CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05596/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CASTROVILLARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]pA; lette/seatite le conci sioni del PG OW1,\I\\C' 1ni,k Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di tre sentenze di condanna. [OSCURATO:PERSONA] ha escluso la sussistenza del medesimo disegno criminoso in ragione della disomogeneità delle fattispecie, della rilevante distanza temporale tra le date di commissione dei singoli episodi, al più legati da una relazione di mera occasionalità. Ha quindi affermato che non è plausibile che il condannato, alla data di commissione dei reati oggetto delle prima delle condanne, avesse potuto prefigurarsi la successiva applicazione, in proprio danno, di una misura cautelare e la relativa commissione di una condotta di evasione. E la stessa considerazione vale con riferimento alla condotta di evasione oggetto della terza sentenza di condanna. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il giudice ha errato perché non ha considerato che i fatti criminosi sono stati commessi in un arco di tempo breve e ha omesso, con mera motivazione di stile, di prendere in esame il complesso degli elementi rilevanti, e in particolare le modalità di commissione dei fatti e l'omogeneità delle violazioni 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. 2. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha escluso la sussistenza del vincolo della continuazione in ragione di due elementi, la disomogeneità delle fattispecie e la rilevante distanza temporale, circa un anno, tra le date di commissione dei reati oggetto delle più sentenze di condanna. Ha poi argomentato sulla implausibilità della programmazione, sia pure non specifica, al momento di commissione dei reati oggetto della prima condanna della commissione dei successivi, e tra questi di più episodi di evasione, strettamente collegati a stati detentivi non preventivabili ai fini di una pur generica programmazione criminosa.Il ricorrente, a fronte di questi argomenti, ha opposto che la distanza temporale tra i reati è invece breve, senza spiegare però come possa considerarsi tale un divario di circa un anno; ha contestato l'affermazione di disomogeneità delle fattispecie rilevando, in modo chiaramente generico, che "i titoli coercitivi staggiti postulano come elemento di comunanza le modalità di commissione..." (fl. 4 del ricorso) e che i fatti sono stati "commessi sempre con lo stesso modus operandi" (fl. 2 del ricorso), senza null'altra specificazione tale da far comprendere le ragioni dell'affermazione. Soltanto con riguardo ad uno degli episodi di evasione - due delle tre sentenze in rilievo hanno ad oggetto episodi di evasione - ha aggiunto che era stato commesso quando l'imputato era in custodia cautelare "almeno anche in veste parziale tra le summenzionate sentenze" (fl. 3 del ricorso), traendo la conseguenza, per il vero tutt'altro che logicamente coerente, che sia possibile l'unificazione per continuazione "ancorché in maniera frazionata". Anche queste ulteriori notazioni si segnalano per genericità di critica alle ragioni della decisione e finiscono per proporre, sia pure in modo incompleto e poco coerente, una diversa valutazione del merito della vicenda, che non può trovare spazio nella sede del sindacato di mera legittimità. 3. Per quanto detto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, equa al caso, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a