CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29670/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunziarsi in quanto esso non era stato devoluto alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577 - 01; Sez. 4, n. 10611 del 4/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631 - 01). In tal senso, il limite desumibile dalla disciplina indicata, riguardo alla non deducibilità con il ricorso per cassazione di questioni che non abbiano costituito oggetto dei motivi di gravame, è posto per evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento a un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per il solo fatto che lo stesso sia stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316), salvo che la proposizione delle questioni non sollevate prima non costituisca l'effetto della diretta controdeduzione agli argomenti nuovi, enunciati "a sorpresa" dal giudice dell'impugnazione di merito in funzione risolutiva, allorché, per l'assoluta imprevedibilità della loro rilevanza, tali questioni rientrino tra quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, come tali oggetto di ammissibile delibazione dalla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 35494 del 17/06/2021, Razzauti, Rv. 281852 - 01). 1.2. Il motivo è, comunque, infondato. 1.2.1. Non è superfluo evidenziare che il Giudice per le indagini preliminari, a seguito della perizia dei dottori Palleschi e Zancaner, volta a valutare l’imputabilità di XXXXXXXX, ha concluso che questi: i) al momento dei fatti, era in preda una reazione psicotica da assunzione voluttuaria di cannabis, perdurata per diverse ore; ii) la sua capacità di intendere e volere era grandemente scemata; iii) ciò nonostante, non venendo in rilievo l’ipotesi di un’intossicazione acuta da sostanze che, sul piano forense, integra il concetto giuridico d'infermità di mente, i comportamenti posti in essere dall’imputato non assumevano valore di malattia. Sicché, richiamata la giurisprudenza in base alla quale «la situazione di tossicodipendenza che influisce sulla capacità di intendere e volere è solo quella che, per il suo carattere ineliminabile per l’impossibilità di guarigione, provoca alterazioni patologiche permanenti, cioè una patologia a livello cerebrale implicante psicopatie che permangono indipendentemente dal rinnovarsi di un’azione strettamente collegata all’assunzione di sostanze stupefacenti, tali da fare apparire indiscutibile che ci si trovi di fronte a una vera e propria malattia psichica" ha ritenuto che l’imputato fosse pienamente imputabile al momento del fatto. 1.2.2. La Corte territoriale, al fine di rispondere alle doglianze contenute nell'appello, si è fatta carico di disporre un supplemento di perizia, affidata al medico psichiatra, dottoressa Cicolini, per accertare – considerati gli spunti segnalati dall’appellante (segnalata familiarità per schizofrenia, osservazione e terapia farmacologica assunta in carcere nei giorni successivi al fatto e all’attuale) – l’eventuale sussistenza di una precedente malattia, costituente infermità ai sensi degli artt. 88 e 89 cod. pen. Quindi – con motivazione in accordo con le conclusioni del perito, in alcun modo contraddette dalle valutazioni del consulente di parte – ha ben spiegato l’assenza dei criteri diagnostici della cronica intossicazione nell’imputato che, difatti, non ha avuto un danno organico a carico delle funzioni psichiche fuori dalla fase acuta e dalla sindrome di astinenza; la psicosi indotta dall’assunzione volontaria di sostanza stupefacente è, dunque, durata fino a quando vi è stata la relativa assunzione e nel periodo immediatamente successivo alla carcerazione, come «suo strascico o astinenza». Ha, poi, chiarito che l’imputato, all’atto del colloquio clinico svolto nel corso del procedimento di appello, si era presentato libero da sintomi psicotici, pur in assenza di terapia antipsicotica: ciò che consentiva di concludere che lo stesso non presentava, né aveva mai presentato, i segni di un’intossicazione cronica da assunzione di sostanze, quanto piuttosto uno stato d’intossicazione abituale, ossia uno stato transitorio che non può in alcun modo costituire infermità nel senso penalmente rilevante, in ragione della specifica previsione dell’articolo 94 cod. pen. e della successiva elaborazione giurisprudenziale a riguardo. 1.2.3. Quanto all'indagine sulla colpevolezza, va ricordato che essa dev'essere valutata secondo i normali criteri d'individuazione dell'elemento psicologico del reato e, poiché l'art.92 cod. pen. nel disciplinarne l'imputabilità nulla dice in ordine alla colpevolezza del soggetto agente, questa deve essere apprezzata alla stregua delle regole dettate dagli artt. 42 e 43 cod. pen.; si è, dunque, condivisibilmente specificato che «per ritenere sussistente il dolo diretto, non è richiesto che sia stata effettuata un'analisi lucida della realtà, essendo necessario soltanto che il soggetto sia stato in grado di attivarsi in modo razionalmente concatenato per realizzare l'evento ideato e voluto». Osserva in proposito il Collegio come detta indagine, diversamente da quanto lamentato dal ricorrente, sia stata adeguatamente svolta nella sentenza di appello (si veda p. 20, §2.2.), la cui struttura motivazionale viene a saldarsi perfettamente con quella di primo grado (§ 2 della sentenza), sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune anche nella parte in cui si è approfondito il tema dell'atteggiamento psicologico riguardante il reato di tentato omicidio, essendo stata valorizzata l'intera sequenza delle condotte poste in essere (i ripetuti atti predatori, posti in essere con la precisazione da parte dell'imputato di non voler fare del male alle vittime, l'accelerazione e la deliberata sterzata in direzione del mezzo ove si trovavano i carabinieri) a buona ragione ritenute indicative della piena consapevolezza di quanto stava accadendo, dimostrando come la sua reazione fosse sostenuta da una motivazione logica che, per quanto inaccettabile, denotava piena capacità di comprensione e autodeterminazione al momento del fatto, unitamente alla volontà di opporsi, con atti violenti e gravemente minacciosi, all'espletamento di atti legittimamente compiuti dai pubblici ufficiali in quel frangente intervenuti. Alla stregua di siffatte emergenze probatorie, deve ritenersi che l'impugnata pronunzia abbia fatto buon governo del quadro di principii che regolano la materia in esame, avendo questa Corte già affermato che la colpevolezza di una persona in stato di ubriachezza deve essere valutata secondo i normali criteri d'individuazione dell'elemento psicologico del reato e, poiché l'art. 92 cod. pen. nel disciplinarne l'imputabilità nulla dice in ordine alla di lui colpevolezza, questa deve essere apprezzata alla stregua delle regole dettate dagli artt. 42 e 43 cod. pen. (Sez. 1, n. 18220 del 11/03/2015, Beti, Rv. 263857 - 01; Sez. 6, n. 38513 del 22/05/2008, dep. 09/10/2008, Rv. 241399;Sez. 1, n. 42387 del 28/09/2007, Bruschi, Rv. 238111 - 01). L'azione esercitata sulla psiche dall'alcool e dagli stupefacenti volontariamente assunti dal soggetto imputato non impedisce di accertare il dolo diretto, per la cui esistenza non è richiesta un'analisi lucida della realtà, essendo necessario soltanto – come puntualmente spiegato nel caso in esame dai Giudici di merito – che il soggetto sia stato in grado di attivarsi in modo razionalmente concatenato per realizzare l'evento ideato e voluto (Sez. 1, n. 5175 del 17/12/2012, dep. 01/02/2013, Rv. 255179). Ne discende che, nel caso di reato commesso in stato di ebbrezza alcoolica ovvero di alterazione da assunzione di stupefacenti non accidentale né preordinata, ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'agente è decisivo l'atteggiamento psichico, sia pure abnorme, del momento in cui il fatto si è verificato: trattandosi di delitto doloso, la responsabilità del soggetto deve essere esclusa soltanto se risulti, in concreto, che il fatto è stato commesso per colpa o comunque non è stato voluto (Sez. 1, n. 2509 del28/04/1989, dep. 22/02/1990, Rv. 183426; Sez. 1, n. 42387 del 28/09/2007, dep. 16/11/2007, Rv. 238111): evenienze, quelle or ora considerate, la cui presenza nel caso in esame i Giudici di merito hanno motivatamente escluso in ragione dei già evidenziati rilievi. 2. Privo di pregio è anche il secondo motivo di ricorso. La Corte territoriale, riprendendo il ragionamento del Giudice di primo grado, ha desunto la natura volontaria della condotta di cui al capo f) come rappresentazione dell’evento nella sua forma alternativa delle lesioni ovvero della morte : i) dall’elevata velocità mantenuta e, anzi, dall'intensificazione della velocità di marcia e dalla sterzata in direzione del veicolo dei militari; ii) dalla chiara presenza di persone all’interno del veicolo, fermo in mezzo alla corsia di marcia percorsa dall’imputato; iii) dalla zona d’impatto, al centro della fiancata dell'auto, ossia in un punto in cui era sicuro, a quella velocità, colpire le persone sedute nell’abitacolo. Come ha opportunamente evidenziato il Giudice per le indagini preliminari, l’esito fatale (ossia la morte di uno o entrambi gli agenti) fu evitato solo per un caso fortuito, poiché i militari, miracolosamente non feriti in modo grave, riuscirono a uscire dall’auto che avrebbe, invece, potuto incendiarsi dopo l’urto ovvero, a causa dei ripetuti capovolgimenti sulla carreggiata, schiacciare gli agenti che si trovavano all'interno. Non è dunque rinvenibile nella motivazione del Giudice di appello alcun travisamento della prova (che, va ricordato, è configurabile quando s'introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia), in considerazione della dinamica dei fatti, così come ricostruita nel conforme accertamento dei giudici di merito, secondo cui – diversamente da quanto si dubita nel ricorso – l’auto dei Carabinieri era pienamente identificabile giacché si trattava di veicolo con i colori d’istituto e con i dispositivi luminosi in funzione, come risultante dalle incontestate dichiarazioni rese da XXXXXXXXXXXXXXXXX. 3. Per le ragioni sin qui esposte il ricorso dev'essere rigettato e il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condannato al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 d. lgs. 193 del 2003, in quanto imposto dalla legge. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 23/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]