CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 febbraio 2026
Cassazione n. 14174/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. XXXXXXXXXXXXXXX impugna la sentenza del Tribunale di Lecce in data19/11/2025 pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.Con un unico motivo propone ricorso per cassazione per denunciare la mancanza dimotivazione in relazione alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129cod. proc. pen.2. Il ricorso è inammissibile alla luce dell’orientamento di legittimità che ha spiegatoche «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso lasentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per lamancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso chel'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limital'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamenteindicate» (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01).A ciò si aggiunga che tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti erecepite in sentenza, in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la leggericonosce alle parti e che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse indiscussione con il ricorso per cassazione, così che, a loro riguardo, l’obbligo di motivazionedeve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positivavalutazione dei termini dell'accordo intervenuto fra le parti.3. Da qui l’inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delleammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motividedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 03/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.