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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 11287/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • DISTEFANO Pietro [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto della Corte di Appello di Catania in data 20/10/2021 visti gli atti, la sentenza ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso FATTO E DIRITTO

1. Con decreto del 20/10/2021 la Corte di Appello di Catania rigettava l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso il 14/06/2021 dal Tribunale di Catania, sez.

Misure di Prevenzione applicativo della misura della sorveglianza speciale di [OSCURATO:PERSONA] per un anno e della cauzione di euro 1.000.

2. Avverso il provvedimento di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Distefano, eccependo con un unico motivo la mancanza di motivazione in ordine alla pericolosità sociale, accertata in astratto, senza riferimenti a concrete ed attuali manifestazioni, secondo i principi stabiliti dalla sentenza n.24 del 2019 della Corte Costituzionale che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 lett. c) d.lgs. 159/2011 in tema di pericolosità generica.

3. Il ricorso è fondato.

4. Questa corte ha già affermato che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n.575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Rv. 266365).

Più in particolare, è stato precisato che in tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Cass. sez. 6, sent. n. 21525 del 18/06/2020 - dep. 20/07/2020 - Rv. 279284).

5. Nel caso in esame, la corte territoriale - premesso un improprio riferimento alla giurisprudenza di legittimità, antecedente alla richiamata pronuncia della Corte Costituzionale e risalente al 1998, in tema di accertamento della pericolosità del proposto (pag.2) - ha indicato un unico parametro decisivo, secondo gli attuali criteri di legge, ossia la circostanza che il Distefano viva, almeno in parte, con i proventi di attività delittuose.

L'art. 4 del d.lgs. 159/2011, in virtù del richiamo effettuato dal comma 1 lett. c) all'art. 1 del testo legislativo (così come ridimensionato per l'intervento del giudice delle leggi), consente infatti di individuare il soggetto destinatario della misura di prevenzione personale, ai sensi della lettera b dell'art.1, in colui che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che viva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose.6.

Così delimitato l'elemento potenzialmente decisivo, la motivazione è inesistente (perché del tutto irrilevante) nella sua (maggior) consistenza riferibile alla cd. pericolosità generica ossia agli indici riconducibili alla lett. a) dell'art. 1, norma dichiarata incostituzionale (frequentazione di soggetti pregiudicati, pendenza di procedimenti penali, excursus criminoso e proclività a delinquere).

È altresì apparente nella parte in cui, argomentando in tema di sostentamento, in tutto o in parte riconducibile ad attività delittuose, fa menzione - generica, priva di agganci a dati obiettivi e per questo assertiva - al fatto che il proposto "ha riportato condanna definitiva sia per reati contro il patrimonio che per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti", indicando poi gli episodi delittuosi in "ipotesi di furto e spaccio", denunciati dall'appellante come risalenti e relativi a fatti marginali.

Anche la circostanza che il Distefano non svolga attività lavorativa non è di per sé sufficiente per motivare l'applicazione della misura secondo il richiamato indice di decisione.

7. In definitiva, il provvedimento impugnato va annullato con rinvio alla Corte di Appello di Catania perché adempia all'onere motivazionale rispetto al parametro normativo di riferimento.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Catania per nuovo giudizio.

Così deciso in Roma il giorno 25 febbraio 2022 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • DISTEFANO Pietro [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto della Corte di Appello di Catania in data 20/10/2021 visti gli atti, la sentenza ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso FATTO E DIRITTO 1. Con decreto del 20/10/2021 la Corte di Appello di Catania rigettava l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso il 14/06/2021 dal Tribunale di Catania, sez. Misure di Prevenzione applicativo della misura della sorveglianza speciale di [OSCURATO:PERSONA] per un anno e della cauzione di euro 1.000. 2. Avverso il provvedimento di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Distefano, eccependo con un unico motivo la mancanza di motivazione in ordine alla pericolosità sociale, accertata in astratto, senza riferimenti a concrete ed attuali manifestazioni, secondo i principi stabiliti dalla sentenza n.24 del 2019 della Corte Costituzionale che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 lett. c) d.lgs. 159/2011 in tema di pericolosità generica. 3. Il ricorso è fondato. 4. Questa corte ha già affermato che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n.575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Rv. 266365). Più in particolare, è stato precisato che in tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Cass. sez. 6, sent. n. 21525 del 18/06/2020 - dep. 20/07/2020 - Rv. 279284). 5. Nel caso in esame, la corte territoriale - premesso un improprio riferimento alla giurisprudenza di legittimità, antecedente alla richiamata pronuncia della Corte Costituzionale e risalente al 1998, in tema di accertamento della pericolosità del proposto (pag.2) - ha indicato un unico parametro decisivo, secondo gli attuali criteri di legge, ossia la circostanza che il Distefano viva, almeno in parte, con i proventi di attività delittuose. L'art. 4 del d.lgs. 159/2011, in virtù del richiamo effettuato dal comma 1 lett. c) all'art. 1 del testo legislativo (così come ridimensionato per l'intervento del giudice delle leggi), consente infatti di individuare il soggetto destinatario della misura di prevenzione personale, ai sensi della lettera b dell'art.1, in colui che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che viva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose.6. Così delimitato l'elemento potenzialmente decisivo, la motivazione è inesistente (perché del tutto irrilevante) nella sua (maggior) consistenza riferibile alla cd. pericolosità generica ossia agli indici riconducibili alla lett. a) dell'art. 1, norma dichiarata incostituzionale (frequentazione di soggetti pregiudicati, pendenza di procedimenti penali, excursus criminoso e proclività a delinquere). È altresì apparente nella parte in cui, argomentando in tema di sostentamento, in tutto o in parte riconducibile ad attività delittuose, fa menzione - generica, priva di agganci a dati obiettivi e per questo assertiva - al fatto che il proposto "ha riportato condanna definitiva sia per reati contro il patrimonio che per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti", indicando poi gli episodi delittuosi in "ipotesi di furto e spaccio", denunciati dall'appellante come risalenti e relativi a fatti marginali. Anche la circostanza che il Distefano non svolga attività lavorativa non è di per sé sufficiente per motivare l'applicazione della misura secondo il richiamato indice di decisione. 7. In definitiva, il provvedimento impugnato va annullato con rinvio alla Corte di Appello di Catania perché adempia all'onere motivazionale rispetto al parametro normativo di riferimento. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Catania per nuovo giudizio. Così deciso in Roma il giorno 25 febbraio 2022 Il Consigliere este
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