CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14292/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come daprocura in calce al controricorso;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2384/2020depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];1. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il d.i. ottenutodal di lei marito Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la somma di euro 3086,27, atitolo di compenso per prestazioni professionali rese in suo favore inrelazione ad una causa civile conclusasi con sentenza n. 29 del 2002 delNumero registro generale 29959/2020Numero sezionale 1068/2026Numero di raccolta generale 14292/2026Data pubblicazione 14/05/2026Tribunale di Rimini. Assumeva la opponente di essere contitolare nellamisura del 50% dello studio professionale associato Guerra e Barogi e cheessi avevano pattuito di prestare gratuitamente la propria operaprofessionale in maniera reciproca, con la conseguenza che nulla elladoveva al merito per l’attività professionale prestata in suo favore.2. Il Tribunale di Rimini accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, revocava ild.i., ritenendo presunta la gratuità della prestazione professionale svoltadal Guerra in favore della moglie, senza che la parte opposta avesse offertoprova contraria idonea a superare la detta presunzione.3. Sull’impugnazione del Guerra, la Corte d’appello di Bologna rigettava ilgravame, affermando, per quanto qui ancora rileva, che già nell’atto diopposizione la opponente aveva dedotto che la natura professionale eraaltresì caratterizzata dalla affectionis vel benevolentiae causa, la cuideduzione peraltro non costituiva una eccezione in senso proprio ma unadifesa, che era inammissibile (siccome non contenuta nel ricorso perdecreto ingiuntivo) la domanda del Guerra volta ad ottenere la condannadella Barogi alla restituzione del corrispettivo versatole dal terzosoccombente, che, come condivisibilmente affermato dal tribunale, la parteopposta non aveva offerto la prova contraria idonea a superare lapresunzione di gratuità, che era irrilevante che questi ultimi avessero sceltoil regime di separazione dei beni e che il matrimonio fosse statocaratterizzato dalla mancanza di affectio maritalis e che nello statutodell’associazione professionale non era stata prevista l’onerosità delleprestazioni effettuate tra di loro.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Avv.[OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositatomemorie illustrative.2 di 9Numero registro generale 29959/2020Numero sezionale 1068/2026Numero di raccolta generale 14292/2026Data pubblicazione 14/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c., per aver la corte territoriale del tuttopretermesso le risultanze istruttorie del giudizio di primo grado e per averomesso di valutare un fatto determinante per il giudizio rappresentatodall’affermazione resa dalla Barogi nell’atto di opposizione a d.i. secondo cuilei ed il marito avevano convenuto di prestare gratuitamente la propriaopera professionale, “salvo ripetere le competenze dalla controparte in casodi soccombenza di quest’ultima, nei confronti dei soggetti facenti parte dellapiù stretta cerchia familiare tanto dell’uno che dell’altra”, e dalla circostanzache, nel caso di specie, la soccombente ([OSCURATO:PERSONA]) nel giudiziopatrocinato dal marito (volto al recupero dei canoni di locazione non pagatidalla conduttrice) aveva pagato in un’unica soluzione, direttamente nellemani della Barogi, altresì le spese del giudizio liquidate in sentenza.1.1. Il motivo è inammissibile.In primo luogo, va evidenziato che, non essendovene cenno nella sentenzaimpugnata, il ricorrente avrebbe dovuto indicare con precisione in qualefase e con quale atto processuale avesse tempestivamente sollevato larelativa questione (avente ad oggetto l’asserito avvenuto pagamento dellespese processuali, in favore della Barogi, da parte della soccombente nelgiudizio da lui patrocinato).In ogni caso, il ricorrente non si è neppure peritato di indicare da qualedocumento siffatta circostanza sarebbe risultata, fermo restando che,essendosi in presenza di una cd. doppia conforme e non avendo nemmenodedotto che le due decisioni di merito fossero fondate su differenti ragionidi fatto, doglianze sul piano motivazionale sarebbero precluse.[OSCURATO:PERSONA] è consapevole che questa Sezione con l’ordinanza n. 1320 del2026), in una fattispecie per certi versi sovrapponibile a quella in esameintercorsa tra le medesime odierne parti processuali, si è pronunciata nel3 di 9Numero registro generale 29959/2020Numero sezionale 1068/2026Numero di raccolta generale 14292/2026Data pubblicazione 14/05/2026senso dell’accoglimento del ricorso; tuttavia, sussistono nella presentefattispecie profili che inducono ad una differente decisione.Anche nell’altro giudizio l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva assistito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in unacausa per recupero di canoni di locazione a lei non pagati, asserendo chequest’ultima, quale parte vittoriosa, aveva trattenuto tutta la sommacorrispostale dalla terza soccombente in esecuzione della sentenza, sia gliimporti a lei riconosciuti nel merito della pretesa, sia gli importi a leiGuerra aveva preteso il compenso della sua attività professionale prestatain favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] «come liquidati a suo tempo dal Tribunale di Riminie incassati» dalla sua assistita. Quest’ultima aveva proposto opposizioneavverso il decreto, invocando la «presunzione di gratuità» dell’incarico, mariconoscendo in citazione (in ricorso risulta riprodotto il punto 9 a pag. 5)che con l’opposto avv. [OSCURATO:PERSONA] ella aveva convenuto, nel corso delventennale sodalizio coniugale e professionale, «di prestare gratuitamentela propria opera professionale […] nei confronti dei soggetti facenti partedella più stretta cerchia familiare tanto dell’uno che dell’altra e vieppiù neicasi, quali quello di specie, in cui vi fosse stato il diretto coinvolgimento diuno dei due professionisti-coniugi-associati», salvo l’accordo di «ripetere lecompetenze dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima».Nel caso di specie, invece, come è desumibile dal tenore del ricorsomonitorio (ma anche della comparsa di costituzione e risposta dinanzi alTribunale di Rimini), esaminabile essendo altresì stato denunciato un errorin procedendo (per violazione dell’art. 112 c.p.c.), l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha fondatola propria pretesa esclusivamente sulla prestazione professionale espletatanell’interesse della Barogi per una causa civile patrocinata dinanzi alTribunale di Rimini, giammai facendo valere il proprio diritto alla ripetizionedi quanto, a suo dire, indebitamente trattenuto dalla allora moglie a titolodi spese processuali percepite dalla parte soccombente nel giudiziopresupposto.4 di 9Numero registro generale 29959/2020Numero sezionale 1068/2026Numero di raccolta generale 14292/2026Data pubblicazione 14/05/2026Orbene, a ben vedere, con la questione indicata, il ricorrente introduce nonsolo un nuovo tema di indagine, ma anche una differente causa petendi(domanda di condanna alla ripetizione dell’indebito ex latere accipientis, inluogo della originaria domanda monitoria di pagamento del compenso perl’attività professionale espletata).Del resto, deve considerarsi che solo nel contratto di prestazione d'operaintellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità èelemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere ilpagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico el'adempimento dello stesso e non anche la pattuizione di un corrispettivo,mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sullagratuità della prestazione (Cass. Sez. 2, n. 23893 del 23/11/2016).Viceversa, con riferimento alle prestazioni lavorative rese tra personeconviventi, legate da vincoli di parentela o affinità, vige la presunzione digratuità (Cass., Sez. L, Sentenza n. 5294 del 07/05/1993; conf. Cass., Sez.L, Sentenza n. 5363 del 29/05/1998). Pertanto, in tema di prestazionilavorative rese in ambito familiare - le quali vengono normalmentecompiute affectionis vel benevolentiae causa - la parte che fa valere ingiudizio diritti derivanti da tali rapporti è tenuta ad una prova rigorosa deglielementi costitutivi della subordinazione e della onerosità (Cass., Sez. L,Sentenza n. 9043 del 20/04/2011).1.2. Inoltre, la pattuizione invocata per la prima volta (“salvo ripetere lecompetenze dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima, neiconfronti dei soggetti facenti parte della più stretta cerchia familiare tantodell’uno che dell’altra”) presupponeva che l’attività professionale fosse statasvolta in favore di “soggetti facenti parte della più stretta cerchia familiaretanto dell’uno che dell’altra”, e non già, come nel caso di specie, del coniuge.Va altresì evidenziato che il vizio di extrapetizione o di ultrapetizione ricorresolo quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti epronunciando oltre i limiti del petitum e delle eccezioni hinc ed inde dedotte,5 di 9Numero registro generale 29959/2020Numero sezionale 1068/2026Numero di raccolta generale 14292/2026Data pubblicazione 14/05/2026ovvero su questioni che non siano state sollevate e che non siano rilevabilid'ufficio, attribuisca alla parte un bene non richiesto, e cioè non compresonemmeno implicitamente o virtualmente nella domanda proposta. Neconsegue che tale vizio deve essere escluso qualora il giudice, contenendola propria decisione entro i limiti delle pretese avanzate o delle eccezioniproposte dalle parti, e riferendosi ai fatti da esse dedotti, abbia fondato ladecisione stessa sulla valutazione unitaria delle risultanze processuali, purse in base ad argomentazioni o considerazioni non prospettate dalle partimedesime (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21745 del 11/10/2006; conf. Cass.,Sez. 3, Sentenza n. 2297 del 31/01/2011).Nel caso di specie, non si sarebbe al cospetto di una omissione di pronuncia,ma, semmai, dell’omesso esame di un fatto storico secondario.Da ultimo, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degliartt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento dimerito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia dellaviolazione delle predette regole da parte del giudice di merito non configuraun vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibilenella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1 , n. 4, c.p.c., bensì un erroredi fatto che va censurato nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c. (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017; Cass., Sez. 6 - 2,Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021).2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c e 2230 e 2237 c.c.., in relazioneall’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c., per aver la Corte di merito deltutto pretermesso le risultanze istruttorie del giudizio di primo grado e peraver omesso di valutare un fatto determinante per il giudizio rappresentatodalla circostanza che la somma indebitamente trattenuta dalla Barogi noncostituiva un “utile”, in quanto era comprensiva delle somme che egli avevaanticipato per bolli e contributi e delle somme che aveva dovuto versare anome proprio per IVA, [OSCURATO:PERSONA] e tasse di registro.6 di 9Numero registro generale 29959/2020Numero sezionale 1068/2026Numero di raccolta generale 14292/2026Data pubblicazione 14/05/20262.1. Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni già espostenell’analizzare il primo motivo, cui si rimanda, dovendosi qui aggiungereche l’invocato art. 2237 c.c. presuppone il recesso del cliente, di cui, nelcaso di specie, non vi è neppure contezza.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e/o errataapplicazione dell’art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3),c.p.c., per aver la Corte d’appello applicato la presunzione di gratuitàall’attività professionale da lui prestata senza considerare che la moglieaveva chiesto, in concomitanza con la causa da lui patrocinata, laseparazione personale ed il sequestro dello studio legale, così dimostrandoun atteggiamento non improntato ad affetto e solidarietà.3.1. Il motivo è inammissibile, atteso che con lo stesso il ricorrente sollecitauna rivalutazione delle risultanze istruttorie preclusa nella presente sede dilegittimità.In proposito, va ricordato che la presunzione di gratuità delle prestazionilavorative rese in ambito familiare trova la sua fonte nella circostanza chetali prestazioni vengono normalmente rese affectionis vel benevolentiaecausae, fermo restando che, non essendo assoluta, è possibile fornire laprova contraria (Cass., Sez. L, Sentenza n. 18284 del 28/11/2003).Del resto, appare condivisibile l’affermazione della Corte d’appello secondocui era irrilevante che i coniugi avessero scelto il regime di separazione deibeni e che il matrimonio fosse stato caratterizzato dalla mancanza di affectiomaritalis, laddove anche nello statuto dell’associazione professionale nonera stata prevista l’onerosità delle prestazioni effettuate tra di loro.Senza tralasciare che il ricorrente non ha neanche dedotto che i ricorsi perla separazione personale e per il sequestro dello studio associato avesseropreceduto la pattuizione di gratuità intercorsa tra i coniugi o, almeno,l’instaurazione del giudizio nei confronti della conduttrice.4. Con il quarto motivo il ricorrente denunzia la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 12 delle preleggi, in relazione all’art. 360, comma 1,7 di 9Numero registro generale 29959/2020Numero sezionale 1068/2026Numero di raccolta generale 14292/2026Data pubblicazione 14/05/2026n. 3), c.p.c., per aver la corte territoriale interpretato il contratto diassociazione professionale fra coniugi in contrasto con gli ordinari canoniermeneutici.4.1. Il motivo è inammissibile.Nell’evidenziare che anche della questione in oggetto non vi è menzionenella sentenza qui impugnata, la Corte d’appello ha rilevato che anche nellostatuto dell’associazione professionale non era stata prevista l’onerositàdelle prestazioni effettuate tra di loro, sicché, a ben vedere, il ricorrenteinvoca una differente interpretazione del contratto di associazioneprofessionale.È noto che, in tema di sindacato sull'interpretazione dei contratti, la parteche ha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili di una clausolacontrattuale non può contestare, in sede di giudizio di legittimità, la sceltaalternativa alla propria effettuata dal giudice del merito (Cass., Sez. 1,Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017; conf. Cass., Sez. L, Ordinanza n.18214 del 03/07/2024). In particolare, la parte che, con il ricorso percassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio diragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non puòlimitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invecel’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed inparticolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessidiscostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizionetra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenzaimpugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamentepossibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di unaclausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non èconsentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dalgiudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stataprivilegiata l'altra (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017; conf.Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16987 del 27/06/2018).8 di 9Numero registro generale 29959/2020Numero sezionale 1068/2026Numero di raccolta generale 14292/2026Data pubblicazione 14/05/2026In ogni caso, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cuila parte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicendafattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui qualifonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio dilegittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complessoistruttorio nel suo insieme (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 10927 del23/04/2024).5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essererigettato.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso;condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che siliquidano in euro 1.600,00 per compensi ed euro 200,00 per spese, oltrerimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap;ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 28.4.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA] Cirillo9 di 9