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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 1991

Cassazione n. 44754/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05C7PC9) nato il 28/09/1991 avverso la sentenza del 18/11/2021 del TRIBUNALE di PARMAidato avvi alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Parma in composizione monocratica, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di due mesi reclusione in ordine al reato di cui all'art. 385 cod.:pen., in continuazione con altra già irrogata in distinto procedimento.

Rilevato che il motivo (vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.) dedotto con il ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, non rientrando nel novero di quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

Atteso, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 7 otSobre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05C7PC9) nato il 28/09/1991 avverso la sentenza del 18/11/2021 del TRIBUNALE di PARMAidato avvi alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Parma in composizione monocratica, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di due mesi reclusione in ordine al reato di cui all'art. 385 cod.:pen., in continuazione con altra già irrogata in distinto procedimento. Rilevato che il motivo (vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.) dedotto con il ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, non rientrando nel novero di quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. Atteso, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 7 otSobre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 44754/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris