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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 ottobre 2021

Cassazione n. 41068/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Roma visti gli atti, e l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha richiesto la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso l'ordinanza emessa all'esito del ricorso presentato ex art. 309 cod. proc. pen. del Tribunale di Roma che, per quel che in questa sede rileva, ha parzialmente accolto il riesame annullando l'ordinanza relativamente ai capi 15, 16 e 17, riformando, relativamente ai restanti capi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 20, l'ordinanza con cui il G.i.p. di Latina aveva applicato la misura cautelare in carcere, sostituendola con quella degli arresti domiciliari.

I fatti di cui alle contestazioni provvisoriamente enunciate hanno ad oggetto fatti corruttivi ed induzioni indebite poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] nella veste di Responsabile del Settore 6 - Servizio del Territorio che ricomprendeva i servizi cimiteriali del Comune di Sezze, oltre a peculato relativo a buoni benzina.

2. Il ricorrente deduce quale unico motivo la vizi di motivazione e violazione di legge con riferimento agli artt. 274 e 125 cod. proc. pen. ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) e d) sia in ordine al ritenuto pericolo di reiterazione che di inquinamento probatorio.

Censura la parte della decisione che, ritenendo sussistenti le esigenze in ordine al pericolo di reiterazione ha fondato tale pericolo sugli stessi fatti contestati senza tenere presente l'incensuratezza del ricorrente e che lo stesso fosse andato ormai in pensione.

Anche con riferimento al ritenuto pericolo di inquinamento probatorio si osserva che gran parte delle indagini si fonderebbe su intercettazioni telefoniche ed acquisizioni documentali, circostanze che rendono irrealizzabile un'interferenza futura sulle acquisizioni probatorie.

Meramente astratto, pertanto, risulta il riferimento alla possibilità di sfruttare rapporti maturati nel tempo al fine di ostacolare l'acquisizione probatoria, circostanza evidenziata in termini di mera possibilità e rappresentata con assoluta genericità ed astrattezza sulla base di argomentazioni irrealistiche e congetturali disancorate dalle acquisizioni investigative; possibilità tanto più astratte se si valuta l'intervenuto pensionamento del Panfilo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 2 In via preliminare deve rilevarsi che da controlli effettuati da parte della Cancelleria, risulta in fatto che il ricorrente è stato rimesso in libertà il 14 settembre 2021 con provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Latina, circostanza che fa venir meno dell'interesse alla impugnazione secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, dep. 2011, Valentini, Rv. 249916).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., non essendovi soccombenza delle parti neppure virtuale (Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse.

Così deciso in data 14/10/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] lbo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Roma visti gli atti, e l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha richiesto la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso l'ordinanza emessa all'esito del ricorso presentato ex art. 309 cod. proc. pen. del Tribunale di Roma che, per quel che in questa sede rileva, ha parzialmente accolto il riesame annullando l'ordinanza relativamente ai capi 15, 16 e 17, riformando, relativamente ai restanti capi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 20, l'ordinanza con cui il G.i.p. di Latina aveva applicato la misura cautelare in carcere, sostituendola con quella degli arresti domiciliari. I fatti di cui alle contestazioni provvisoriamente enunciate hanno ad oggetto fatti corruttivi ed induzioni indebite poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] nella veste di Responsabile del Settore 6 - Servizio del Territorio che ricomprendeva i servizi cimiteriali del Comune di Sezze, oltre a peculato relativo a buoni benzina. 2. Il ricorrente deduce quale unico motivo la vizi di motivazione e violazione di legge con riferimento agli artt. 274 e 125 cod. proc. pen. ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) e d) sia in ordine al ritenuto pericolo di reiterazione che di inquinamento probatorio. Censura la parte della decisione che, ritenendo sussistenti le esigenze in ordine al pericolo di reiterazione ha fondato tale pericolo sugli stessi fatti contestati senza tenere presente l'incensuratezza del ricorrente e che lo stesso fosse andato ormai in pensione. Anche con riferimento al ritenuto pericolo di inquinamento probatorio si osserva che gran parte delle indagini si fonderebbe su intercettazioni telefoniche ed acquisizioni documentali, circostanze che rendono irrealizzabile un'interferenza futura sulle acquisizioni probatorie. Meramente astratto, pertanto, risulta il riferimento alla possibilità di sfruttare rapporti maturati nel tempo al fine di ostacolare l'acquisizione probatoria, circostanza evidenziata in termini di mera possibilità e rappresentata con assoluta genericità ed astrattezza sulla base di argomentazioni irrealistiche e congetturali disancorate dalle acquisizioni investigative; possibilità tanto più astratte se si valuta l'intervenuto pensionamento del Panfilo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 2 In via preliminare deve rilevarsi che da controlli effettuati da parte della Cancelleria, risulta in fatto che il ricorrente è stato rimesso in libertà il 14 settembre 2021 con provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Latina, circostanza che fa venir meno dell'interesse alla impugnazione secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, dep. 2011, Valentini, Rv. 249916). 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., non essendovi soccombenza delle parti neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. Così deciso in data 14/10/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] lbo [OSCURATO:PERSONA]
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