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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 2024

Cassazione n. 13903/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa il 21/06/2022 dal Tribunale di Marsala, che lo ha condannato per il reato di cui all'art.73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Mazara del Vallo il 29 marzo 2022 con recidiva specifica e infraq u inquenna le; ritenuto che il primo motivo di censura, inerente a violazione di legge e vizio di motivazione per omessa qualificazione del fatto ai sensi dell'art.73, comma 5, d.P.R. n.309/90, sia manifestamente infondato; ritenuto che il giudice di appello abbia valutato (pag.4) gli elementi istruttori in conformità ai principi giurisprudenziali in materia (Sez.U., n. 51063 del 27/09/2018, Murolo) attribuendo rilievo negativo a plurimi elementi caratteristici del fatto concreto oltre al dato ponderale (Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615) e che per i motivi indicati la censura non superi il vaglio di ammissibilità; ritenuto che con il secondo motivo di ricorso (violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione della pena) si proponga censura inammissibile in quanto priva di adeguato confronto con gli elementi indicati a pag.5 e, in ogni caso, afferente a trattamento sanzionatorio minimo in relazione ai limiti edittali; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 20 marzo 2024 Il cri lier nso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa il 21/06/2022 dal Tribunale di Marsala, che lo ha condannato per il reato di cui all'art.73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Mazara del Vallo il 29 marzo 2022 con recidiva specifica e infraq u inquenna le; ritenuto che il primo motivo di censura, inerente a violazione di legge e vizio di motivazione per omessa qualificazione del fatto ai sensi dell'art.73, comma 5, d.P.R. n.309/90, sia manifestamente infondato; ritenuto che il giudice di appello abbia valutato (pag.4) gli elementi istruttori in conformità ai principi giurisprudenziali in materia (Sez.U., n. 51063 del 27/09/2018, Murolo) attribuendo rilievo negativo a plurimi elementi caratteristici del fatto concreto oltre al dato ponderale (Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615) e che per i motivi indicati la censura non superi il vaglio di ammissibilità; ritenuto che con il secondo motivo di ricorso (violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione della pena) si proponga censura inammissibile in quanto priva di adeguato confronto con gli elementi indicati a pag.5 e, in ogni caso, afferente a trattamento sanzionatorio minimo in relazione ai limiti edittali; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 Il cri lier nso
Sentenza Cassazione n. 13903/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris