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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 luglio 2026

Cassazione n. 32154/2026

Testo disponibile della fonte

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io, nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma avverso la sentenza del 04/12/2025 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'[OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza con cui, in primo grado, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di detenzione di hashish a fini di spaccio (art. 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) alla pena di 10 mesi, 20 giorni di reclusione e 2.667 C di multa.

2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, per il tramite dell'[OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti due motivi.

2.1. Violazione dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (nel testo previgente alla "riforma Cartabia").

La citazione in appello fu notificata via pec al difensore in data 3 novembre 2025.

Lo stesso giorno fu inviata dalla Corte d'appello di Roma la citazione da notificare all'imputato nel domicilio dichiarato.

L'addetto alla notifica, il giorno 6 novembre 2025, riferì che non fu possibile notificare l'atto di citazione in appello in quanto il destinatario non abitava più lì e non era presente in loco, precisando che le ricerche si erano rivelate vane.

In realtà, [OSCURATO:PERSONA] continua ad essere residente presso l'indirizzo dichiarato, come si evince dal certificato di residenza aggiornato.

Essendosi il presente processo instaurato con il giudizio direttissimo del 14 luglio 2022, deve farsi riferimento al testo previgente dell'art. 161 cod. proc. pen., che subordinava la validità della notifica al difensore al presupposto che l'abitazione dichiarata fosse divenuta effettivamente inidonea o insufficiente.

Mentre, nel caso di specie, l'autorità non ha effettuato le ricerche necessarie a superare la presunzione di idoneità del domicilio dichiarato, come peraltro dimostrato dal fatto che la notifica al difensore avvenne il 3 novembre, e cioè tre giorni prima della tentata notifica all'imputato nel domicilio eletto.

Si tratta di nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio.

2.2. Mancata applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 cit.

La sentenza Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Restivo, Rv. 284149, sulla base di un'analisi statistica, ha escluso che il dato ponderale abbia rilievo assoluto, riconoscendo la "lieve entità" anche nel caso di possesso di 386,93 grammi di hashish.

Nel caso oggetto del presente procedimento, la detenzione ha riguardato 250 grammi di hashish; ciò nondimeno, si è attribuito valore esclusivo al dato numerico delle dosi medie ricavabili, convertendo tale dato in un indice automatico.

La valutazione di offensività non può, però, fondarsi sul numero di dosi medie ricavabili, che non corrisponde necessariamente al numero di dosi in concreto 2 trt"'commercializzate con il quantitativo sequestrato: tanto più che il «non elevato grado di purezza», rilevato dalla stessa Corte d'appello, compensava il dato ponderale ed avrebbe dovuto quindi suggerire la sussunzione della condotta nel "fatto lieve".

Sotto diverso aspetto, la Corte d'appello non ha considerato che l'art. 73, comma 5, d.P.R. cit. è stato modificato dal d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, aggiungendo che chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito quando la condotta assume caratteri di non occasionalità.

E che l'introduzione della nuova fattispecie astratta del "fatto lieve non occasionale", per un verso, ha aumentato le pene per determinate situazioni; contemporaneamente, però, e alla luce della citata sentenza di legittimità, ha ampliato il campo applicativo del comma 5, includendovi condotte che, in presenza di quantitativi statisticamente compatibili ma connotati da occasionalità, più difficilmente vi sarebbero rientrate in passato.

La sentenza impugnata ha pretermesso ogni analisi critica del caso, ad onta della determinazione della pena base nel minimo edittale (due anni di reclusione), della citata giurisprudenza di legittimità e della riforma legislativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

4. All'esito di un complesso processo di stratificazione legislativa e giurisprudenziale, il sistema delle notifiche, nel rispetto dei principi costituzionali interni e sovranazionali, ha definitivamente superato l'originario impianto fondato sulle presunzioni legali di conoscenza (il punto di arrivo di tale evoluzione - che ha trovato conferma nella c.d. riforma Cartabia - è individuabile in Sez.

U., n. 23948, del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420).

Tale sistema richiede sia la regolarità formale, sia la conoscenza effettiva del processo, situazione cui è equiparata quella in cui l'imputato si sia strumentalmente sottratto a tale conoscenza Di conseguenza, nemmeno la prova della conoscenza effettiva è idonea a sostituire e compensare il mancato espletamento della rituale sequenza delle notifiche.

Occorre, per contro, che alla conoscenza filtrata attraverso i meccanismi sanciti a livello legislativo si aggiunga quella effettiva da parte dell'imputato, senza possibilità di reciproche surroghe. 3 «9,5 P.Q.M`1 • Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.

Così deciso il 09/07/2026 La Consigliera estensore esidente Om ,,rett2eDi Pieluig1Di Stefano 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
io, nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma avverso la sentenza del 04/12/2025 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'[OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza con cui, in primo grado, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di detenzione di hashish a fini di spaccio (art. 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) alla pena di 10 mesi, 20 giorni di reclusione e 2.667 C di multa. 2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, per il tramite dell'[OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti due motivi. 2.1. Violazione dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (nel testo previgente alla "riforma Cartabia"). La citazione in appello fu notificata via pec al difensore in data 3 novembre 2025. Lo stesso giorno fu inviata dalla Corte d'appello di Roma la citazione da notificare all'imputato nel domicilio dichiarato. L'addetto alla notifica, il giorno 6 novembre 2025, riferì che non fu possibile notificare l'atto di citazione in appello in quanto il destinatario non abitava più lì e non era presente in loco, precisando che le ricerche si erano rivelate vane. In realtà, [OSCURATO:PERSONA] continua ad essere residente presso l'indirizzo dichiarato, come si evince dal certificato di residenza aggiornato. Essendosi il presente processo instaurato con il giudizio direttissimo del 14 luglio 2022, deve farsi riferimento al testo previgente dell'art. 161 cod. proc. pen., che subordinava la validità della notifica al difensore al presupposto che l'abitazione dichiarata fosse divenuta effettivamente inidonea o insufficiente. Mentre, nel caso di specie, l'autorità non ha effettuato le ricerche necessarie a superare la presunzione di idoneità del domicilio dichiarato, come peraltro dimostrato dal fatto che la notifica al difensore avvenne il 3 novembre, e cioè tre giorni prima della tentata notifica all'imputato nel domicilio eletto. Si tratta di nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio. 2.2. Mancata applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 cit. La sentenza Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Restivo, Rv. 284149, sulla base di un'analisi statistica, ha escluso che il dato ponderale abbia rilievo assoluto, riconoscendo la "lieve entità" anche nel caso di possesso di 386,93 grammi di hashish. Nel caso oggetto del presente procedimento, la detenzione ha riguardato 250 grammi di hashish; ciò nondimeno, si è attribuito valore esclusivo al dato numerico delle dosi medie ricavabili, convertendo tale dato in un indice automatico. La valutazione di offensività non può, però, fondarsi sul numero di dosi medie ricavabili, che non corrisponde necessariamente al numero di dosi in concreto 2 trt"'commercializzate con il quantitativo sequestrato: tanto più che il «non elevato grado di purezza», rilevato dalla stessa Corte d'appello, compensava il dato ponderale ed avrebbe dovuto quindi suggerire la sussunzione della condotta nel "fatto lieve". Sotto diverso aspetto, la Corte d'appello non ha considerato che l'art. 73, comma 5, d.P.R. cit. è stato modificato dal d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, aggiungendo che chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito quando la condotta assume caratteri di non occasionalità. E che l'introduzione della nuova fattispecie astratta del "fatto lieve non occasionale", per un verso, ha aumentato le pene per determinate situazioni; contemporaneamente, però, e alla luce della citata sentenza di legittimità, ha ampliato il campo applicativo del comma 5, includendovi condotte che, in presenza di quantitativi statisticamente compatibili ma connotati da occasionalità, più difficilmente vi sarebbero rientrate in passato. La sentenza impugnata ha pretermesso ogni analisi critica del caso, ad onta della determinazione della pena base nel minimo edittale (due anni di reclusione), della citata giurisprudenza di legittimità e della riforma legislativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 4. All'esito di un complesso processo di stratificazione legislativa e giurisprudenziale, il sistema delle notifiche, nel rispetto dei principi costituzionali interni e sovranazionali, ha definitivamente superato l'originario impianto fondato sulle presunzioni legali di conoscenza (il punto di arrivo di tale evoluzione - che ha trovato conferma nella c.d. riforma Cartabia - è individuabile in Sez. U., n. 23948, del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420). Tale sistema richiede sia la regolarità formale, sia la conoscenza effettiva del processo, situazione cui è equiparata quella in cui l'imputato si sia strumentalmente sottratto a tale conoscenza Di conseguenza, nemmeno la prova della conoscenza effettiva è idonea a sostituire e compensare il mancato espletamento della rituale sequenza delle notifiche. Occorre, per contro, che alla conoscenza filtrata attraverso i meccanismi sanciti a livello legislativo si aggiunga quella effettiva da parte dell'imputato, senza possibilità di reciproche surroghe. 3 «9,5 P.Q.M`1 • Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso il 09/07/2026 La Consigliera estensore esidente Om ,,rett2eDi Pieluig1Di Stefano 4
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