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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021

Cassazione n. 44535/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Perugia confermava quella del Tribunale di Perugia di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla ( pena di mesi 4 di arresto ed euro 800 di w .t per il reato di cui all'art. 4 legge .a 110 del 1975, contestato per il porto fuori dalla abitazione di un coltello a serramanico. 2.

Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 4 legge 110 del 1975 e vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su considerazioni in fatto e, comunque, manifestamente infondate.

Il ricorrente espone argomentazioni differenti rispetto a quelle avanzate con l'atto di appello: mentre in quell'atto aveva rimarcato la presenza di un passeggero nell'autovettura di sua proprietà, all'interno della quale era stato rinvenuto il coltello, in questa sede censura la motivazione della sentenza impugnata sottolineando che il vano portaoggetti in cui era custodito il coltello era "occulto alla vista di chi occupava l'autovettura"; un dato di fatto del tutto nuovo e, comunque, irrilevante.

In effetti, si deve escludere che la Corte territoriale abbia ritenuto che Asan ignorasse la presenza dell'arma all'interno dell'autovettura di sua proprietà: la motivazione che fa riferimento alla colpa dell'imputato va intesa in senso ipotetico per il caso - niente affatto dimostrato - che l'imputato non ne fosse a conoscenza, dovendosi comunque ritenere che, al contrario, egli, proprietario del mezzo che utilizzava, conoscesse la presenza del coltello.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente fiacomo [OSCURATO:PERSONA] P• $ t TATA tét [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Perugia confermava quella del Tribunale di Perugia di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla ( pena di mesi 4 di arresto ed euro 800 di w .t per il reato di cui all'art. 4 legge .a 110 del 1975, contestato per il porto fuori dalla abitazione di un coltello a serramanico. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 4 legge 110 del 1975 e vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su considerazioni in fatto e, comunque, manifestamente infondate. Il ricorrente espone argomentazioni differenti rispetto a quelle avanzate con l'atto di appello: mentre in quell'atto aveva rimarcato la presenza di un passeggero nell'autovettura di sua proprietà, all'interno della quale era stato rinvenuto il coltello, in questa sede censura la motivazione della sentenza impugnata sottolineando che il vano portaoggetti in cui era custodito il coltello era "occulto alla vista di chi occupava l'autovettura"; un dato di fatto del tutto nuovo e, comunque, irrilevante. In effetti, si deve escludere che la Corte territoriale abbia ritenuto che Asan ignorasse la presenza dell'arma all'interno dell'autovettura di sua proprietà: la motivazione che fa riferimento alla colpa dell'imputato va intesa in senso ipotetico per il caso - niente affatto dimostrato - che l'imputato non ne fosse a conoscenza, dovendosi comunque ritenere che, al contrario, egli, proprietario del mezzo che utilizzava, conoscesse la presenza del coltello. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente fiacomo [OSCURATO:PERSONA] P• $ t TATA tét [OSCURATO:PERSONA]
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