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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34127/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 emessa dal Tribunale di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente deduce la violazione di legge, per non avere i itenuto il reato di resistenza a P.U. assorbito in quello di rapina.

Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata n vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti.

Il ricorso, invero, ,à ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. solo per motivi attirenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, 1 r )( n alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente.

Al di fuori dei predetti casi, la Corte di Cassazione dichiara, pertanto, la inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis e dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc, peri- sec. parte, previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art. 610, comma 5--bis che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt. 610, comma 1 e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato.

Non risulta, nel caso di specie, con carattere di manifesta evidenza e con indiscussa immediatezza, che il mancato assorbimento dei due reati sia palesemente eccentrico (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) ovvero frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n, 34902 del 24/06/2015, Brughitta e altro, Rv. 264153), parametri che, elaborati prima della riforma operata con la legge n. 103 del 2017, consentivano il ricorso avverso la sentenza di patteggiannento e che conservano efficacia anche nel vigente quadro normativo onde attribuire rilevanza alla erronea qualificazione giuridica del fatto, quale vizio denunciabile in Cassazione (cfr. Sez. 6, Ordinanza n. 2721 dei 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026).

Osservato che alla inammissibilità del ricorso consegue la conCanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 emessa dal Tribunale di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente deduce la violazione di legge, per non avere i itenuto il reato di resistenza a P.U. assorbito in quello di rapina. Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata n vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, ,à ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. solo per motivi attirenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, 1 r )( n alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente. Al di fuori dei predetti casi, la Corte di Cassazione dichiara, pertanto, la inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis e dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc, peri- sec. parte, previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art. 610, comma 5--bis che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt. 610, comma 1 e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato. Non risulta, nel caso di specie, con carattere di manifesta evidenza e con indiscussa immediatezza, che il mancato assorbimento dei due reati sia palesemente eccentrico (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) ovvero frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n, 34902 del 24/06/2015, Brughitta e altro, Rv. 264153), parametri che, elaborati prima della riforma operata con la legge n. 103 del 2017, consentivano il ricorso avverso la sentenza di patteggiannento e che conservano efficacia anche nel vigente quadro normativo onde attribuire rilevanza alla erronea qualificazione giuridica del fatto, quale vizio denunciabile in Cassazione (cfr. Sez. 6, Ordinanza n. 2721 dei 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026). Osservato che alla inammissibilità del ricorso consegue la conCanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am
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