CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 08670/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso Depositata in [OSCURATO:PERSONA], 23 FEB. 2624 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 20 giugno 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina ha revocato l'ordinanza del 27 gennaio 2022, eseguita il 2 febbraio 2023, del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina con la quale fu applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per i reati ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Avverso tale ordinanza ha proposto appello il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Latina chiedendone l'annullamento e l'applicazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della misura cautelare degli arresti domiciliari. Con l'ordinanza del 18 ottobre 2023 il Tribunale del riesame di Roma, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero, ha annullato l'ordinanza del 20 giugno 2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina ed ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari, sospendendo l'esecuzione della decisione fino alla sua definitività. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. Con l'unico motivo si deducono i vizi di violazione di legge, sostanziale e processuale, e della motivazione; il Giudice per le indagini preliminari avrebbe correttamente qualificato i fatti ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e per tale, diversa, qualificazione non sarebbe stata necessaria alcuna giustificazione. Non sussisterebbe alcuna preclusione per il giudicato cautelare, avendo la difesa avanzato una nuova istanza. Inoltre, il riferimento al tempo decorso sarebbe stato irrilevante: i precedenti penali specifici del ricorrente sarebbero risalenti nel tempo; il ricorrente avrebbe subito una perquisizione, con esito negativo, nel mese di ottobre 2022; le captazioni del 2022 non sarebbero state sufficienti a sostenere l'accusa del reato ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Nel ripristinare la misura cautelare, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto valutare la concretezza delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile ex art. 581 cod. proc. pen. nella parte in cui deduce i vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. senza neanche indicare le norme violate e, nel resto, per la mancanza del requisito della specificità estrinseca: il motivo non si confronta in alcun modo con la motivazione della ordinanza impugnata, mai citata nel ricorso, e con la ratio della decisione impugnata, secondo la quale il provvedimento di revoca della misura cautelare non conteneva alcuna diversa qualificazione dei fatti ascritti, ma solo la «possibilità» dell'applicazione del art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 dei 1990, e nessuna concreta indicazione di fatti che potessero aver inciso sul quadro indiziario e cautelare, già valutato dal Tribunale del riesame con l'ordinanza di conferma della ordinanza genetica, non impugnata. Di conseguenza, rispetto ad un provvedimento di revoca nullo per mancanza di motivazione, correttamente il Tribunale del riesame nell'ordinanza impugnata ha richiamato la decisione precedente, contenente una esplicita e non contestata motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelali. Per altro, dall'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari risulta che la revoca è stata fondata sulla non proporzionalità della misura cautelare degli arresti domiciliari «... in vista della possibile riconducibilità alla fattispecie ...» ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; il Giudice per le indagini preliminari, in sostanza, non ha neanche motivato sulla persistenza o meno delle esigenze cautelari né ha indicato l'esistenza di elementi di fatto in grado di modificare il quadro cautelare già ritenuto esistente dal Tribunale del riesame a seguito della impugnazione dell'ordinanza genetica. Né i sintetici elementi di fatto indicati nel ricorso possono sopperire alla mancanza di motivazione del provvedimento di revoca, correttamente annullato dal Tribunale del riesame. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.