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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 novembre 2022

Cassazione n. 49324/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01 aprile 2022 emessa dalla Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino ha riformato quella del Tribunale che, con il giudizio abbreviato, aveva assolto l'imputato applicando la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto per il delitto di evasione, condannando il ricorrente alla pena di 5 mesi e 10 giorni di reclusione previa esclusione della recidiva ed applicate le attenuanti generiche. fi

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal difensore, deducendo i motivi di seguito indicati. 2.1.Vizio di motivazione per non avere la Corte di appello valutato che la precedente evasione del 7 marzo 2021, per la quale il ricorrente era stato assolto in primo grado con applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non era ostativa al riconoscimento della medesima causa di non punibilità sia perché la relativa sentenza non era definitiva, essendo stata appellata dal Folleca, sia perché costituiva un unico precedente in quanto tale non integrante l'abitualità della condotta.

2.2. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 360, comma 2, cod. proc. pen. in quanto la Corte di appello, diversamente dal giudice di primo grado, non aveva tenuto in alcun conto le ragioni dell'allontanamento del ricorrente.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla

I. n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. La Corte distrettuale ha rigettato la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. dando atto che Folleco era già evaso dalla misura cautelare alcuni mesi prima e non era noto quanto l'allontanamento fosse durato.

A fronte dell'avvenuto ribaltamento della decisione in appello, manca nella specie un'adeguata e rafforzata motivazione che dia conto di quali siano le ragioni per le quali il fatto contestato non è di particolare tenuità.

Infatti, non è dato sapere in che ambito detta evasione si collochi e con quali modalità, dimostrative di gravità, essa si sia consumata.

A tal fine, infatti, non basta il mero richiamo al precedente arresto dl Folleca di cui, peraltro, non è indicato l'esito visto che la sentenza è stata appellata, così come non basta il riferimento alla mancata conoscenza della durata della violazione.

In conclusione, una motivazione che dia adeguatamente conto della particolare tenuità del fatto o meno richiede di considerare gli indici di gravità del reato e del grado di colpevolezza dell'imputato alla luce del più ampio contesto in cui queste sono maturate, avuto riguardo, ad esempio, anche al delitto che ha determinato l'applicazione della misura cautelare violata, proprio per consentire di cogliere il livello di offensività della violazione, l'insofferenza del ricorrente alle prescrizioni cui è sottoposto, le modalità con cui vi si è sottratto, la ragionevolezza o meno dei motivi addotti e quanto altro utile a valutare la sussistenza o meno dei presupposti di cui all'art.131-bis cod. pen. 3.

Dagli argomenti che precedono consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

Così deciso l' 11 novembre 2022 La C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01 aprile 2022 emessa dalla Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino ha riformato quella del Tribunale che, con il giudizio abbreviato, aveva assolto l'imputato applicando la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto per il delitto di evasione, condannando il ricorrente alla pena di 5 mesi e 10 giorni di reclusione previa esclusione della recidiva ed applicate le attenuanti generiche. fi 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal difensore, deducendo i motivi di seguito indicati. 2.1.Vizio di motivazione per non avere la Corte di appello valutato che la precedente evasione del 7 marzo 2021, per la quale il ricorrente era stato assolto in primo grado con applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non era ostativa al riconoscimento della medesima causa di non punibilità sia perché la relativa sentenza non era definitiva, essendo stata appellata dal Folleca, sia perché costituiva un unico precedente in quanto tale non integrante l'abitualità della condotta. 2.2. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 360, comma 2, cod. proc. pen. in quanto la Corte di appello, diversamente dal giudice di primo grado, non aveva tenuto in alcun conto le ragioni dell'allontanamento del ricorrente. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La Corte distrettuale ha rigettato la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. dando atto che Folleco era già evaso dalla misura cautelare alcuni mesi prima e non era noto quanto l'allontanamento fosse durato. A fronte dell'avvenuto ribaltamento della decisione in appello, manca nella specie un'adeguata e rafforzata motivazione che dia conto di quali siano le ragioni per le quali il fatto contestato non è di particolare tenuità. Infatti, non è dato sapere in che ambito detta evasione si collochi e con quali modalità, dimostrative di gravità, essa si sia consumata. A tal fine, infatti, non basta il mero richiamo al precedente arresto dl Folleca di cui, peraltro, non è indicato l'esito visto che la sentenza è stata appellata, così come non basta il riferimento alla mancata conoscenza della durata della violazione. In conclusione, una motivazione che dia adeguatamente conto della particolare tenuità del fatto o meno richiede di considerare gli indici di gravità del reato e del grado di colpevolezza dell'imputato alla luce del più ampio contesto in cui queste sono maturate, avuto riguardo, ad esempio, anche al delitto che ha determinato l'applicazione della misura cautelare violata, proprio per consentire di cogliere il livello di offensività della violazione, l'insofferenza del ricorrente alle prescrizioni cui è sottoposto, le modalità con cui vi si è sottratto, la ragionevolezza o meno dei motivi addotti e quanto altro utile a valutare la sussistenza o meno dei presupposti di cui all'art.131-bis cod. pen. 3. Dagli argomenti che precedono consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso l' 11 novembre 2022 La C
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