CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 febbraio 2022
Cassazione n. 16198/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 25 febbraio 2019, la Corte d'appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale in sede del 12 marzo 2015, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto, aggravato ai sensi degli artt. 625 nn. 2 e 61, n. 5 cod. pen.. 2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.., con il quale deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento all'aggravante di cui all'art. 61 n.5 cod. pen.. Rappresenta il ricorrente che «con il tempo di notte devono concorrere altre condizioni che consentono, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere in concreto realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata», mentre tanto il Tribunale che la Corte d'appello hanno omesso siffatta delibazione, limitandosi a richiamare circostanze neutre (quali le modalità della condotta ed il rumore che ne è derivato) ed anzi tali da escludere (collocazione del /ocus commissi delicti nel centro cittadino) la contestata aggravante. Per altro verso, la Corte territoriale ha omesso di confutare le deduzioni difensive svolte con il gravame, limitandosi a riprodurre la decisione avversata. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137 del 12 febbraio 2022, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria trasmessa il 14 febbraio 2022, il difensore dell'imputato ha rassegnato per iscritto le conclusioni, ribadendo le ragioni dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Le censure del ricorrente si incentrano sulla valutazione, in concreto, delle circostanze connotative della minorata difesa, asseritamente ritenute applicate in primo grado in via assiomatica e non riesaminate in grado di appello, alla luce delle specifiche censure svolte sul punto con il gravame. 1.1. Sull'aggravante di cui all'art. 61, n. 5 cod. pen. si sono, di recente, pronunciate le Sezioni unite di questa Corte (n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095) che, risolvendo il contrasto delineatosi, con diverse accentuazioni, nella giurisprudenza di legittimità - di cui dà conto anche la sentenza impugnata - hanno non solo affermato come, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante in parola, le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, debbano tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso; ma ne hanno declinato il metodo di accertamento, che si declina attraverso tre verifiche, riguardanti, nell'ordine: a) l'esistenza di una circostanza di tempo, di luogo o di persona in astratto idonea ad ingenerare una situazione di "ostacolo alla pubblica o privata difesa"; b) la produzione in concreto dell'effetto di "ostacolo alla pubblica o privata difesa" che ne sia effettivamente derivato; c) il fatto che l'agente ne abbia concretamente "profittato" (avendone, quindi, consapevolezza). La ratio decidendi della predetta decisione, fonda, in altri termini - ed in una prospettiva, per così dire, tridimensionale - sul rilievo della condizione in astratto idonea all'integrazione della minorata difesa; sulla successiva verifica che la pubblica o privata difesa siano rimaste in concreto ostacolate dalla predetta condizione; infine, sulla insussistenza (elemento negativo) di circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto. Siffatta scansione progressiva dei segmenti dell'accertamento giudiziale e, in particolare, la conclusiva verifica per sottrazione della mancanza di situazioni atte, nel concreto contesto, ad elidere il favor che il tempo di notte ex se implica, ha inteso superare quell'orientamento giurisprudenziale che richiedeva, invece, per addizione il concorso di ulteriori e diverse circostanze che, in concorso con l'ora notturna, fossero idonee ad integrare quel qualificato profilo di vulnerabilità che giustifica l'inasprimento sanzionatorio, nel dichiarato fine di ripudiare ogni automatismo e presunzione. In tal senso, è stato richiamato quanto già chiarito in generale da questa Corte (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, in motivazione): «l'interprete delle norme penali ha l'obbligo di adattarle alla Costituzione in via ermeneutica, rendendole applicabili solo ai fatti concretamente offensivi, offensivi in misura apprezzabile»: pertanto, sia i «singoli tipi di reato» che - si aggiunge, per evidente identità di ratio — gli elementi circostanziali, «dovranno essere ricostruiti in conformità al principio di offensività, sicché tra i molteplici significati eventualmente compatibili con la lettera della legge si dovrà operare una scelta con l'aiuto del criterio del bene giuridico, considerando fuori del tipo di fatto incriminato i comportamenti non offensivi dell'interesse protetto». E solo un accertamento in concreto, caso per caso, delle condizioni che consentono, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere effettivamente realizzata una diminuita capacità di difesa, sia pubblica che privata, è idoneo ad assicurare la coerenza dell'applicazione della circostanza aggravante con il suo fondamento giustificativo, ossia, come si è visto, con il maggior disvalore della condotta derivante dall'approfittamento delle «possibilità di facilitazione dell'azione delittuosa offerte dal particolare contesto in cui l'azione verrà a svolgersi»; maggior disvalore, a sua volta, necessario a dar conto della concreta, maggiore offensività che giustifica, nel singolo caso, l'aggravamento sanzionatorio comminato dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., in linea con l'esigenza di interpretazione conforme a Costituzione delle norme incriminatrici e di quelle che ne aggravano la dimensione sanzionatoria, che non tollerano automatismi fondati su presunzioni assolute (Corte cost. n. 48/2015, 213/2013, 57/2013, 110/2012, 331/2011, 164/2011, 265/2010, n. 354/2002 e n. 370/1996). 1.2. La sentenza impugnata ha fatto buon governo degli enunciati principi. 1.2.1. In replica alle deduzioni svolte con l'appello, con le quali si segnalava la necessità di accertamento in concreto delle circostanze di tempo e di luogo in cui si è svolta l'azione criminosa in termini di effettivo ostacolo della difesa, la Corte territoriale ha rassegnato un'argomentazione che, nel valorizzare le modalità della condotta volta ad accedere al pubblico esercizio, in piena notte (ore 4.26), ha specificamente rilevato come la rimozione della saracinesca in metallo e l'effrazione di un vetro che, per comune esperienza, implicando un'apprezzabile rumorosità, si siano giovate dell'ora notturna, dell'assenza di persone in transito e della dedizione al riposto degli abitanti nelle vicinanze. Risulta, in tal guisa, esplicato il triplice accertamento richiamato in premessa, avendo la sentenza impugnata indicato: a) l'esistenza di una circostanza di tempo in astratto idonea ad ingenerare una situazione di "ostacolo alla pubblica o privata difesa"; b) la produzione in concreto dell'effetto di "ostacolo alla pubblica o privata difesa" che ne sia effettivamente derivato, per essere l'agente riuscito ad accedere al pubblico esercizio proprio perché il tempo di notte e l'assenza di persone avevano agevolato l'effrazione dei presidi di sicurezza; c) il concreto "profittamento" delle predette circostanze, con conseguente consapevolezza del favor. 1.2.2. A siffatta argomentazione, rispondente allo standard dimostrativo ora enunciato dal Supremo consesso, il ricorrente oppone, da un lato, quella giurisprudenza che postulava la ricorrenze additiva di ulteriori circostanze e che le stesse Sezioni unite hanno, invece, argomentativamente contrastato; dall'altro, finisce per indicare - a depotenziamento del favor noctis - la circostanza, meramente occasionale, della segnalazione di un residente, e la collocazione del sito nel centro urbano, senza indicare elementi di concreta neutralizzazione del profilo di qualificata pericolosità ritenuto dal giudice del merito.Del resto, è la stessa rivalutazione svolta nella sentenza impugnata a confutare il rilievo difensivo con il quale è stata dedotta la preterizione di specifiche censure, il cui carattere di decisività resta, invece, ut supra confutato. Il ricorso è, pertanto, infondato. 2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro