CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2019
Cassazione n. 20082/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente-controComune di Napoli in persona del Sindaco e legale rappresentante protempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA], n.5118/2019 depositata il 11/06/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza indicata in epigrafe la CTR ha accolto l’appello delComune di Napoli e, in riforma della decisione di primo grado, respintol’originario ricorso della contribuente avverso avviso Imu 2012;2. ricorre per cassazione la contribuente con cinque motivi;3. il Comune è rimasto intimato;Numero registro generale 1651/2020Numero sezionale 4822/2026Numero di raccolta generale 20082/2026Data pubblicazione 16/06/20264. con ordinanza interlocutoria del 4 dicembre 2024 è stata dispostal’acquisizione del fascicolo del secondo grado in relazione al primomotivo del ricorso per cassazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente prospetta la mancata notificadell’appello e l’assenza di comunicazione dell’avviso di trattazione(violazione e falsa applicazione degli art. 16, 17, 20, 31 e 53, d. lgs. n.546 del 1992, art. 101, 156, 157, 330, 342 e 348 cod. proc. civ. inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.).Il motivo è infondato, l’appello risulta regolarmente notificato con PECall’indirizzo del difensore ( [OSCURATO:EMAIL] ) il 7 gennaio 2019 alleore 13:13:43, come da ricevuta nel fascicolo acquisito.L’avviso di trattazione dell’udienza, in relazione alla mancata costituzione,non era dovuto (l’avviso deve essere comunicato solo alle parti costituite,art. 31 d. lgs. 546 del 1992).2. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la ‘prescrizione’ dellapretesa (violazione dell’art. 2948 cod. civ. in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ.). Il motivo è infondato in quanto ladecadenza (e non la prescrizione) di cinque anni non si è verificata inrelazione alla notifica dell’avviso il 22 settembre 2017, per l’anno diimposta 2012 (entro il termine ex art. 1 co. 161 l. 296/06).3. Con il terzo ed il quarto motivo la ricorrente prospetta l’errataindicazione degli immobili nell’avviso e il mancato riconoscimentodell’esenzione per la prima casa di abitazione.Per la ricorrente non sarebbe dovuta l’imposta per l’immobile sito in viaDuca di [OSCURATO:PERSONA] 28, Napoli, non possedendo alcun immobile in talevia. Il motivo è generico e non si confronta con la ratio della decisioneimpugnata che rileva sul punto come l’immobile tassato è quello della ViaSan Donato n. 3, e il Comune aveva allegato la nota di trascrizione(circostanza questa non contestata con il ricorso per cassazione, che siNumero registro generale 1651/2020Numero sezionale 4822/2026Numero di raccolta generale 20082/2026Data pubblicazione 16/06/2026limita a prospettare la mancanza di proprietà dell’immobile in via di SanDonato).Per la prima casa, il motivo di ricorso è generico e non si confronta con laratio della decisione impugnata che rileva come per l’immobile in viaVicinale Torciolano n. 28, poi divenuto 17 / A, non risulta fornita la provadella abitazione principale; inoltre, dall’estratto delle banche-datianagrafiche, rileva la sentenza, la residenza risulterebbe fissata in taleabitazione solo dal 28 marzo 2017, mentre in precedenza la residenza erafissata ad altro numero civico, il n. 21. Il ricorso per cassazione (relativoall’annualità 2012) si limita a ritenere provata la circostanza senzaspecifici motivi di legittimità, non confrontandosi con le ragioni delladecisione impugnata.4. Con il quinto motivo la ricorrente prospetta la mancata notifica dellarendita catastale (violazione e falsa applicazione degli art. 74, l. 342 del2000, art. 2 e 11 d. lgs. 504 del 1994, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione degli art. 74,l. 342 del 2000, art. 2, 5 e 11 d. lgs. 504 del 1994, art 2, comma 41, l.350 del 2003 e 19 comma 3, d. lgs. 546 del 1992, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ.).Il motivo, oltremodo generico, non si fa carico del fatto che la sentenzaimpugnata evidenzia come le rendite prese a riferimento per l’imposizionefossero quelle originarie dell’impianto meccanografico e della prima Docfa(del 2001), mai variata. Il ricorso non si confronta con la ratio delladecisione ma reitera acriticamente i motivi del ricorso originario.5. Spese non dovute in considerazione dell’assenza (intimato) delComune. P.Q.MRigetta il ricorso;ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzaNumero registro generale 1651/2020Numero sezionale 4822/2026Numero di raccolta generale 20082/2026Data pubblicazione 16/06/2026dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/06/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]