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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 ottobre 1983

Cassazione n. 21737/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/10/1983 avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, quanto alla ritenuta recidiva, il ricorso non si confronta con specificità con le corrette argomentazioni spese dalla Corte del merito nel ritenere inammissibile la censura spesa con i motivi nuovi in sede di appello, perchè generica e comunque estranea ai capi e punti contestati con i motivi tempestivi mentre in relazione al bilanciamento tra circostanze replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con motivazione puntuale, lineare e fondata su corrette valutazioni giuridiche dal giudice di merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 gennaio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/10/1983 avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, quanto alla ritenuta recidiva, il ricorso non si confronta con specificità con le corrette argomentazioni spese dalla Corte del merito nel ritenere inammissibile la censura spesa con i motivi nuovi in sede di appello, perchè generica e comunque estranea ai capi e punti contestati con i motivi tempestivi mentre in relazione al bilanciamento tra circostanze replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con motivazione puntuale, lineare e fondata su corrette valutazioni giuridiche dal giudice di merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2023.
Sentenza Cassazione n. 21737/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris