CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 42913/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi, trattati ai sensi ex art. 23, co. 8 del D.L. n. 137/2020 e succ. modd. ed integrazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Brescia, in parziale ri- forma della sentenza 28.09.2020 del tribunale di Brescia, appellata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha revocato la statuizione con cui è stata disposta la pubblicazione della sentenza sul quotidiano "Il- giornale di Brescia", disponendo che tale pubblicazione sia eseguita per estratto sul sito del Ministero della Giustizia per la durata di gg. 15 a spese dello Staffoni, confermando nel resto l'appellata sentenza che li aveva ritenuti colpevoli del reato di cui all'art. 10, d. Igs. n. 74 del 2000, perché, nelle rispettive qualità, al fine di evadere le II.DD. o IVA, o al fine di consentire l'evasione a terzi, occultavano e distruggevano le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari, in relazione a fatti accertati, per lo Staffoni, il 6.11.2017 e per il Zorzi, in data 27.09.2018. 2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, i difensori fiduciari dei due imputati hanno proposto separati ricorsi per cassazione, dedu- cendo sei motivi, di cui quattro sostanzialmente comuni, di seguito sinteticamente indicati. 3.1. Deducono, con il primo motivo, comune ad entrambi, il vizio di viola- zione di legge e la violazione del diritto di difesa ex art. 24, Cost., per l'indetermi- natezza del fatto contestato e la carenza di indicazione dell'illecito vantaggio fiscale e dei beneficiari dello stesso nel capo di imputazione. • In sintesi, con il primo motivo, premesso che già in sede di merito era stata denunciata l'indeterminatezza dell'imputazione per l'impossibilità di articolare una propria difesa, attesa l'impossibilità di conoscere l'elemento costitutivo del reato, ossia il riferimento fiscale di illecito vantaggio, così da non poter produrre né lista testi né documenti, sostengono che se l'imputazione avesse indicato l'esatta na- tura dei tributi evasi o i beneficiari della condotta, sarebbe stato possibile accedere ad un rito alternativo. Aggiungono, inoltre, che il testo dell'art. 10, d. Igs. 74/2000 escluderebbe qualsiasi rilevanza alle condotte meramente omissive da cui far di- scendere profili dolosi, comportando l'estensione una violazione del principio di legalità e la violazione del divieto di analogia in malam partem, frustrando la vi- sione preventiva e punitiva della norma, non essendo quindi possibile ritenere consumato il reato in presenza di un comportamento omissivo, occorrendo un quid pluris costituito dalla previa esistenza di detti documenti contabili e la conseguente distruzione da parte del reo.2.2. Con il secondo motivo, esclusivo del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la difesa de- duce il vizio di illogicità/contraddittorietà della motivazione della sentenza nella parte in cui ritiene accertato l'elemento materiale nell'impossibilità di ricostruire il volume d'affari della ditta amministrata dal medesimo e contestualmente si ac- certa la ricostruzione della stessa. In sintesi, si sostiene che non è configurabile il reato di occultamento e distruzione delle scritture contabili se l'imprenditore può ricostruire con altri docu- menti il risultato economico. Le sentenze di merito si sarebbero limitate a consi- derare il rinvenimento delle fatture come prova dell'esistenza della contabilità, senza tuttavia tener in considerazione che le fatture, almeno in forma elettronica, erano state fornite dalla ditta individuale DM Inox, non essendo cioè state rinve- nute per una serie di accessi della GdF ma dall'esame dello spesonnetro. Richia- mato per sintesi il funzionamento di tale meccanismo, il ricorrente sostiene che l'imputato avrebbe provveduto a inviare regolarmente i dati richiesti allo speso- metro ed analizzando questi dati la GdF avrebbe quindi verificato che la ditta DM Inox aveva intrattenuto rapporti d'affari con la ISC di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] per oltre 3 milioni di euro, non avendo peraltro l'imputato fornito i documenti alla richiesta dei militari. Si sostiene tuttavia che il non averli forniti non poteva impedire alla GdF l'accertamento fiscale, in quanto i dati complessivi del volume d'affari e dei soggetti interessati erano già stati tempestivamente e precedentemente comunicati all'agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] non aveva reperito aliunde le fatture, avendole fornite lo stesso imputato alla banca dati dell'A.F., laddove il terzo le aveva solo consegnate in forma cartacea, anche se in forma elettronica le stesse erano già disponibili. Nessuna difficoltà dunque vi sarebbe stata nel ricostruire il movimento degli affari essendo stati resi disponibili i dati da parte del medesimo imputato. 2.3. Con altro motivo, comune ad entrambi i ricorrenti, si deduce il vizio di motivazione sotto il profilo dell'illogicità della stessa, quanto alla condanna enun- ciata in carenza di prova relativa all'illecito vantaggio fiscale per sé o altri, in vio- lazione dell'art. 192, c.p.p. In sintesi, sia lo Staffoni (terzo motivo) che il Zorzi (secondo motivo) con- testano la sentenza impugnata per aver i giudici di merito ritenuto integrato il reato ravvisando il dolo specifico nella semplice circostanza di non aver consegnato le scritture contabili. Secondo i ricorrenti, la Corte d'appello, quanto allo Staffoni, avrebbe stravolto il capo di imputazione, introducendo la straordinaria valenza probatoria attribuibile alla condotta fraudolenta tenuta nella vicenda dagli imputati con riferimento all'emissione, quanto allo Staffoni ed utilizzazione, quanto al Zorzi, di fatture per operazioni inesistenti. Di ciò, tuttavia, non vi sarebbe alcuna evi- denza in atti, non essendo stato chiamato alcuno dei due ricorrenti a rispondere del reato di emissione o utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, essendo il tema del processo limitato solo alla condotta indicata nell'art. 10, d. Igs. 74/2000. Inoltre, si sostiene che non vi sarebbe alcun elemento di prova da cui desumere che sia stato favorito un illecito fiscale in favore proprio o di terzi. 2.4. Con un ulteriore motivo di ricorso, esclusivo al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], si de- nuncia il vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui non individua l'esatto comportamento ascritto al reo in relazione al fatto contestato con riferimento all'imputazione. In sintesi, si denuncia il fatto che la sentenza avrebbe rimproverato al ri- corrente di essersi rifiutato di esibire la documentazione laddove in altro punto el-cte d della sentenza si darebbe 'atto dell'avvenuta esibizione ad altri organi del corpo della GdF. In ogni caso, ciò che rileva a norma dell'art. 10, d. Igs. n. 74 del 2000, non è la mancata esibizione delle scritture ma la loro distruzione od occultamento, condotte tra loro diverse. Questi, mostrando a più riprese le scritture, aveva quindi mostrato la volontà di non sottrarsi ai controlli, o renderli difficoltosi, donde era necessario individuare l'esatto comportamento del ricorrente per verificare se la mancata esibizione fosse dovuta effettivamente ad una volontà di occultare o di- struggere i documenti, atteso che se fosse stato animato dolosamente da tale intento non le avrebbe mostrate ad altri organi di PG. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta in data 20.07.2022 ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi, trattati ai sensi dell'art. 23 del D.L. n. 137/2020 e success. modd. ed integr., sono inammissibili. 2. Al fine di una migliore intelligibilità dei motivi di ricorso proposti in sede di legittimità, soprattutto in relazione alle censure di vizio motivazionale mosse, pare opportuno al Collegio operare una breve sintesi dei fatti per come ricostruiti nel giudizio di merito. 3. La vicenda ha tratto origine da un accertamento effettuato della Guardia di Finanza consultando la banca dati "[OSCURATO:PERSONA]", dal quale è emerso che la ditta D.M. INOX di Staffoni aveva effettuato operazioni di vendita nei con- fronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e la ditta ISC di [OSCURATO:PERSONA] per un am- montare complessivo di 3.168.123,00 euro, il tutto in assenza delle dichiarazioni fiscali obbligatorie, non presentate nemmeno a seguito della richiesta da parte degli operanti. Infatti, lo Staffoni dichiarava di non essere in possesso della docu- mentazione perché gettata erroneamente dal padre. I militari, quindi, prosegui- vano nelle indagini effettuando un sopralluogo presso la sede legale dell'impresa, scoprendo che all'indirizzo indicato corrispondeva il sito operativo di un'altra azienda, il cui titolare affermava di non conoscere né l'imputato né la ditta. Suc- cessivamente, con l'intento di ricostruire i rapporti intercorsi, si rivolsero alle due imprese clienti e mentre la ISC di [OSCURATO:PERSONA] forniva tutto il materiale domandatogli (copia fattura, registrazioni contabili, questionari concernenti le operazioni commerciali), la [OSCURATO:SOCIETA]. comunicava di non poter adem- piere a quanto richiesto perché non disponeva del materiale probabilmente per- duto nel corso del trasloco, avendo cambiato la sede sociale, e comunicando che avrebbe provveduto a fare la relativa denuncia nel caso di mancato ritrovamento. Concludeva ricordando che, in altre circostanze, aveva sempre mostrato la docu- mentazione richiesta dalla Guardia di Finanza. I militari, a fronte dell'indisponibilità degli interessati e quindi non potendo ricostruire i redditi e il volume d'affari delle imprese, ritenevano integrata la fattispecie di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000. Tale assunto veniva condiviso dal giudice dell'udienza preliminare, il quale disponeva il rinvio a giudizio degli odierni ricorrenti. Il Tribunale di Brescia, alla luce delle di- chiarazioni del teste di p. g. [OSCURATO:PERSONA] e dei documenti prodotti, riteneva provata la penale responsabilità in capo allo Staffoni e al Zorzi. Proponevano ap- pello gli imputati lamentando l'indeterminatezza dei capi di imputazione circa la mancanza di un vantaggio tratto dal reato, con conseguente impossibilità di svi- luppare un'adeguata difesa. Inoltre, l'assenza dell'accertamento del tributo evaso avrebbe dovuto far propendere per l'assoluzione degli imputati. In subordine, cen- suravano il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Con specifico ri- guardo allo Staffoni, si chiedeva la revoca della pubblicazione sul giornale di Bre- scia per mancato danno morale alla pubblica amministrazione, non essendosi né costituita né accertata alcuna evasione fiscale. Solo questa ultima richiesta veniva accolta e nel resto la Corte d'appello confermava la decisione di primo grado. 4. Tanto premesso, come anticipato, ambedue i ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati e prima ancora aspecifici, ripresentando infatti censure già dedotte in sede di appello che hanno ricevuto compiuta risposta.4.1. Nello specifico, con riguardo al primo motivo, la manifesta infonda- tezza si motiva alla luce del pacifico indirizzo espresso dalla Corte di legittimità per cui non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi in relazione ad ogni elemento dell'accusa (Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, dep. 04/06/2020, Rv. 279090 - 01; Sez. 3, n. 30025 del 04/12/2017, dep. 04/07/2018, Rv. 273692 - 01). A questo principio si aggiunga che la contestazione non va riferita soltanto al capo di impu- tazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere il proprio addebito (Sez. 2, n. 2741 del 11/12/2015, dep. 21/01/2016, Rv. 265825 - 01) e sui quali pertanto è possibile articolare la propria difesa. Nel caso di specie, le imputazioni contestate ai ricorrenti, nel richiamare la formula normativa, contenevano l'indicazione della qualità a ciascuno di essi ad- debitata, con contestazione "aperta" in cui l'addebito mosso consisteva nell'aver occultato o distrutto le scritture contabili e i documenti di cui è obbligatoria la conservazione. Ciascun ricorrente era quindi nella condizione di difendersi, non essendo richiesta, proprio per la struttura stessa della violazione accertata, sgan- ciata da soglie di punibilità, la necessaria indicazione della natura o del soggetto beneficiario dell'illecito vantaggio fiscale discendente dalla condotta illecita. Pertanto, le deduzioni della difesa secondo cui la mancata indicazione dell'illecito vantaggio fiscale avrebbe comportato una lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost non possono trovare accoglimento in questa sede, tanto più se si considera che la portata della condotta illecita coinvolge l'intero compendio docu- mentale di cui era stata richiesta l'esibizione e a cui i ricorrenti si sono sottratti fornendo dichiarazioni ritenute inverosimili dalla stessa Guardia di Finanza. L'im- possibilità stessa di ricostruire le operazioni commerciali e i rispettivi volumi d'af- fari rappresentano già il vantaggio fiscale da essi ottenuto occultando le scritture contabili, rispettivamente cedente e cessionario, impedendo di accertare l'entità dell'illegittima deduzione di costi relativi all'IVA. 4.2. Quanto, poi, alla consumazione in forma omissiva del reato addebitato, in disparte la novità della questione non dedotta davanti ai giudici di appello (e, in quanto tale, inammissibile ex art. 606, comma terzo, cod. proc. pen.), è ben vero che ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 10, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non è sufficiente un mero comportamento omissivo, ossia la omessa tenuta delle scritture contabili, ma è necessario un "quid pluris" a contenuto commissivo consistente nell'occultamento o nella distruzione dei documenti contabili la cui isti- tuzione e tenuta è obbligatoria per legge (Sez. 5, n. 35591 del 20/06/2017 - dep. 19/07/2017, Rv. 270809 - 01). Nella specie, tuttavia, tale condotta commissiva non manca posto che ciò che si contesta ai ricorrenti è l'aver distrutto od occultato dette scritture o docu- menti, essendone stata accertata l'esistenza sia dall'espressa ammissione dei due ricorrenti che dall'esibizione della copia di alcune fatture da parte della ISC nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Invero, poiché la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di uno di essi presso il terzo destinatario dell'atto può far desumere che il mancato rinvenimento dell'altra copia presso l'emittente sia conseguénza della sua distru- zione o del suo occultamento. (Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, dep. 26/09/2018, Rv. 274862- 01) Consegue a quanto appena detto che in tanto può essere configurata la fattispecie delittuosa di cui all'art. 10 cit. in quanto la documentazione contabile, di cui si assume l'occultamento o la distruzione, sia stata previamente istituita, non potendo occultarsi o distruggersi ciò che evidentemente neppure esiste. 5. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile preliminarmente per- ché introduce una questione nuova, in precedenza non sollevata e comunque si appresta manifestamente infondato. 5.1. Ed invero, tale deduzione non risulta essere stata sviluppata nei motivi di appello, con conseguente inesistenza di qualsiasi obbligo motivazionale circa la dedotta insussistenza del reato per essere stato comunque ricostruito il volume d'affari della ditta amministrata dal ricorrente, atteso che non sono proponibili con ricorso per Cassazione motivi concernenti punti della decisione che non siano stati devoluti al giudice di appello, giacché in ordine a tali punti si è formata per man- canza di impugnazione la cosa giudicata. Ne discende l'inammissibilità della do- glianza con il quale si deduce il vizio di motivazione contraddittoria/illogica su un vizio non sia stato preventivamente devoluto al giudice di appello con apposito motivo. (Cfr. ad es. Sez. 5, n. 5693 del 28/01/1976 - dep. 13/05/1976, Rv. 133445 - 01). 5.2. Ad ogni modo, dall'intervenuta ricostruzione del movimento degli affari che vedeva lo Staffoni quale emittente e lo Zorzi quale utilizzatore delle fatture emesse per operazioni inesistenti, è emerso il carattere doloso del comportamento attuato dal ricorrente posto che l'accertamento del dolo specifico richiesto per la sussistenza del delitto di cui all'art. 10 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 presuppone la prova della produzione di reddito e del volume di affari che può essere desunta in base a norme di comune esperienza, dal fatto che l'agente sia titolare di un'at- tività commerciale. (Sez. 3, Sn. 51836 del 03/10/2018 (dep. 16/11/2018) Rv. 274110 - 01) [OSCURATO:PERSONA] ha infatti ostacolato l'attività degli inquirenti dell'accertamento del volume d'affari attraverso la tesi della accidentale distruzione delle scritture contabili, perdipiù addossando la responsabilità al padre, nel frattempo deceduto, e dal quale neppure aveva avuto la premura, come rileva bene il primo giudice, di farsi rilasciare una dichiarazione attestante la perdita dei documenti. Il totale occultamento di dette scritture, comportando l'impossibilità asso- luta di ricostruire il reddito soggetto ad imposta, è sufficiente ad integrare l'ele- mento materiale del reato in questione (Sez. 3, n. 20786 del 18/04/2002, dep. 28/05/2002, Rv. 221615 - 01). Peraltro, non esclude la sussistenza del reato la circostanza che le fatture fossero state reperite attraverso il sistema elettronico sotteso al meccanismo dello "spesometro", posto che lo Staffoni aveva occultato l'intero apparato contabile della sua impresa, e non solo le fatture in questione. Trova pertanto applicazione il principio, secondo cui ai fini della integra- zione del reato di cui all'art. 10 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve sussistere non l'assoluta impossibilità ma un elevato grado di difficoltà di ricostruire il reale vo- lume degli affari o dei redditi, avuto riguardo esclusivamente alla situazione in- terna dell'azienda, né il reato è escluso dalla circostanza che alla determinazione dei redditi si sia potuti addivenire "aliunde" tramite l'acquisizione presso terzi della documentazione mancante (Sez. 3, n. 5791 del 18/12/2007 (dep. 06/02/2008), Rv. 238989 - 01; Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018 (dep. 26/09/2018) Rv. 274862 - 02; Sez. 3, n. 7051 del 15/01/2019 (dep. 14/02/2019) Rv. 275005 - 01). 5.3. Va infine precisato che la condotta di occultamento - l'unica contestata nel capo d'imputazione sub d)- comprende non solo l'ipotesi di scuola del nascon- dimento materiale, ma anche quella in cui la documentazione non viene dichiarata all'Erario, e non indicata nei registri contabili, in tal modo occultandone l'esistenza al fisco. L'occultamento consiste, infatti, nella temporanea o definitiva indisponi- bilità della documentazione da parte degli organi verificatori e si realizza mediante il nascondimento materiale del documento in modo da non consentire la ricostru- zione dei redditi o del volume degli affari (Sez. 3, n. 46049 dei 28/03/2018 (dep. 11/10/2018) Rv. 274697 - 02).Né rileva l'appunto che mediante gli estratti conti societari sia possibile, se non persino agevole, ricostruire l'ammontare dei redditi, in quanto costituisce prin- cipio assolutamente consolidato in giurisprudenza, quello secondo cui, in tema di reati tributari, il delitto di cui all'art. 10 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, rimanendo escluso solo quando il risultato economico delle stesse possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore (Sez. 3, Sentenza n. 20748 del 16/03/2016 Ud. (dep. 19/05/2016) Rv. 267028 - 01), sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi della documentazione mancante essendo necessaria ulteriore attività investigativa (da ultimo Sez.3, n. 7051 del 15/01/2019 (dep. 14/02/2019) Rv, 275005 - 01), come nel caso in disamina, in cui si sarebbe resa necessaria una ulteriore attività investigativa di accesso ai conti correnti bancari, per ricostruire l'ammontare del volume d'affari. 6. Anche il terzo motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione della Corte d'appello, sul punto da integrarsi con quella del primo giudice attesa la natura di doppia conforme sulla responsabilità (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019 Ud., dep. 06/09/2019, Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595), laddove la questione relativa alla sussistenza del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo viene chia- rita in maniera immune dal denunciato vizio motivazionale di illogicità. In tema di reati tributari, l'elemento soggettivo del delitto di occultamento e distruzione di documenti contabili è integrato dal dolo specifico di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di consentire l'evasione fiscale di terzi, essendo irrilevanti, per contro, l'interesse o il movente che abbiano eventualmente spinto l'agente a commettere il reato (Sez. 7, n. 9439 del 06/12/2019, dep. 10/03/2020, Rv. 278872 - 01): coordinate alla quali il giudice del merito si è adeguatamente conformato. Si legge infatti nella sentenza d'appello, con particolare riferimento all'ele- mento soggettivo del delitto in questione, come «tenuto conto che la ditta indivi- duale D.M. Inox era risultata essere una "cartiera" finalizzata all'emissione di fat- ture false, essendo inesistente la .sede legale, mancando sia la presentazione di qualsiasi dichiarazione fiscale obbligatoria, sia il personale alle proprie dipendenze, sia qualsiasi fonte di approvvigionamento di materie prime necessarie per svolgere il commercio all'ingrosso di materiale ferroso e plastico o di derivati, sia qualunque pagamento, sui verificati conti correnti dello Sta ffoni, da parte delle ditte apparen- temente acquirenti», era evidente da quanto sopra «che l'omessa consegna delle scritture contabili obbligatorie da parte di due imputati non fosse derivata da una loro accidentale distruzione (come affermato dallo Staffoni) o dalla loro tempora- nea indisponibilità collegata a problematiche logistiche (come affermato dallo Zorzi), non mancando peraltro di osservare: - che lo Sta ffoni aveva addossato tutto la responsabilità al padre, nel frattempo deceduto, dal quale neppure aveva avuto la premura di farsi rilasciare una dichiarazione attestante la perdita dei documenti; - che lo Zorzi aveva evocato uno spostamento della sede sociale, con contestuale (indimostrato) inscatolamento della contabilità, che comunque non avrebbe impedito il rintraccio delle scritture richieste». 6.1. Quanto sopra, si noti, è sufficiente sotto il profilo motivazionale per giustificare la condanna di entrambi i ricorrenti per il reato separatamente adde- bitato, non essendovi dubbi, peraltro, sotto il profilo oggettivo della sussistenza, essendo incontrovertibile che le scritture fossero state formate e tenute da en- trambi i ricorrenti, come discende, per lo Staffoni, dell'esistenza delle fatture di vendita (circostanza del resto su cui si fonda la doglianza di cui al secondo motivo di ricorso) e, per il Zorzt, d'avvenuta comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle relative operazioni, nonché 41 4g avvenuto deposito del bilancio relativo al 2015, avendo peraltro ammesso entrambi negli scritti rivolti alla GdF di aver tenuto le scritture contabili obbligatorie di cui era loro richiesta l'esibizione. Ne discende, pertanto, che la presunta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, oggetto di denuncia, è priva di pregio, laddove si consideri che tale vizio, per poter determinare l'annullamento della sentenza, deve essere di entità tale da disarticolare l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (v. tra le tante: Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006 - dep. 22/11/2006, Rv. 234989), circostanza, nella specie, non ravvisabile. 6.2. Gli argomenti spesi nel ricorso, circa la valutazione di presunti accordi 4, .‘it"ef tra i ricorrenti, si del tutto inconferenti, posto che in nessuna delle sentenze di merito emerge una qualsiasi valenza dai giudici attribuita nei termini utilizzati dai prevenuti. Ed infatti, la condotta fraudolenta di cui si legge nella pronuncia, lungi da riferirsi a possibili frodi carosello, attiene alla condotta materiale dell'occultamento o distruzione dei documenti contabili e pertanto, anche sotto questo profilo alcun vizio motivazionale può essere riscontrato posto che, in tema di ricorso per cas- sazione, il vizio di illogicità manifesta della motivazione della sentenza può trovare accoglimento solo qualora dovesse conseguire alla violazione di principi della lo- gica formale diversi dalla contraddittorietà o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen. ovvero alla invalidità o alla scor- rettezza dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della ab- duzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e le conclusioni, circo- stanze che nel caso di specie non si ravvisano. (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 27/11/2017, Rv. 271636 - 01). 7. Infine anche l'ultimo motivo, con esclusivo riguardo al Zorzi, è aspecifico con conseguente inammissibilità dello stesso. In tema di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, è ma- nifestamente - e non meramente- infondata la questione che si riveli "ictu ()culi" priva di ogni consistenza perché si limita a riproporre pedissequamente una que- stione già dichiarata infondata, in difetto di fatti nuovi che possano indurre a mo- dificare la precedente decisione (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, dep. 08/05/2019, Rv. 276062 - 01). I giudici del merito, infatti, hanno già reso risposta alla doglianza dedotta chiarendo che la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., di cui lo Zorzi era liquidatore, aveva inviato una comunicazione con cui l'imputato dichiarava di non aver più la disponibilità delle fatture avendo traslocato dalla sede sociale ed avendo messo i libri sociali in alcune scatole che non aveva più ritrovato, senza che, successivamente, fosse intervenuta l'esibizione della documentazione se ritrovata o, in caso contrario, la denuncia di smarrimento. Quanto sopra era stato confermato dal teste Marletta, riferendo che l'indisponibilità dell'apparato contabile della ditta individuale dello Staffoni e dell'apparente società acquirente [OSCURATO:SOCIETA]. avevano completa- mente impedito alla Guardia di Finanza una puntuale ed affidabile ricostruzione dei redditi e del volume di affari delle due imprese. Che, del resto, le scritture (pre)esistessero, quanto allo Zorzi, discendeva dal fatto che questi aveva comunicato all'Agenzia delle Entrate le relative opera- zioni e aveva provveduto al deposito del bilancio relativo al 2015, avendo peraltro ammesso negli scritti rivolti alla G.d.F. di aver tenuto le scritture contabili obbli- gatorie di cui era stata loro richiesta l'esibizione. Che, poi, sussistesse l'elemento soggettivo è ben spiegato dalla sentenza impugnata, laddove evidenzia (pag. 7) che evidente fosse il vantaggio fiscale ottenuto dagli stessi, atteso che, occultando le scritture contabili, cedente e cessionario non consentivano di ricostruire le ope- razioni commerciali e i rispettivi volumi d'affari, così impedendo di accertare l'en- tità dell'illegittima deduzione dei costi relativi all'IVA, in ciò richiamando opportu- namente la giurisprudenza di legittimità (Cass. 48269/2018). 7.1. Tanto premesso, è di tutta evidenza che ciò che si contesta al ricor- da... rente non attiene alla mancata presentazione della contabilità richiesta ma1 vera t e propria attività di occultamentoiche, come sopra ricordato, la condotta di occul- tamento comprende non solo l'ipotesi di scuola del nascondimento materiale, ma ogni temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatorì e sì realizza mediante il nascondimento materiale del documento in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari (da ultimo Sez. 3, n. 328422 del 17/06/2022, dep. 07/09/2022, in motivazione). Ne discende, pertanto, che le censure difensive, oltre ad essere inammis- sibili per la contemporanea ed indistinta deduzione del triplice vizio motivazionale ex art. 606, lett. e), c.p.p. (Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, dep. 06/08/2012, Rv. 254329), sono prive di quella specificità normativamente richiesta, come del resto evidenziato da questa sezione che ha affermato il principio secondo cui il necessario onere di confronto con la motivazione della sentenza impugnata im- pone al ricorrente, a pena di inammissibilità, di non limitare il proprio esame alla sola parte del provvedimento specificamente riferita alla questione posta, ma di considerare anche le argomentazioni contenute in altre parti comunque rilevanti rispetto al giudizio devoluto sul tema (Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021 - dep. 04/02/2022, Rv. 282949 - 01). 8. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma,