CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 giugno 2023
Cassazione n. 17632/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 01L9UNJ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] \oL avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTOAPPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria scritta del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Genova; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale cittadino in ordine ai reati, unificati dalla continuazione, di ricettazione di un assegno provento del delitto di falso, truffa e false dichiarazioni sulla propria identità personale, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata infraquinquennale ed all'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. A sostegno del ricorso, ha presentato tre motivi di impugnazione: 1.1. Violazione dell'art. 156 cod. proc. pen., per non essere stata effettuata la notifica del decreto di fissazione dell'udienza presso la [OSCURATO:PERSONA] di Avellino, ove si trovava in espiazione delle pene di cui al cumulo materiale emesso dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Vallo della Lucania, sicché non era stato consentito al Fani di avanzare istanza di partecipazione all'udienza. 1.2. Violazione di legge per non essere stati concessi al difensore di ufficio i termini di cui al comma 2 dell'art. 598 bis cod. proc. pen. Deduce il ricorrente che il nuovo difensore di ufficio aveva ricevuto avviso dell'udienza solo [OSCURATO:DATA_NASCITA], sicché non erano stato rispettato il termine a comparire di cui all'art. 611 cod. proc. pen., necessario per l'esame degli atti processuali. 1.3. Violazione dell'art. 160 comma 3 cod. proc. pen., per non essere stata rilevatala prescrizione dei reati contestati, pur essendo trascorsi più di sei anni tra la sentenza di primo grado, pronunciata il 13/12/2016, e la celebrazione del giudizio di appello il 15/6/2023. 2. Con requisitoria scritta il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 3. Anche il difensore ha presentato note scritte, in data 10/1/2024, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Genova. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto non risulta documentata dal ricorrente né la detenzione al momento della celebrazione del processo, né la comunicazione di tale detenzione alla Corte territoriale, determinante in quanto nel caso di imputato detenuto per altra causa, la notificazione di un atto all'imputato stesso, in forza della disposizione di cui al quarto comma dell'art. 156 cod. proc. pen., deve essere eseguita nel luogo di detenzione solo ove tale stato risulti degli atti del procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione medesima (Sez. 2, n. 19590 del 17/05/2006, Rv. 234202), ciò in quanto lo stato di detenzione sopravvenuto per altra causa alla dichiarazione o all'elezione di domicilio effettuata dall'imputato non impone, se l'autorità giudiziaria non ne è stata portata a conoscenza da parte dell'interessato, di eseguire le successive notificazioni presso il luogo di detenzione piuttosto che presso il domicilio precedentemente dichiarato od eletto ( Sez. 4, n. 16431 del 14/02/2008, Rv. 239535). 1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto non è contestata la tempestività della notifica dell'avviso dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al difensore di fiducia dell'imputato, che risulta aver comunicato la rinuncia al mandato solo in data 5/6/2023, con conseguente nomina del difensore di ufficio in pari data. Con la notifica dell'avviso al difensore di fiducia si era, però, regolarmente instaurato il contraddittorio e, per il disposto dell'art.108 cod. proc. pen., in conseguenza della rinuncia al mandato da parte del predetto il nuovo difensore aveva diritto solo ad un termine non inferiore a sette giorni, ove richiesto, per prendere cognizione degli atti e per informarsi dei fatti oggetto del procedimento: nel caso di specie non è stato dedotto che sia stata formulatala richiesta di predetto termine, e comunque il termine di cui all'art. 108 comma 1 cod. proc. pen. è inferiore ai dieci giorni trascorsi tra la nomina del difensore di ufficio e l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 1.3. L'ultimo motivo di ricorso è inammissibile per la sua genericità, perché riferito indistintamente ai plurimi reati contestati ("secondo chi scrive si può ritenere maturat1a prescrizione intermedia"), con specificazione solo con le note scritte, e senza considerare né la recidiva reiterata infraquinquennale contestata all'imputato e ritenuta in sentenza, né ulteriori atti interruttivi, quale il decreto di citazione in appello2 1.02Ceme"r;ek~A- Z4-4.42A7 0 • 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i