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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1989

ECLI:EU:T:1989:2
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61989TO0131_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] procedimento T-131/89-R, [OSCURATO:PERSONA] GmbH, con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 25, rappresentata dall' avv .

Achim von Winterfeld, del foro di [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . [OSCURATO:PERSONA], 4, avenue Marie-Thérèse, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig . [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], resistente, avente ad oggetto una domanda di provvedimenti d' urgenza volta a che si ingiunga alla [OSCURATO:PERSONA] di riconsiderare, entro un termine appropriato e alla luce della dottrina della Corte, la domanda di provvedimenti d' urgenza già avanzata dalla ricorrente con atto del 13 maggio 1988,

[OSCURATO:PERSONA]

ha reso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 16 agosto 1989, la società [OSCURATO:PERSONA] GmbH ( in prosieguo : "[OSCURATO:PERSONA] ") ha proposto, ex art . 173, 2° comma, del trattato CEE, un ricorso volto all' annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ( in prosieguo : "[OSCURATO:PERSONA] ") 7 giugno 1989 ( IV/32.724, [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA]/Vichy )), nella parte in cui rigetta la domanda contenuta nella sua denuncia 13 maggio 1988 . 2 Con atto separato depositato presso la cancelleria della Corte lo stesso giorno, la [OSCURATO:PERSONA] ha del pari presentato, ex art . 186 del trattato CEE, una domanda di provvedimenti d' urgenza con cui chiede che si ingiunga alla [OSCURATO:PERSONA] di riconsiderare, entro un termine adeguato e alla luce della dottrina della Corte, l' istanza contenuta nella denuncia 13 maggio 1988, diretta a far vietare alla Société d' hygiène dermatologique de Vichy ( in prosieguo : "Vichy "), in via provvisoria, di frapporre ostacoli di qualsiasi natura alla fornitura di prodotti Vichy da parte di terzi alla [OSCURATO:PERSONA] . 3 Con ordinanza del presidente della Corte 15 novembre 1989, la causa è stata rinviata dinanzi al Tribunale di primo grado . 4 [OSCURATO:PERSONA] ha presentato osservazioni il 15 settembre 1989 .

Le deduzioni orali delle parti sono state ascoltate il 21 novembre dello stesso anno . 5 Prima di esaminare la fondatezza della presente domanda di provvedimenti d' urgenza, appare utile rammentare succintamente il contesto della causa di cui trattasi, e in particolare i diversi elementi di fatto che hanno portato la [OSCURATO:PERSONA] ad inviare alla [OSCURATO:PERSONA] la lettera del 7 giugno 1989 contestata nella fattispecie in esame . 6 Il 13 maggio 1988, la [OSCURATO:PERSONA] ( allora, ditta [OSCURATO:PERSONA] GmbH ) ha presentato alla [OSCURATO:PERSONA] una denuncia in cui chiedeva, in forza dell' art . 3, nn . 1 e 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962 n . 17, primo regolamento di applicazione degli artt . 85 e 86 del trattato CEE ( GU L 13, pag . 204 ), di constatare che le pressioni esercitate dalla società Vichy su grossisti in Francia e in Belgio per impedir loro di rifornirla di prodotti Vichy concretavano un' infrazione dell' art . 85, n . 1, del trattato CEE e, pertanto, d' ingiungere la cessazione di detto comportamento . [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto del pari alla [OSCURATO:PERSONA] di proibire alla Vichy, con decisione provvisoria, di continuare ad ostacolare in qualsiasi forma le forniture dei suoi prodotti da parte di terzi . 7 Con lettera 17 febbraio 1989, inviata dopo vari incontri intervenuti fra i suoi esponenti e funzionari della direzione generale della concorrenza della [OSCURATO:PERSONA] e dopo che questa aveva chiesto informazioni alla Vichy, la [OSCURATO:PERSONA] ha invitato la [OSCURATO:PERSONA] a decidere se avviare un procedimento contro la Vichy come sollecitato nella denuncia del 13 maggio 1988 .

Qualora la [OSCURATO:PERSONA] avesse deciso di non procedere, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva una decisione di rigetto motivata contro la quale dichiarava di voler proporre ricorso ex art . 173, 2° comma, del trattato CEE . 8 Nella risposta del 7 giugno 1989 la [OSCURATO:PERSONA], pur dichiarando che fino a quel momento non era stato sufficientemente provato che i dinieghi di forniture oggetto della denuncia potessero ricondursi ad un' intesa ai sensi dell' art . 85, n . 1, del Trattato CEE, ha fatto presente alla [OSCURATO:PERSONA] che il contenuto della denuncia sarebbe stato preso in considerazione in sede di analisi del sistema distributivo della Vichy, oggetto di notifiche nel frattempo pervenute o sul punto di pervenire alla [OSCURATO:PERSONA], ma che non si sarebbe potuto fare assegnamento su una decisione a breve termine . 9 A norma del combinato disposto degli artt . 186 del trattato CEE e 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988 ( decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee, GU L 319, pag . 1, come modificata con rettifica pubblicata in GU L 241 del 17.8.1989, pag . 4 ), il Tribunale può ordinare nelle cause dinanzi ad esso proposte i provvedimenti provvisori necessari . 10 L' art . 83, § 2, del regolamento di procedura della Corte - applicabile mutatis mutandis al procedimento dinanzi al Tribunale fino all' entrata in vigore del regolamento di procedura di questo ( vedasi art . 11, 3° comma, della citata decisione del Consiglio ) - dispone che le domande di provvedimenti provvisori di cui all' art . 186 del trattato CEE debbono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l' adozione del provvedimento provvisorio richiesto . 11 Come la Corte ha dichiarato nell' ordinanza 17 gennaio 1980 ( causa 792/79-R, Camera Care /[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] . pag . 119 ), spetta alla [OSCURATO:PERSONA], nell' ambito del controllo ad essa affidato, in materia di concorrenza, dal Trattato e dal regolamento n . 17, decidere, in forza dell' art . 3, n . 1, del regolamento n . 17, dell' opportunità di adottare provvedimenti provvisori di cui sia stata fatta richiesta . 12 Senza che sia necessario pronunciarsi sul punto se la lettera della [OSCURATO:PERSONA] datata 7 giugno 1989 costituisca o meno una decisione impugnabile - in quanto conterrebbe un diniego, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dei provvedimenti provvisori sollecitati dalla [OSCURATO:PERSONA] - si deve osservare che i principi i quali presiedono alla ripartizione delle competenze tra le istituzioni della Comunità, così come voluta dagli autori del trattato, ostano a che il Tribunale possa imporre alla [OSCURATO:PERSONA] di riconsiderare la domanda di provvedimenti provvisori sottopostale . 13 Va inoltre rilevato che il combinato disposto degli artt . 173 e 176 del trattato CEE osta a che il Tribunale prescriva alla [OSCURATO:PERSONA] i limiti entro i quali dovrebbe procedere al riesame di una domanda di provvedimenti provvisori, senza che esso abbia previamente annullato l' atto contenente l' eventuale diniego dei provvedimenti medesimi . 14 Dalle considerazioni esposte risulta che, mancando i presupposti giuridici per la concessione del provvedimento provvisorio sollecitato, la domanda deve essere respinta senza che occorra analizzare gli elementi che ne comprovino l' urgenza e la necessità . [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],

pronunciandosi in via provvisoria, così dispone : 1 ) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta . 2 ) Le spese sono riservate . Lussemburgo, 6 dicembre 1989 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61989TO0131_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] procedimento T-131/89-R, [OSCURATO:PERSONA] GmbH, con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 25, rappresentata dall' avv . Achim von Winterfeld, del foro di [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . [OSCURATO:PERSONA], 4, avenue Marie-Thérèse, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig . [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], resistente, avente ad oggetto una domanda di provvedimenti d' urgenza volta a che si ingiunga alla [OSCURATO:PERSONA] di riconsiderare, entro un termine appropriato e alla luce della dottrina della Corte, la domanda di provvedimenti d' urgenza già avanzata dalla ricorrente con atto del 13 maggio 1988, [OSCURATO:PERSONA] ha reso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 16 agosto 1989, la società [OSCURATO:PERSONA] GmbH ( in prosieguo : "[OSCURATO:PERSONA] ") ha proposto, ex art . 173, 2° comma, del trattato CEE, un ricorso volto all' annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ( in prosieguo : "[OSCURATO:PERSONA] ") 7 giugno 1989 ( IV/32.724, [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA]/Vichy )), nella parte in cui rigetta la domanda contenuta nella sua denuncia 13 maggio 1988 . 2 Con atto separato depositato presso la cancelleria della Corte lo stesso giorno, la [OSCURATO:PERSONA] ha del pari presentato, ex art . 186 del trattato CEE, una domanda di provvedimenti d' urgenza con cui chiede che si ingiunga alla [OSCURATO:PERSONA] di riconsiderare, entro un termine adeguato e alla luce della dottrina della Corte, l' istanza contenuta nella denuncia 13 maggio 1988, diretta a far vietare alla Société d' hygiène dermatologique de Vichy ( in prosieguo : "Vichy "), in via provvisoria, di frapporre ostacoli di qualsiasi natura alla fornitura di prodotti Vichy da parte di terzi alla [OSCURATO:PERSONA] . 3 Con ordinanza del presidente della Corte 15 novembre 1989, la causa è stata rinviata dinanzi al Tribunale di primo grado . 4 [OSCURATO:PERSONA] ha presentato osservazioni il 15 settembre 1989 . Le deduzioni orali delle parti sono state ascoltate il 21 novembre dello stesso anno . 5 Prima di esaminare la fondatezza della presente domanda di provvedimenti d' urgenza, appare utile rammentare succintamente il contesto della causa di cui trattasi, e in particolare i diversi elementi di fatto che hanno portato la [OSCURATO:PERSONA] ad inviare alla [OSCURATO:PERSONA] la lettera del 7 giugno 1989 contestata nella fattispecie in esame . 6 Il 13 maggio 1988, la [OSCURATO:PERSONA] ( allora, ditta [OSCURATO:PERSONA] GmbH ) ha presentato alla [OSCURATO:PERSONA] una denuncia in cui chiedeva, in forza dell' art . 3, nn . 1 e 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962 n . 17, primo regolamento di applicazione degli artt . 85 e 86 del trattato CEE ( GU L 13, pag . 204 ), di constatare che le pressioni esercitate dalla società Vichy su grossisti in Francia e in Belgio per impedir loro di rifornirla di prodotti Vichy concretavano un' infrazione dell' art . 85, n . 1, del trattato CEE e, pertanto, d' ingiungere la cessazione di detto comportamento . [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto del pari alla [OSCURATO:PERSONA] di proibire alla Vichy, con decisione provvisoria, di continuare ad ostacolare in qualsiasi forma le forniture dei suoi prodotti da parte di terzi . 7 Con lettera 17 febbraio 1989, inviata dopo vari incontri intervenuti fra i suoi esponenti e funzionari della direzione generale della concorrenza della [OSCURATO:PERSONA] e dopo che questa aveva chiesto informazioni alla Vichy, la [OSCURATO:PERSONA] ha invitato la [OSCURATO:PERSONA] a decidere se avviare un procedimento contro la Vichy come sollecitato nella denuncia del 13 maggio 1988 . Qualora la [OSCURATO:PERSONA] avesse deciso di non procedere, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva una decisione di rigetto motivata contro la quale dichiarava di voler proporre ricorso ex art . 173, 2° comma, del trattato CEE . 8 Nella risposta del 7 giugno 1989 la [OSCURATO:PERSONA], pur dichiarando che fino a quel momento non era stato sufficientemente provato che i dinieghi di forniture oggetto della denuncia potessero ricondursi ad un' intesa ai sensi dell' art . 85, n . 1, del Trattato CEE, ha fatto presente alla [OSCURATO:PERSONA] che il contenuto della denuncia sarebbe stato preso in considerazione in sede di analisi del sistema distributivo della Vichy, oggetto di notifiche nel frattempo pervenute o sul punto di pervenire alla [OSCURATO:PERSONA], ma che non si sarebbe potuto fare assegnamento su una decisione a breve termine . 9 A norma del combinato disposto degli artt . 186 del trattato CEE e 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988 ( decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee, GU L 319, pag . 1, come modificata con rettifica pubblicata in GU L 241 del 17.8.1989, pag . 4 ), il Tribunale può ordinare nelle cause dinanzi ad esso proposte i provvedimenti provvisori necessari . 10 L' art . 83, § 2, del regolamento di procedura della Corte - applicabile mutatis mutandis al procedimento dinanzi al Tribunale fino all' entrata in vigore del regolamento di procedura di questo ( vedasi art . 11, 3° comma, della citata decisione del Consiglio ) - dispone che le domande di provvedimenti provvisori di cui all' art . 186 del trattato CEE debbono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l' adozione del provvedimento provvisorio richiesto . 11 Come la Corte ha dichiarato nell' ordinanza 17 gennaio 1980 ( causa 792/79-R, Camera Care /[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] . pag . 119 ), spetta alla [OSCURATO:PERSONA], nell' ambito del controllo ad essa affidato, in materia di concorrenza, dal Trattato e dal regolamento n . 17, decidere, in forza dell' art . 3, n . 1, del regolamento n . 17, dell' opportunità di adottare provvedimenti provvisori di cui sia stata fatta richiesta . 12 Senza che sia necessario pronunciarsi sul punto se la lettera della [OSCURATO:PERSONA] datata 7 giugno 1989 costituisca o meno una decisione impugnabile - in quanto conterrebbe un diniego, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dei provvedimenti provvisori sollecitati dalla [OSCURATO:PERSONA] - si deve osservare che i principi i quali presiedono alla ripartizione delle competenze tra le istituzioni della Comunità, così come voluta dagli autori del trattato, ostano a che il Tribunale possa imporre alla [OSCURATO:PERSONA] di riconsiderare la domanda di provvedimenti provvisori sottopostale . 13 Va inoltre rilevato che il combinato disposto degli artt . 173 e 176 del trattato CEE osta a che il Tribunale prescriva alla [OSCURATO:PERSONA] i limiti entro i quali dovrebbe procedere al riesame di una domanda di provvedimenti provvisori, senza che esso abbia previamente annullato l' atto contenente l' eventuale diniego dei provvedimenti medesimi . 14 Dalle considerazioni esposte risulta che, mancando i presupposti giuridici per la concessione del provvedimento provvisorio sollecitato, la domanda deve essere respinta senza che occorra analizzare gli elementi che ne comprovino l' urgenza e la necessità . [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], pronunciandosi in via provvisoria, così dispone : 1 ) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta . 2 ) Le spese sono riservate . Lussemburgo, 6 dicembre 1989 .
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