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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 18288/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso l'ordinanza resa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Milano, che ha dichiarato inammissibile la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta in ordine al reato di cui all'art. 270- bis cod. pen., da cui il [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dalla Corte d'assise di Milano, per non aver commesso il fatto.

All'esito di udienza svoltasi in forma pubblica, in accoglimento dell'istanza formulata dall'Avvocatura dello Stato, la Corte territoriale si è posta la questione relativa alli eventuale configurabilità di un giudicato ostativo alla cognizione del merito della domanda.

Ciò perché dagli stessi atti depositati dal ricorrente risultava che questi, in data 15/02/2011, aveva depositato una richiesta di riparazione identica, per personae, petitum e causa petendi, a quella di cui all'odierno procedimento.

La Corte di appello aveva adottato il rito camerale, ai sensi dell'art. 646 cod. proc. pen., e aveva rigettato la domanda di indennizzo, con pronuncia definitiva, poiché il ricorso per cassazione, proposto dall'istante, era stato dichiarato inammissibile.

Con l'ordinanza impugnata, il Giudice della riparazione ha ritenuto che il passaggio in giudicato della decisione reiettiva della domanda di riparazione, pronunciata dalla Corte milanese, in diversa composizione, il 24/05 - 27/06/2011, irrevocabile dal 10/10/2013 (data della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza), precluda un'ulteriore disamina del merito della pretesa del ricorrente, nonostante l'intervenuta pronuncia della Corte EDU, emessa ex art. 37 della [OSCURATO:PERSONA] europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, all'esito del riconoscimento, da parte dello Stato, della violazione correlata all'avvenuto svolgimento del giudizio con il rito camerale e non in udienza pubblica.

2. Il ricorrente osserva che, nelle more del giudizio di legittimità, essendo nel frattempo intervenuta la sentenza della Corte EDU nel caso Lorenzetti c.

Italia, che aveva ritenuto violata la [OSCURATO:PERSONA] poiché il procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione non prevede la pubblica udienza, le Sezioni Unite, con ordinanza del 25/10/2012, avevano rimesso la questione alla Corte Costituzionale.

La Corte costituzionale la dichiarava però inammissibile per carenza di interesse nel caso concreto, non essendo stata chiesta dalla parte privata la trattazione del procedimento in udienza pubblica, e la Corte di cassazione dichiarava inammissibile il ricorso.

La difesa presentava allora ricorso alla CEDU, che, con sentenza del 15/04/2021, dando atto dell'avvenuto riconoscimento della violazione dell'art. 6 CEDU da parte dell'Italia, cancellava la causa dal ruolo, disponendo il pagamento di una somma in favore dell'instante.

Quest'ultimo pertanto riproponeva la domanda di riparazione di cui all'attuale procedimento.

Celebrata l'udienza in forma pubblica, la Corte territoriale dichiarava l'inammissibilità dell'istanza, per l'esistenza del precedente giudicato.

Ciò premesso, il ricorrente osserva che, in considerazione del fatto che l'istanza è stata riproposta proprio in ragione del riconoscimento della violazione da parte dello Stato italiano, sia del tutto illogico assumere che la domanda sia inammissibile.

È altresì contraddittorio contestare al ricorrente, da un lato, di non avere attivato mezzi di impugnazione straordinari per rimuovere il giudicato formatosi sulla prima istanza e, dall'altro, affermare che la revisione europea non possa operare per un giudizio di natura sostanzialmente civilistica, come è quello relativo all'equa riparazione, così trascurando la vera natura di tale giudizio, intimamente connessa al bene supremo della libertà personale, anche in considerazione della matrice costituzionale del diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione, affermata sia dalla Corte costituzionale che dalle Sezioni unite.

È un fuor d'opera ritenere, come ha fatto la Corte di appello, che l'istanza sia inammissibile in quanto non sarebbe stato rimosso il giudicato, quando è poi la stessa Corte distrettuale a celebrare la pubblica udienza, assecondando il dictum della Corte EDU, per sanare l'originaria violazione.

Parimenti illogica è l'affermazione secondo cui il ricorrente deve dimostrare in che cosa egli sia stato pregiudicato dall'omessa trattazione in pubblica udienza.

Poiché però non può essere esperito il rimedio della revisione europea, inapplicabile al giudizio di riparazione per l'ingiusta detenzione, lo strumento utilizzabile è la pura e semplice riproposizione, a seguito del giudicato sovranazionale favorevole, della domanda di equa riparazione.

2.1. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente espone gli elementi a supporto della domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, con particolare riguardo all'assenza di profili di colpa.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. Il 24/01/2023 è pervenuta memoria difensiva, sottoscritta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di replica alle conclusioni del Procuratore generale.

5. In data 30/12/22 è pervenuta memoria dell'Avvocatura generale dello Stato, che chiede, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso; in subordine, il suo rigetto.[OSCURATO:PERSONA] 1.La doglianza formulata dal ricorrente con il primo motivo di ricorso è fondata.

La Corte d'appello ha infatti considerato sufficiente, ai fini dell'adeguamento alla pronuncia della CEDU, che il nuovo procedimento si fosse svolto con udienza pubblica anziché con il rito camerale, ritenendo, quanto al momento decisorio, che, stante l'identità della domanda proposta dal ricorrente in tutti i suoi elementi costitutivi (personae, petitum e causa petendi), si fosse formato il giudicato su di essa, a seguito della pronuncia adottata dalla Corte d'appello di Milano, in senso reiettivo, il 27-6-2011, in esito al procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione svolto con il rito camerale e non in pubblica udienza.

La Corte territoriale ha poi ritenuto che l'esito del giudizio di fronte alla Corte europea fosse inidoneo ad elidere l'efficacia di giudicato della pronuncia del 27- 6-2011.

Quest'ultimo asserto è erroneo.

Nel caso di specie, infatti, la cancellazione della causa dal ruolo da parte della Corte EDU, ai sensi dell'art. 37 della [OSCURATO:PERSONA] per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, è avvenuta a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato italiano.

Trattasi di un esito processuale al quale è ineludibile dare esecuzione, come si evince anche dal disposto dell'art. 628 bis cod. proc. pen., che, sebbene inapplicabile al caso di specie, essendo stato introdotto in epoca successiva, dall'art. 36 d.

Ig. 10 ottobre 2022 n. 140, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ex art. 6 d.

I. 31 ottobre 2022, n. 162, può certamente fornire delle preziose indicazioni sotto il profilo ermeneutico.

Orbene, l'art. 628 bis cod. proc. pen. equipara raccoglimento del ricorso da parte della Corte europea alla cancellazione dal ruolo del ricorso ai sensi dell'art. 37 della [OSCURATO:PERSONA], a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato, prevedendo in entrambi i casi uno strumento di adeguamento al giudicato della Corte EDU e dunque confermando l'inderogabile necessità di conformarsi a quest'ultimo, nell'ottica delineata dall'art. 46 della [OSCURATO:PERSONA], il quale sancisce la forza vincolante delle sentenze della Corte europea.

Erroneamente pertanto la Corte d'appello ha ritenuto che l'esito del giudizio in sede sovranazionale ex art. 37 della [OSCURATO:PERSONA] non equivalga ad una pronuncia di condanna emessa dalla Corte europea.

2. Ancor più erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto che il giudicato derivante dalla pregressa pronuncia emanata dal giudice nazionale in ordine alla richiesta di indennizzo per l'ingiusta detenzione avanzata dall'istante precludesse un nuovo esame della domanda di riparazione.

E' infatti erroneo ritenere che non derivi dalla previsione di adeguamento contenuta nell'art. 46 della [OSCURATO:PERSONA] un obbligo di rimozione degli effetti del giudicato interno, segnatamente laddove la riapertura del giudizio non sia stata sollecitata, come strumento di riparazione, dalla stessa Corte EDU.

La Corte territoriale riconosce infatti come, a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato, il procedimento si sia concluso con un provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, onde è rimesso agli organi della giurisdizione nazionale adottare i provvedimenti consequenziali, senza alcuna necessità di una sollecitazione in tal senso da parte della CEDU.

Così come erroneamente la Corte territoriale ritiene che la violazione in disamina non contempli come strumento di riparazione la riedizione del giudizio, non essendo dato comprendere come in difetto di quest'ultima possa essere data attuazione al giudicato sovranazionale.

E' infatti del tutto evidente come, laddove al ricorrente venga negato un riesame del merito dell'istanza di riparazione, per l'asserita esistenza del giudicato nazionale, sia stato del tutto inutile lo svolgimento del nuovo procedimento con le modalità dell'udienza pubblica e il giudicato europeo sia stato vanificato.

3. D'altronde non può neanche ritenersi corretto quanto argomentato dalla Corte d'appello circa un asserito obbligo, da parte del ricorrente, di rappresentare le ragioni per cui l'avvenuta celebrazione del giudizio nel contraddittorio delle parti, pur se in camera di consiglio, dovrebbe aver condizionato l'esito della decisione in termini a lui sfavorevoli, ciò che invece la pubblicità dell'udienza avrebbe evitato.

La trattazione del procedimento nelle forme del rito camerale anziché in pubblica udienza determina una irritualità che vale a connotare di per sé in termini di illegittimità il giudizio, in quanto privo delle garanzie della pubblicità, senza alcuna necessità che il ricorrente rappresenti uno specifico pregiudizio da lui subìto, trattandosi di un profilo di illegittimità che inficia in radice le modalità procedimentali di esplicazione della funzione giurisdizionale, determinando la violazione dell'art. 6 della [OSCURATO:PERSONA].

E' d'altronde del tutto evidente come la dimostrazione che l'udienza pubblica, ove si fosse tenuta nel procedimento originario, avrebbe esplicato effetti favorevoli sulla specifica posizione dell'istante costituisca una pro batio diabolica, tanto difficile da raggiungere quanto inconferente, a fronte della violazione di uno dei canoni fondamentali del giusto processo.

4. E' però corretto quanto rilevato dalla Corte d'appello circa la mancanza nell'ordinamento di strumenti idonei a risolvere l'efficacia del giudicato in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, a seguito di pronunce della CEDU favorevoli all'instante.E' vero infatti che manca, nella legislazione nazionale, una revocazione europea in materia civile, come correttamente evidenziato dalla Corte d'appello.

E, in linea più generale, occorre osservare come manchi una ipotesi di revisione europea che possa trovare applicazione in materia di ingiusta detenzione, come esattamente osservato dal giudice a quo.

E in questa sede può aggiungersi che il problema non è risolto neanche dall'introduzione dell'anzidetta norma di cui all'art. 628 bis cod. proc. pen., la quale testualmente richiede la qualità di condannato o di persona sottoposta a misura di sicurezza: dunque non vi è nessun riferimento a colui che formuli istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione.

Ancor più esulante dalla prospettiva in esame è lo strumento del ricorso straordinario per cassazione, ex art. 625 bis cod. proc. pen., previsto esclusivamente laddove la Corte di cassazione sia incorsa in un errore materiale o di fatto, da intendersi esclusivamente quale errore percettivo che sia stato causato da una svista o da un equivoco e che abbia esplicato influenza sul processo formativo della volontà, sì da condurre a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata in mancanza del predetto errore (Sez.

U, n. 16103 del 27-3-2002, Rv. 221280; Sez.

U, n. 37505 del 14-7-2011, Rv. 250527): quindi un'ipotesi completamente diversa da quella ravvisabile nel caso in esame.

Così come del tutto eccentrico rispetto alla problematica in disamina è lo strumento dell'incidente di esecuzione, che non costituisce, in via generale, una impugnazione straordinaria, preordinata alla risoluzione dell'efficacia del giudicato e che si inserisce in una prospettiva completamente diversa da quella dell'adeguamento alle pronunce della CEDU.

Tant'è che la Corte costituzionale, proprio ritenendo inadeguati questi strumenti, pervenne, con sentenza n. 113 del 7 aprile 2011, alla declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 630 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedeva un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo.

5. Proprio la mancanza nell'ordinamento di strumenti di adeguamento al giudicato CEDU avrebbe dovuto indurre il giudice a qua ad una soluzione completamente diversa da quella adottata.

Non è infatti giuridicamente possibile ritenere che una pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, come, del resto, qualunque pronuncia giurisdizionale, sia inutiliter data.

Ancor meno è corretto ritenere che l'adeguamento alla pronuncia della CEDU possa limitarsi alla celebrazione del processo con le modalità dell'udienza pubblica anzichè con il rito camerale.

A nulla vale infatti trattare un processo con il rito additato come convenzionalmente legittimo se la decisione adottata all'esito del giudizio svoltosi con il rito convenzionalmente illegittimo viene ritenuta intangibile.

Ciò equivale a elidere l'efficacia della pronuncia del giudice sovranazionale, svuotandola di qualunque rilevanza ed effettività.

Se, infatti, l'ordinamento non prevede, in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, strumenti per rimuovere l'efficacia del giudicato e se quest'ultima preclude un nuovo esame della domanda di indennizzo, è del tutto evidente che la pronuncia della CEDU è inutiliter data.

Così opinando, si incorre però in una grave trasgressione degli obblighi assunti, in sede internazionale, dallo Stato italiano e sanciti dal citato art. 46 della [OSCURATO:PERSONA], il quale, come poc'anzi rilevato, sancisce l'obbligo degli Stati contraenti di uniformarsi alle sentenze definitive della Corte europea relativamente alle controversie in cui sono parti.

E dunque proprio la mancanza nell'ordinamento di strumenti di adeguamento al giudicato CEDU avrebbe dovuto indurre il giudice a quo a ritenere ineludibile la conclusione secondo la quale il privato, laddove la sentenza della CEDU non possa che comportare la caducazione della pronuncia del giudice italiano sfavorevole al ricorrente, emessa a conclusione di un rito convenzionalmente illegittimo, può riproporre la domanda di riparazione dell'ingiusta detenzione.

E la Corte d'appello sarà tenuta ad esaminarla senza che nessuna preclusione derivi dalla precedente pronuncia, da ritenersi ormai posta nel nulla, a seguito del giudicato CEDU.

Ciò naturalmente non equivale ad affermare un potere del giudice nazionale di disapplicare le pronunce ritenute in contrasto con le sentenze della Corte europea né ad affermare che il giudicato nazionale venga meno, in via automatica, a seguito dell'emanazione di una pronuncia di segno sfavorevole della CEDU.

Si tratta soltanto di prendere atto, da un lato, di una lacuna dell'ordinamento, correlata all'assenza, per quanto attiene alla materia della riparazione dell'ingiusta detenzione, di strumenti volti a risolvere l'efficacia di giudicato delle pronunce emesse nei confronti di chi abbia successivamente adito, con esito favorevole, la Corte europea ed abbia perciò pieno diritto ad un nuovo esame della propria domanda; e, dall'altro, dell'ineludibilità dell'obbligo di dare attuazione alle pronunce del giudice europeo.

6. Ne deriva, nel caso di specie, che il giudice a quo avrebbe dovuto riesaminare nel merito la domanda di riparazione proposta dal ricorrente, senza alcuna preclusione derivante dalla precedente pronuncia reiettiva, ormai travolta dall'esito del procedimento sovranazionale.

Si rende perciò necessario un pronunciamento rescindente, volto a consentire al giudice del rinvio di procedere ad un nuovo esame del merito della domanda di equa riparazione.

Tale epilogo decisorio elide la possibilità di analizzare in questa sede il secondo motivo di ricorso, inerente, per l'appunto, alle ragioni addotte dal ricorrente a fondamento della domanda di equa riparazione, la cui disamina costituirà oggetto del giudizio di rinvio.

L'ordinanza impugnata va dunque annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Milano, cui va demandata altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al giudizio di legittimità.

PQM Annulla l'ordinanza impug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso l'ordinanza resa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Milano, che ha dichiarato inammissibile la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta in ordine al reato di cui all'art. 270- bis cod. pen., da cui il [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dalla Corte d'assise di Milano, per non aver commesso il fatto. All'esito di udienza svoltasi in forma pubblica, in accoglimento dell'istanza formulata dall'Avvocatura dello Stato, la Corte territoriale si è posta la questione relativa alli eventuale configurabilità di un giudicato ostativo alla cognizione del merito della domanda. Ciò perché dagli stessi atti depositati dal ricorrente risultava che questi, in data 15/02/2011, aveva depositato una richiesta di riparazione identica, per personae, petitum e causa petendi, a quella di cui all'odierno procedimento. La Corte di appello aveva adottato il rito camerale, ai sensi dell'art. 646 cod. proc. pen., e aveva rigettato la domanda di indennizzo, con pronuncia definitiva, poiché il ricorso per cassazione, proposto dall'istante, era stato dichiarato inammissibile. Con l'ordinanza impugnata, il Giudice della riparazione ha ritenuto che il passaggio in giudicato della decisione reiettiva della domanda di riparazione, pronunciata dalla Corte milanese, in diversa composizione, il 24/05 - 27/06/2011, irrevocabile dal 10/10/2013 (data della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza), precluda un'ulteriore disamina del merito della pretesa del ricorrente, nonostante l'intervenuta pronuncia della Corte EDU, emessa ex art. 37 della [OSCURATO:PERSONA] europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, all'esito del riconoscimento, da parte dello Stato, della violazione correlata all'avvenuto svolgimento del giudizio con il rito camerale e non in udienza pubblica. 2. Il ricorrente osserva che, nelle more del giudizio di legittimità, essendo nel frattempo intervenuta la sentenza della Corte EDU nel caso Lorenzetti c. Italia, che aveva ritenuto violata la [OSCURATO:PERSONA] poiché il procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione non prevede la pubblica udienza, le Sezioni Unite, con ordinanza del 25/10/2012, avevano rimesso la questione alla Corte Costituzionale. La Corte costituzionale la dichiarava però inammissibile per carenza di interesse nel caso concreto, non essendo stata chiesta dalla parte privata la trattazione del procedimento in udienza pubblica, e la Corte di cassazione dichiarava inammissibile il ricorso. La difesa presentava allora ricorso alla CEDU, che, con sentenza del 15/04/2021, dando atto dell'avvenuto riconoscimento della violazione dell'art. 6 CEDU da parte dell'Italia, cancellava la causa dal ruolo, disponendo il pagamento di una somma in favore dell'instante. Quest'ultimo pertanto riproponeva la domanda di riparazione di cui all'attuale procedimento. Celebrata l'udienza in forma pubblica, la Corte territoriale dichiarava l'inammissibilità dell'istanza, per l'esistenza del precedente giudicato. Ciò premesso, il ricorrente osserva che, in considerazione del fatto che l'istanza è stata riproposta proprio in ragione del riconoscimento della violazione da parte dello Stato italiano, sia del tutto illogico assumere che la domanda sia inammissibile. È altresì contraddittorio contestare al ricorrente, da un lato, di non avere attivato mezzi di impugnazione straordinari per rimuovere il giudicato formatosi sulla prima istanza e, dall'altro, affermare che la revisione europea non possa operare per un giudizio di natura sostanzialmente civilistica, come è quello relativo all'equa riparazione, così trascurando la vera natura di tale giudizio, intimamente connessa al bene supremo della libertà personale, anche in considerazione della matrice costituzionale del diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione, affermata sia dalla Corte costituzionale che dalle Sezioni unite. È un fuor d'opera ritenere, come ha fatto la Corte di appello, che l'istanza sia inammissibile in quanto non sarebbe stato rimosso il giudicato, quando è poi la stessa Corte distrettuale a celebrare la pubblica udienza, assecondando il dictum della Corte EDU, per sanare l'originaria violazione. Parimenti illogica è l'affermazione secondo cui il ricorrente deve dimostrare in che cosa egli sia stato pregiudicato dall'omessa trattazione in pubblica udienza. Poiché però non può essere esperito il rimedio della revisione europea, inapplicabile al giudizio di riparazione per l'ingiusta detenzione, lo strumento utilizzabile è la pura e semplice riproposizione, a seguito del giudicato sovranazionale favorevole, della domanda di equa riparazione. 2.1. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente espone gli elementi a supporto della domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, con particolare riguardo all'assenza di profili di colpa. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Il 24/01/2023 è pervenuta memoria difensiva, sottoscritta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di replica alle conclusioni del Procuratore generale. 5. In data 30/12/22 è pervenuta memoria dell'Avvocatura generale dello Stato, che chiede, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso; in subordine, il suo rigetto.[OSCURATO:PERSONA] 1.La doglianza formulata dal ricorrente con il primo motivo di ricorso è fondata. La Corte d'appello ha infatti considerato sufficiente, ai fini dell'adeguamento alla pronuncia della CEDU, che il nuovo procedimento si fosse svolto con udienza pubblica anziché con il rito camerale, ritenendo, quanto al momento decisorio, che, stante l'identità della domanda proposta dal ricorrente in tutti i suoi elementi costitutivi (personae, petitum e causa petendi), si fosse formato il giudicato su di essa, a seguito della pronuncia adottata dalla Corte d'appello di Milano, in senso reiettivo, il 27-6-2011, in esito al procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione svolto con il rito camerale e non in pubblica udienza. La Corte territoriale ha poi ritenuto che l'esito del giudizio di fronte alla Corte europea fosse inidoneo ad elidere l'efficacia di giudicato della pronuncia del 27- 6-2011. Quest'ultimo asserto è erroneo. Nel caso di specie, infatti, la cancellazione della causa dal ruolo da parte della Corte EDU, ai sensi dell'art. 37 della [OSCURATO:PERSONA] per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, è avvenuta a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato italiano. Trattasi di un esito processuale al quale è ineludibile dare esecuzione, come si evince anche dal disposto dell'art. 628 bis cod. proc. pen., che, sebbene inapplicabile al caso di specie, essendo stato introdotto in epoca successiva, dall'art. 36 d. Ig. 10 ottobre 2022 n. 140, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ex art. 6 d. I. 31 ottobre 2022, n. 162, può certamente fornire delle preziose indicazioni sotto il profilo ermeneutico. Orbene, l'art. 628 bis cod. proc. pen. equipara raccoglimento del ricorso da parte della Corte europea alla cancellazione dal ruolo del ricorso ai sensi dell'art. 37 della [OSCURATO:PERSONA], a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato, prevedendo in entrambi i casi uno strumento di adeguamento al giudicato della Corte EDU e dunque confermando l'inderogabile necessità di conformarsi a quest'ultimo, nell'ottica delineata dall'art. 46 della [OSCURATO:PERSONA], il quale sancisce la forza vincolante delle sentenze della Corte europea. Erroneamente pertanto la Corte d'appello ha ritenuto che l'esito del giudizio in sede sovranazionale ex art. 37 della [OSCURATO:PERSONA] non equivalga ad una pronuncia di condanna emessa dalla Corte europea. 2. Ancor più erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto che il giudicato derivante dalla pregressa pronuncia emanata dal giudice nazionale in ordine alla richiesta di indennizzo per l'ingiusta detenzione avanzata dall'istante precludesse un nuovo esame della domanda di riparazione. E' infatti erroneo ritenere che non derivi dalla previsione di adeguamento contenuta nell'art. 46 della [OSCURATO:PERSONA] un obbligo di rimozione degli effetti del giudicato interno, segnatamente laddove la riapertura del giudizio non sia stata sollecitata, come strumento di riparazione, dalla stessa Corte EDU. La Corte territoriale riconosce infatti come, a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato, il procedimento si sia concluso con un provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, onde è rimesso agli organi della giurisdizione nazionale adottare i provvedimenti consequenziali, senza alcuna necessità di una sollecitazione in tal senso da parte della CEDU. Così come erroneamente la Corte territoriale ritiene che la violazione in disamina non contempli come strumento di riparazione la riedizione del giudizio, non essendo dato comprendere come in difetto di quest'ultima possa essere data attuazione al giudicato sovranazionale. E' infatti del tutto evidente come, laddove al ricorrente venga negato un riesame del merito dell'istanza di riparazione, per l'asserita esistenza del giudicato nazionale, sia stato del tutto inutile lo svolgimento del nuovo procedimento con le modalità dell'udienza pubblica e il giudicato europeo sia stato vanificato. 3. D'altronde non può neanche ritenersi corretto quanto argomentato dalla Corte d'appello circa un asserito obbligo, da parte del ricorrente, di rappresentare le ragioni per cui l'avvenuta celebrazione del giudizio nel contraddittorio delle parti, pur se in camera di consiglio, dovrebbe aver condizionato l'esito della decisione in termini a lui sfavorevoli, ciò che invece la pubblicità dell'udienza avrebbe evitato. La trattazione del procedimento nelle forme del rito camerale anziché in pubblica udienza determina una irritualità che vale a connotare di per sé in termini di illegittimità il giudizio, in quanto privo delle garanzie della pubblicità, senza alcuna necessità che il ricorrente rappresenti uno specifico pregiudizio da lui subìto, trattandosi di un profilo di illegittimità che inficia in radice le modalità procedimentali di esplicazione della funzione giurisdizionale, determinando la violazione dell'art. 6 della [OSCURATO:PERSONA]. E' d'altronde del tutto evidente come la dimostrazione che l'udienza pubblica, ove si fosse tenuta nel procedimento originario, avrebbe esplicato effetti favorevoli sulla specifica posizione dell'istante costituisca una pro batio diabolica, tanto difficile da raggiungere quanto inconferente, a fronte della violazione di uno dei canoni fondamentali del giusto processo. 4. E' però corretto quanto rilevato dalla Corte d'appello circa la mancanza nell'ordinamento di strumenti idonei a risolvere l'efficacia del giudicato in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, a seguito di pronunce della CEDU favorevoli all'instante.E' vero infatti che manca, nella legislazione nazionale, una revocazione europea in materia civile, come correttamente evidenziato dalla Corte d'appello. E, in linea più generale, occorre osservare come manchi una ipotesi di revisione europea che possa trovare applicazione in materia di ingiusta detenzione, come esattamente osservato dal giudice a quo. E in questa sede può aggiungersi che il problema non è risolto neanche dall'introduzione dell'anzidetta norma di cui all'art. 628 bis cod. proc. pen., la quale testualmente richiede la qualità di condannato o di persona sottoposta a misura di sicurezza: dunque non vi è nessun riferimento a colui che formuli istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione. Ancor più esulante dalla prospettiva in esame è lo strumento del ricorso straordinario per cassazione, ex art. 625 bis cod. proc. pen., previsto esclusivamente laddove la Corte di cassazione sia incorsa in un errore materiale o di fatto, da intendersi esclusivamente quale errore percettivo che sia stato causato da una svista o da un equivoco e che abbia esplicato influenza sul processo formativo della volontà, sì da condurre a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata in mancanza del predetto errore (Sez. U, n. 16103 del 27-3-2002, Rv. 221280; Sez. U, n. 37505 del 14-7-2011, Rv. 250527): quindi un'ipotesi completamente diversa da quella ravvisabile nel caso in esame. Così come del tutto eccentrico rispetto alla problematica in disamina è lo strumento dell'incidente di esecuzione, che non costituisce, in via generale, una impugnazione straordinaria, preordinata alla risoluzione dell'efficacia del giudicato e che si inserisce in una prospettiva completamente diversa da quella dell'adeguamento alle pronunce della CEDU. Tant'è che la Corte costituzionale, proprio ritenendo inadeguati questi strumenti, pervenne, con sentenza n. 113 del 7 aprile 2011, alla declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 630 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedeva un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo. 5. Proprio la mancanza nell'ordinamento di strumenti di adeguamento al giudicato CEDU avrebbe dovuto indurre il giudice a qua ad una soluzione completamente diversa da quella adottata. Non è infatti giuridicamente possibile ritenere che una pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, come, del resto, qualunque pronuncia giurisdizionale, sia inutiliter data. Ancor meno è corretto ritenere che l'adeguamento alla pronuncia della CEDU possa limitarsi alla celebrazione del processo con le modalità dell'udienza pubblica anzichè con il rito camerale. A nulla vale infatti trattare un processo con il rito additato come convenzionalmente legittimo se la decisione adottata all'esito del giudizio svoltosi con il rito convenzionalmente illegittimo viene ritenuta intangibile. Ciò equivale a elidere l'efficacia della pronuncia del giudice sovranazionale, svuotandola di qualunque rilevanza ed effettività. Se, infatti, l'ordinamento non prevede, in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, strumenti per rimuovere l'efficacia del giudicato e se quest'ultima preclude un nuovo esame della domanda di indennizzo, è del tutto evidente che la pronuncia della CEDU è inutiliter data. Così opinando, si incorre però in una grave trasgressione degli obblighi assunti, in sede internazionale, dallo Stato italiano e sanciti dal citato art. 46 della [OSCURATO:PERSONA], il quale, come poc'anzi rilevato, sancisce l'obbligo degli Stati contraenti di uniformarsi alle sentenze definitive della Corte europea relativamente alle controversie in cui sono parti. E dunque proprio la mancanza nell'ordinamento di strumenti di adeguamento al giudicato CEDU avrebbe dovuto indurre il giudice a quo a ritenere ineludibile la conclusione secondo la quale il privato, laddove la sentenza della CEDU non possa che comportare la caducazione della pronuncia del giudice italiano sfavorevole al ricorrente, emessa a conclusione di un rito convenzionalmente illegittimo, può riproporre la domanda di riparazione dell'ingiusta detenzione. E la Corte d'appello sarà tenuta ad esaminarla senza che nessuna preclusione derivi dalla precedente pronuncia, da ritenersi ormai posta nel nulla, a seguito del giudicato CEDU. Ciò naturalmente non equivale ad affermare un potere del giudice nazionale di disapplicare le pronunce ritenute in contrasto con le sentenze della Corte europea né ad affermare che il giudicato nazionale venga meno, in via automatica, a seguito dell'emanazione di una pronuncia di segno sfavorevole della CEDU. Si tratta soltanto di prendere atto, da un lato, di una lacuna dell'ordinamento, correlata all'assenza, per quanto attiene alla materia della riparazione dell'ingiusta detenzione, di strumenti volti a risolvere l'efficacia di giudicato delle pronunce emesse nei confronti di chi abbia successivamente adito, con esito favorevole, la Corte europea ed abbia perciò pieno diritto ad un nuovo esame della propria domanda; e, dall'altro, dell'ineludibilità dell'obbligo di dare attuazione alle pronunce del giudice europeo. 6. Ne deriva, nel caso di specie, che il giudice a quo avrebbe dovuto riesaminare nel merito la domanda di riparazione proposta dal ricorrente, senza alcuna preclusione derivante dalla precedente pronuncia reiettiva, ormai travolta dall'esito del procedimento sovranazionale. Si rende perciò necessario un pronunciamento rescindente, volto a consentire al giudice del rinvio di procedere ad un nuovo esame del merito della domanda di equa riparazione. Tale epilogo decisorio elide la possibilità di analizzare in questa sede il secondo motivo di ricorso, inerente, per l'appunto, alle ragioni addotte dal ricorrente a fondamento della domanda di equa riparazione, la cui disamina costituirà oggetto del giudizio di rinvio. L'ordinanza impugnata va dunque annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Milano, cui va demandata altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al giudizio di legittimità. PQM Annulla l'ordinanza impug
Sentenza Cassazione n. 18288/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris