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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 giugno 1991

Cassazione n. 47321/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/06/1991 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, decidendo con le forme del rito abbreviato, confermava la condanna del ricorrente per il reato di tentata rapina aggravata.

La richiesta di trattazione orale veniva dichiarata tardiva all'udienza del 14.11.2022, nel corso della quale veniva rilevata la nullità della notifica all'imputato e la rinnovazione del decreto di citazione a giudizio per il 9 marzo 2023 alle ore

12. L'udienza del 9 marzo si svolgeva con il rito ordinario e veniva celebrata alle

9.30. Il difensore giungeva alle 12.00 come risulta dall'attestazione di cancelleria che riapriva il verbale.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 178 e ss. cod. proc. pen.): sarebbe stato violato il diritto di difesa in quanto il 14 novembre 2022 veniva fissata l'udienza di trattazione alla data del 9 marzo 2023 ore

12.00. Ciononostante l'udienza veniva celebrata alle ore

9.00. Il difensore, giunto alle 12.00 chiedeva la riapertura del verbale e rappresentava di avere ricevuto avviso per le ore

12.00. L'anticipazione dell'udienza avrebbe violato il diritto di difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

1.1. L'udienza del 14 novembre 2022 si svolgeva con la trattazione orale (come si evince dal verbale).

Tuttavia al difensore del ricorrente veniva, di fatto, inibito di prendervi parte, tenuto conto che l'udienza veniva celebrata alle 9:30 e non alle 12.00 come da avviso.

La lesione del diritto di difesa, generata da tale anticipazione, è stata tempestivamente eccepita.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il giorno 20 ottobre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/06/1991 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, decidendo con le forme del rito abbreviato, confermava la condanna del ricorrente per il reato di tentata rapina aggravata. La richiesta di trattazione orale veniva dichiarata tardiva all'udienza del 14.11.2022, nel corso della quale veniva rilevata la nullità della notifica all'imputato e la rinnovazione del decreto di citazione a giudizio per il 9 marzo 2023 alle ore 12. L'udienza del 9 marzo si svolgeva con il rito ordinario e veniva celebrata alle 9.30. Il difensore giungeva alle 12.00 come risulta dall'attestazione di cancelleria che riapriva il verbale. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 178 e ss. cod. proc. pen.): sarebbe stato violato il diritto di difesa in quanto il 14 novembre 2022 veniva fissata l'udienza di trattazione alla data del 9 marzo 2023 ore 12.00. Ciononostante l'udienza veniva celebrata alle ore 9.00. Il difensore, giunto alle 12.00 chiedeva la riapertura del verbale e rappresentava di avere ricevuto avviso per le ore 12.00. L'anticipazione dell'udienza avrebbe violato il diritto di difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1. L'udienza del 14 novembre 2022 si svolgeva con la trattazione orale (come si evince dal verbale). Tuttavia al difensore del ricorrente veniva, di fatto, inibito di prendervi parte, tenuto conto che l'udienza veniva celebrata alle 9:30 e non alle 12.00 come da avviso. La lesione del diritto di difesa, generata da tale anticipazione, è stata tempestivamente eccepita. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il giorno 20 ottobre 2023
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