CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14549/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2023 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle partì; letta la memoria e conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell'illustrare ulteriormente i motivi di ricorso, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio o, in via subordinata, con rinvio, della sentenza impugnata; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i delitti contestati in concorso con il coimputato, è fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in proposito, le pagg. 6-8); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in relazione alla determinazione del trattamento :sanzionatorio e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, non è consentito in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai criteri enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie a pag. 8, dove la Corte territoriale ha altresì motivato il diniego dell'invocata attenuante alla luce della natura plurioffensiva del reato di rapina e delle conseguenze morali oltre che fisiche derivanti dalla compiuta aggressione alla persona offesa. Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio, non rientra tra i motivi per i quali è consentito il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa, come nella specie, ex art. 599- bis cod. proc. pen. in quanto è ammissibile solo il ricorso che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. nonché ai vizi attinenti alla determinazione della perla, che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (v. Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuaL e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci