitamente valorizzato anche i precedenti reati estinti, nonché trascurato la modesta gravità del fatto. 3. Hanno depositato conclusioni scritte sia il Procuratore generale che il difensore ricorrente, concludendo rispettivamente per il rigetto e per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso dev'essere respinto. 2. Il primo motivo non è fondato. Gli elementi valorizzati in sentenza per desumerne il dolo specifico - mancato esercizio di qualsiasi azione di rivendica da parte del proprietario del bene, completa assenza di allegazioni difensive differenti - si presentano sufficientemente concludenti. Tanto più che le eventuali alternative astrattamente ipotizzabili condurrebbero ad esiti analoghi per l'imputato, se non addirittura più sfavorevoli: qualora, infatti, egli fosse stato il proprietario effettivo del veicolo, la sua condotta avrebbe comunque integrato il delitto di cui al secondo comma del medesimo art. 334; mentre, semmai avesse agito per scopi ancora diversi, sarebbe stato ravvisabile il più grave delitto di peculato (art. 314, cod. pen.). 3. Il secondo motivo, nella parte in cui lamenta violazione di legge in punto di recidiva reiterata, per essere stati tenuti in considerazione a tal fine anche precedenti reati ormai estinti, non può essere ammesso, essendo stato proposto per la prima volta solo con il presente ricorso e non già con l'atto d'appello (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.). 4. Le doglianze in tema di commisurazione della pena e di computo della recidiva nel trattamento sanzionatorio, infine, sono anch'esse precluse in questa sede. La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133, cod. pen.. E' inammissibile, pertanto, la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione: il cui onere può ritenersi adeguatamente assolto con espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (tra le tantissime: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142). Nello specifico, dunque, la motivazione della Corte d'appello si presenta tutt'altro che manifestamente irragionevole, avendo valorizzato i «non pochi» e più gravi precedenti penali dell'imputato, nonché la pericolosità della sua condotta (plausibilmente ipotizzando che egli abbia continuato a circolare con quell'autocarro sprovvisto di assicurazione per danni a terzi, ragione per la quale ne era stato disposto il sequestro); inoltre, la pena irrogata è di poco superiore al minimo edittale (otto mesi di reclusione rispetto a sei) ed il motivo di ricorso è del tutto generico, risolvendosi sostanzialmente nell'apodittica allegazione di una «modesta gravità del fatto». 5. Al rigetto del ricorso consegue obbligatoriamente la condanna del proponente alle spese del procedimento, ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagame
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