CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 43910/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'ACQUINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che, nel riportarsi a quanto argomentato nel ricorso, ha insistito per l'accoglimento dello stesso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del 09/01/2019 del Tribunale di Palermo, emessa in esito a giudizio abbreviato, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo ai reati di falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative (capi 1 e 2 dell'imputazione) e di tentata truffa (capo 4 dell'imputazione) per essere gli stessi estinti per prescrizione, confermando la condanna dello stesso Torres per il reato di ricettazione di un assegno circolare non trasferibile (capo 3 dell'imputazione). Quanto alla pena, la stessa Corte d'appello di Palermo, ritenuta la continuazione tra tale reato di ricettazione per il quale procedeva e un altro reato di ricettazione di un assegno oggetto di una precedente sentenza di condanna del Torres, e reputato più grave il primo dei detti reati, stabiliva la pena base per quest'ultimo in due anni di reclusione ed C 1.500,00 di multa, ridotti per la scelta del rito abbreviato a un anno e quattro mesi di reclusione ed C 400,00 di multa, che aumentava per la continuazione "esterna" con il reato già giudicato a due anni e cinque mesi di reclusione ed C 1.500,00 di multa. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Palermo, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inadeguatezza e la scorrettezza della motivazione della sentenza impugnata con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in particolare, per non avere la Corte d'appello di Palermo debitamente considerato, ai fini della concessione del predetto beneficio, le circostanze che l'imputato aveva ammesso gli addebiti sin dalla fase delle indagini preliminari, versava in precarie condizioni «individuali, familiari e sociali» e aveva dichiarato di avere commesso il reato di ricettazione per fare fronte alle difficoltà economiche nel sostentamento della propria famiglia, nonché della non gravità del danno cagionato dal reato. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art.81 cod. pen., per avere la Corte d'appello di Palermo reputato più grave, ai fini della continuazione, il reato di ricettazione sub iudice, nonostante il fatto che, mentre questo riguardava la ricettazione di un assegno dell'importo di C 800,90, il reato di ricettazione già giudicato riguardava un assegno dell'importo di C 2.500,00, così omettendo di «considerare l'importo complessivo delle somme percepite in relazione a ciascun fatto appropriativo e con riguardo al danno patrimoniale cagionato per ogni singolo fatto-reato». 2.3. Con il terzo motivo - dedotto «in subordine» - il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che la Corte d'appello di Palermo non avrebbe «correttamente motivato l'aumento di pena alla stregua dell'art. 81 c.p.», giacché, da un lato, non ha motivato l'aumento di pena per il reato satellite e, dall'altro lato, lo avrebbe determinato in modo eccessivo (un anno e un mese di reclusione ed C 1.100,00 di multa), alla luce della gravità del fatto e «della situazione soggettiva e comportamentale dell'imputato», che aveva ammesso i fatti e, con il suo «atteggiamento pienamente collaborativo», aveva manifestato «assoluta e certa resipiscenza». 3. Il primo motivo è manifestamente infondato. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01). Nel caso di specie, la Corte d'appello di Palermo ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenendo decisivi e prevalenti, a tale fine, gli elementi della gravità del reato e della capacità a delinquere del Torres, desunta dai suét.precedenti penali, così legittimamente disattendendo il rilievo di altri elementi, tra i quali anche quelli dedotti dall'imputato. 4. Il secondo motivo è inammissibile per l'assenza di un effettivo interesse a proporre l'impugnazione (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.). Con tale motivo, il ricorrente deduce che, nel determinare la pena per la riconosciuta continuazione "esterna" con il reato già giudicato, la Corte d'appello di Palermo avrebbe dovuto individuare in quest'ultimo, e non nel reato per il quale stava procedendo, la violazione più grave. Sennonché, dall'invocato riconoscimento della maggiore gravità della violazione di cui al reato già giudicato conseguirebbe, evidentemente, l'irrogazione di una pena base più elevata, atteso che questa dovrebbe essere stabilita, appunto, in relazione a un reato più grave di quello assunto dalla Corte d'appello di Palermo ai fini della determinazione della stessa pena base. Da ciò consegue l'assenza di un effettivo interesse del ricorrente alla proposizione del motivo. 5. Il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che l'accertata reiterazione di reati della stessa specie (in particolare, ricettazione di assegni) giustifica di per sé l'entità dell'irrogato aumento per la continuazione. 6. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore