CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14745/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 2934/2023 depositata il 05/05/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1 Il Comune di Pollica emetteva nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento d'ufficio per omessa denuncia e versamentoIMU anno 2014.2 La società impugnava l'avviso di accertamento, articolando molteplicimotivi di ricorso, tra cui carenza di motivazione, inapplicabilità dell'IMU,errore nella categoria catastale attribuita, assenza di potere impositivo delComune, e doppia imposizione.Numero registro generale 24968/2023Numero sezionale 184/2026Numero di raccolta generale 14745/2026Data pubblicazione 18/05/20263 [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso dellasocietà, annullando l'avviso di accertamento per difetto di motivazione suicriteri di calcolo dell’IMU.4 Il Comune impugnava la sentenza di primo grado, contestando latardività della costituzione e la dichiarazione di inutilizzabilità delladocumentazione, ribadendo la legittimità dell'imposizione IMU aiconcessionari demaniali marittimi. La società appellata eccepiva, tral’altro, l’inammissibilità dell’appello per giudicato interno parziale in quantoil Comune non aveva impugnato il capo della sentenza che avevaannullato l’avviso di accertamento per difetto di motivazione sui criteri dicalcolo dell’imposta per l’incomprensibilità della rendita catastale/valorecatastale su cui esso si fondava.5 La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania rigettaval'appello del Comune, confermando la sentenza di primo grado ecompensando le spese.6 Avverso siffatta sentenza il Comune di Pollica ha presentato ricorsoper Cassazione affidandosi a 3 motivi di censura.7 La società contribuente ha depositato controricorso, riproponendo, tragli altri motivi non esaminati in appello, in quanto parte totalmentevittoriosa nel gravame di merito, l’eccezione di giudicato interno sulpredetto capo della sentenza di primo grado con conseguente domanda dideclaratoria di inammissibilità del ricorso in appello del Comune di Pollicae del relativo ricorso in cassazione.8 In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hannodepositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente all’esame dei tre motivi del ricorso in cassazione delComune di Pollica, occorre soffermarsi sull'eccezione di inammissibilità delricorso per cassazione in ragione del giudicato interno che si assumeessersi formato per la mancata impugnazione in appello, da parte delloNumero registro generale 24968/2023Numero sezionale 184/2026Numero di raccolta generale 14745/2026Data pubblicazione 18/05/2026stesso, dell'autonoma statuizione, contenuta nella sentenza di prime cure,dell’annullamento dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione.In particolare così si legge nella motivazione della sentenza di primo grado“Carattere dirimente, con assorbimento delle ulteriori censure, riveste ladoglianza rubricata sub III), di difetto di motivazione dell’avviso diaccertamento impugnato, non ricavandosi, dal medesimo, alcuna chiaraesplicitazione dei criteri, in base ai quali il Comune di Pollica è giunto alladeterminazione dell’imposta, richiesta alla società ricorrente, partendo dauna serie di dati catastali dei quali, del pari, non è stata affatto specificatala fonte (e che sono stati oggetto di radicale contestazione, da parte dellaricorrente medesima); onde ne risulta confermato che alla società è statoimpedito, riguardo a tali elementi determinativi dell’imposta, un validoesercizio del diritto di difesa. Conformemente alle dette ragioni, assorbentidelle ulteriori doglianze, sollevate dalla ricorrente, il ricorso va così accoltoe l’atto gravato consequenzialmente annullato.”.1.1. L’eccezione di giudicato interno è fondata.1.2. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che laformazione della cosa giudicata su un capo della sentenza per mancataimpugnazione può verificarsi solo con riferimento ai capi che sianocompletamente autonomi perchè fondati su distinti presupposti di fatto edi diritto, sicchè l'acquiescenza alle parti della sentenza non impugnatanon si verifica quando queste si pongano in nesso consequenziale conaltra e trovino in essa il suo presupposto (Cass. Sez. L, Sentenza n. 18713del 23/09/2016; Sez. 2 -, Ordinanza n. 12649 del 25/06/2020).1.3. Si è pure specificato (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17935 del23/08/2007; Sez. L -, Sentenza n. 24358 del 04/10/2018; Sez. 3 -,Ordinanza n. 2379 del 31/01/2018) che, mentre il giudicato interno puòformarsi solo su capi di sentenza autonomi, sono privi del caratteredell'autonomia i meri passaggi motivazionali, ossia le premesse logico-giuridiche della statuizione adottata, come pure le valutazioni di meriNumero registro generale 24968/2023Numero sezionale 184/2026Numero di raccolta generale 14745/2026Data pubblicazione 18/05/2026presupposti di fatto che, unitamente ad altri, concorrono a formare uncapo unico della decisione;1.4. Anche per Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 21566 del 18/09/2017, intema di appello, la mancata impugnazione di una o più affermazionicontenute nella sentenza può dar luogo alla formazione del giudicatointerno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamenteautonomi, avendo risolto questioni controverse che, in quanto dotate dipropria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tuttoindipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni oppuredella valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente ad altri,concorrano a formare un capo unico della decisione.1.5. Orbene, con riferimento al caso di specie, è palese chel’annullamento dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione, nonessendo comprensibili dallo stesso l’esegesi dei criteri di calcolo dell’IMU,costituisca un capo autonomo della sentenza, perché fondato su autonomipresupposti di fatto e di diritto, concernenti il ritenuto mancatoassolvimento da parte dell’ente territoriale dell’obbligo motivazionaledell’atto di accertamento in questione, trattandosi di statuizione completaquanto a fatto, norma ed effetto giuridico.1.6. Tale autonomo capo, come da specifica eccezione della difesa dellasocietà contribuente in appello, debitamente riproposta nel controricorsoin cassazione, non è stata oggetto di alcun argomento di censura nell’attodi appello del Comune, che neppure nella memoria depositata incassazione in prossimità dell’udienza camerale ha preso posizione sulpunto sollevato da controparte nel controricorso.1.7. Ciò ha, quindi, determinato la formazione del giudicato internoparziale sul tale autonomo capo della sentenza di primo grado, perchéidoneo a sostenerla di per sé, con conseguente inammissibilità dell’appelloproposto dall’ente territoriale e, pertanto, del ricorso di cassazione inesame.Numero registro generale 24968/2023Numero sezionale 184/2026Numero di raccolta generale 14745/2026Data pubblicazione 18/05/20261.8. Del resto, sotto il profilo processuale, è indubitabile che la questionedell’inammissibilità dell’appello per giudicato interno (derivante dallamancata impugnazione di un capo autonomo della sentenza) è unaquestione di diritto processuale, rilevabile anche di ufficio, che laCassazione può esaminare e decidere direttamente, quale giudice del fattoprocessuale, senza necessità di rimetterla al giudice del rinvio in quantopuò essere fatta valere e decisa nel giudizio di legittimità.2. In definitiva, in accoglimento dell’eccezione di giudicato internoparziale, la sentenza impugnata di 2° grado va cassata senza rinvio aisensi dell’art. 382 3° comma c.p.c., dichiarando l’inammissibilitàdell’appello proposto dal Comune avverso la sentenza di primo grado conconseguente inammissibilità del ricorso in cassazione dallo stessoproposto.3. Le spese di appello e del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza.4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto. P.Q.Mla Corte dichiara inammissibile il ricorso, cassa senza rinvio la sentenzaimpugnata e dichiara inammissibile il ricorso in appello del Comune diPollica.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del procuratore antistatariodella controricorrente, delle spese processuali di appello e del giudizio dilegittimità che liquida, quanto al 2° grado, in Euro 2.000,00 percompenso, oltre al rimborso delle spese generali, CNA e IVA come perlegge; quanto al giudizio di legittimità, in Euro 1.800,00 per compenso,Numero registro generale 24968/2023Numero sezionale 184/2026Numero di raccolta generale 14745/2026Data pubblicazione 18/05/2026Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali, CNA e IVA,come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio nella camera diconsiglio della Sezione Tributaria di data 13/1/2026.Il PresidenteUgo Candia