CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 giugno 2025
Cassazione n. 23499/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13852-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 533/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 25/10/2018 R.G.N. 83/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] integrativo R.G.N.13852/2019 Cron. Rep. Ud11/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta alla riliquidazione del proprio trattamento pensionistico mediante computo della contribuzione versata al Fondo integrativo gas, nonostante fosse mancato il pagamento contributivo per il primo trimestre 2015, cui però era seguito il pagamento relativo al secondo semestre, con raggiungimento dell’anzianità contributiva necessaria ai fini del trattamento integrativo. Riteneva la Corte che il mancato pagamento del trimestre non importasse risoluzione automatica del rapporto previdenziale costituito presso il Fondo integrativo gas. Avverso la sentenza l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., ricorre per un motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione degli artt.38.5 l. n.289/02, 8 d.lgs. n.184/97, del d.m. lavoro 16.6.02, per avere la Corte reputato che l’omesso pagamento di un trimestre di contribuzione volontaria non importasse la risoluzione del rapporto previdenziale presso [OSCURATO:PERSONA] integrativo gas. Il motivo è infondato nel merito, in base ai precedenti di questa Corte, sicché per il principio della ragione più liquida, non viene esaminata l’eccezione avanzata dal controricorrente circa il difetto di potere rappresentativo in capo alla dirigente dell’Inps dr.ssa Petrotta. Va in secondo luogo premesso che non risulta alcun riconoscimento del diritto contestato da parte dell’Inps, poiché l’ente non ha chiesto la cessazione della materia del contendere e ha riliquidato la pensione in esecuzione della sentenza di primo grado, in ottemperanza quindi al comando giudiziale. Nel merito, come anticipato, questa Corte ha già deciso causa analoga alla presente (Cass.24133/20), ove il lavoratore era stato collocato in mobilità c.d. lunga e, ai sensi dell’art.38, co.5 l. n.289/02, aveva fruito della possibilità di versare contribuzione volontaria al fine di maturare i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia. A nche in quel caso il lavoratore aveva mancato il versamento di un trimestre, ma poi aveva pagatoi contributi dovuti nel trimestre successivo. In tale precedente, che va qui riaffermato, questa Corte ha escluso che il mancato versamento del trimestre determini l’estinzione del rapporto previdenziale; tale mancato versamento non è colmabilein seguito, ma non preclude la prosecuzione dei versamenti a copertura dei periodi successivi fino a che non venga a maturazione il diritto a pensione;il diritto potestativo alla prosecuzione volontaria –si è precisato in detta pronuncia – per poter fruire della pensione integrativa non è assoggettabile ad alcuna decadenza, non prevista da alcuna fonte normativa che vanifichi gli effetti della contribuzione versata al fondo integrativo. In seguito, varie pronunce rese sempre in materia di trattamento integrativo derivante dal Fondo gas, hanno affermato che il diritto alla prosecuzione volontaria dei contribuiti non si estingue per mancato versamento di un trimestre (Cass.4054/21, Cas