CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 41537/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( PAKISTAN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e competenze legali per il presente grado di giudizio, con liquidazione in via equitativa; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano tratti in giudizio avanti il Tribunale di Biella per rispondere dei reati di rapina e lesioni commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; il Tribunale di Biella, con sentenza del 12 ottobre 2017, assolveva gli imputati dal reato di rapina perché il fatto non costituisce reato e dichiarava prescritto il reato di lesioni; in particolare, il Tribunale riteneva che i due imputati avessero agito in condizione di uno stato di necessità, in quanto i biglietti aerei erano stati sottratti a Nasir per impedire che questi portasse con sé la moglie (sorella degli imputati) in Pakistan, rischiando di subire uno stato costrizione fisica già subita in precedenza e di non riuscire a tornare in Itaila mentre, per quanto riguardava la sottrazione del denaro indicato nel capo di imputazione, l'esistenza dello stesso era stata affermata solo dalla parte civile; a seguito dell'appello proposta dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Torino, con sentenza del 12 gennaio 2021, riqualificava il reato di rapina in quello di violenza privata e condannava gli imputati al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, ritenendo non sussistente lo stato di necessità ed osservando che il reato di violenza privata si era nelle more estinto per intervenuta prescrizione. 1.1 Avverso tale sentenza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], osservando che era stato erroneamente applicato l'art. 578 cod.proc.pen., in quanto il reato, riqualificato in violenza privata, si era prescritto prima della sentenza di primo grado, come del resto dichiarato dal Tribunale per il reato di lesioni, che presentava il medesimo termine prescrizionale; rileva che, affinchè sussista la cognizione del giudice civile sulle statuizioni civili, è necessario che sia stata pronunciata una sentenza di condanna penale almeno in primo grado 1.2 Il difensore eccepisce l'omessa applicazione dell'art. 603 comma 3 bis cod.proc.pen.: la sentenza di primo grado aveva infatti valorizzato le dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (coniuge della parte civile e sorella degli imputati), che aveva esposto come fosse plausibile che gli imputati avessero sottratto i passaporti per evitarle un danno grave, consistente nell'essere portata in Pakistan contro la sua volontà; la Corte di appello, rivalutando il contenuto di quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale, era pervenuta sul punto a conclusioni difformi, senza ottemperare all'obbligo di motivazione rafforzata e senza fornire una compiuta indicazione delle ragioni per cui le medesime risultanze istruttorie assumessero • una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado. 1.3 Il difensore lamenta che la sentenza di primo grado non conteneva alcuna indicazione dei mezzi di prova che avrebbero indotto a ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui al capo A) dell'imputazione, e che la Corte di appello si era limitata a rilevare che quanto accaduto era pacifico. 1.4 II difensore presentava conclusioni scritte, insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata. 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ritenendo fondato il secondo motivo di ricorso. 3. Il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] presentava conclusioni scritte, con le quali chiedeva il rigetto del ricorso, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e competenze legali per il presente grado di giudizio, con liquidazione in via equitativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1 Infatti, deve essere ribadito che "in tema di appello della parte civile, perché sussista la cognizione del giudice penale sulle statuizioni civili, è necessario che sia stata pronunciata una sentenza di condanna penale almeno in primo grado, mentre se è stata pronunziata sentenza di assoluzione e in appello venga accertato l'intervenuto decorso del termine di prescrizione anteriormente alla pronuncia di primo grado, il secondo giudice, che ripete i poteri del primo nei limiti del devoluto e agli effetti della devoluzione, non può condannare alle restituzioni e al risarcimento del danno, essendo le statuizioni civili escluse dalla cognizione penale fin dal primo grado." (Sez.2, Sentenza n. 39397 del 05/07/2019, Scalia, Rv. 277104 - 01); nel caso in esame la Corte di appello, una volta riqualificato il reato di rapina contestato in violenza privata, avrebbe dovuto accertare che per il reato, commesso il 25 marzo 2010, il termine di prescrizione era maturato in data 25 settembre 2017, e quindi in data antecedente alla pronuncia della sentenza di primo grado del 12 ottobre 2017. Pertanto, una volta accertato il decorso del termine di prescrizione - al giudice penale è impedito, fin dal primo grado, di effettuare l'accertamento di responsabilità che legittima la condanna alle statuizioni civili (Sez. un. n. 28911 ud. 28/03/2019 - deposito del 03/07/2019, Papaleo, § 6).1.2 Una volta affermato tale principio e considerato che i rimanti motivi di ricorso devono ritenersi assorbiti, la sentenza impugnata deve quindi essere annullata, con revoca delle statuizioni civili. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sente