CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36976/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] BILLI1TERI MARIA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, perché manifestamente infondati e generici, articolati in fatto con la riproposizione delle stesse argomentazioni dell'appello, senza critiche specifiche alla decisione impugnata. La sentenza impugnata (e la sentenza del Tribunale, in doppia conforme) correttamente rileva che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è proprietaria dell'area e interessata alla prosecuzione dei lavori effettuati dopo la violazione dei sigilli. Peraltro, la stessa è stata rinvenuta sul luogo del sequestro con i lavori in corso, unitamente a suo marito ([OSCURATO:PERSONA]) custode. I ricorsi sono generici e non si confrontano con le motivazioni della sentenza, prospettando un non meglio precisato vizio della motivazione per un'assenza di conoscenza della violazione dei sigilli, disancorata da qualsiasi emergenza processuale, quindi solo ipotetica. 2. Anche per le circostanze attenuanti generiche la sentenza adeguatamente motiva, rilevando l'assenza di elementi positivi per il loro riconoscimento ("L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse" Sez. 3 - , Sentenza n. 24128 del 18/03/2021 Ud., dep. 21/06/2021, Rv. 281590 - 01). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, per ciascun ricorrente, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. i P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co