CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12845/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, è meramente reiterativo di doglianza già dedotta in appello e puntualmente disattesa dalla Corte di merito che si è espressamente pronunciata sul tema difensivo del " falso grossolano", ritenuto non meritevole di accoglimento evidenziando, con considerazione immune da manifesta illogicità, che la contraffazione dei beni messi in vendita dall'imputato era stata rilevata da soggetto esperto (teste di polizia giudiziaria) ma non apprezzabili ictu ocu/i da un consumatore medio (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre