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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 18016/2026

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i CatanzaroUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni, depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Ca-tanzaro;letta la memoria, depositata dal difensore del ricorrente, che ha chiesto, in viaprincipale, l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato o, in subor-dine, l’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 2 dicembre 2025, depositata il 15 gennaio 2026, ilTribunale di Catanzaro, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla Procuradella Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, avverso l’ordinanza del Giudiceper le indagini preliminari dello stesso Tribunale del 10 luglio 2025, che avevarespinto la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcerenei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a un procedimento che lo vedevaindagato per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 40), haapplicato al predetto la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza con-giuntamente a quella dell’obbligo di presentazione quotidiana alla P.G.2.

Avverso la suddetta ordinanza l’indagato ha proposto ricorso, a mezzo deldifensore di fiducia, articolando due motivi, di seguito sintetizzati conformementeal disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., violazione degli artt. 310, 581 e 591 cod. proc. pen., in ordine alla mancatadeclaratoria di inammissibilità dell’appello proposto dalla Procura.Si evidenzia che, come già eccepito nella memoria difensiva presentataprima dell’udienza, l’atto di appello della Procura, fermo l’erroneo richiamo (in as-senza della contestazione dell’aggravante mafiosa) all’operatività, anche per gliindagati del reato di cui al capo 40), della duplice presunzione di cui all’art. 275,comma 3, cod. proc. pen., non indicava i motivi dell’impugnazione con riferimentoalla posizione del ricorrente e non si confrontava con le ragioni del rigetto addottedal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, essendo quindi privo dei requisiti sanciti, apena di inammissibilità, dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., che, secondo il con-solidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, trovano applicazione an-che con riferimento all’appello cautelare.2.2.

Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen., vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di inammissi-bilità dell’appello proposto dalla Procura, non avendo il Tribunale di Catanzaro va-gliato l’eccezione proposta, certamente preliminare all’esame del merito, disatten-dendola senza offrire alcuna spiegazione.Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.3.

Con memoria, depositata in data 17 marzo 2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.4.

In data 23 marzo 2026 la difesa ha depositato memoria, con la quale haulteriormente argomentato sui motivi di ricorso, chiedendo, in via principale, l’an-nullamento senza rinvio del provvedimento impugnato o, in subordine, l’annulla-mento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.2.

Il primo motivo, con cui si lamenta l’inammissibilità dell’appello cautelareproposto dal Pubblico Ministero, è manifestamente infondato.2.1.

Va rammentato che, secondo il consolidato orientamento della giurispru-denza di legittimità, i motivi di appello contro le ordinanze in materia di misurecautelari personali non possono limitarsi al semplice richiamo per relationem degliargomenti addotti a fondamento della originaria richiesta di applicazione, ma de-vono soddisfare, a pena di inammissibilità, il requisito della specificità, consistentenella precisa indicazione dei punti censurati e delle questioni di fatto e di diritto dasottoporre al giudice del gravame (Sez. 6, n. 47546 del 01/10/2013, Delle Fazio,Rv. 258664 - 01).

L'appello cautelare di cui all'art. 310 cod. proc. pen. ha la fisio-nomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione, con la con-seguenza che allo stesso si applicano le norme generali in materia, tra cui le di-sposizioni di cui agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.; ne deriva che l'impugnazionedeve non solo indicare i capi e i punti ai quali si riferisce, ma anche enunciare imotivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fattoche sorreggono la richiesta (Sez. 5, n. 9432 del 12/01/2017, Cimino, Rv. 269098- 01).L'onere di specificità non viene meno di fronte a un provvedimento immoti-vato, posto che in tal caso la critica sarà diretta pur sempre al vizio del provvedi-mento e non può essere surrogata dalla mera riproposizione della istanza.2.2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, pur rico-noscendo la sussistenza di un grave quadro indiziario a carico del ricorrente e deglialtri coindagati del reato di cui al capo 40) della rubrica accusatoria, inerente l’im-portazione di un carico di 750 kg di cocaina spedito dal Perù e sequestrato nelporto di Trieste il 24 giugno 2022, aveva ritenuto insussistente il pericolo di reci-diva con una motivazione cumulativa, riguardante tutti i soggetti ai quali non ri-sultava contestata la condotta associativa (o per i quali non s era ritenuta sussi-stente la gravità indiziaria per tale imputazione), riportata alle pag. 114 e 115dell’ordinanza, laddove si faceva riferimento alla risalenza nel tempo delle con-dotte (trattandosi di fatti verificatisi nel 2020 o, al più tardi, nel 2021, ma comun-que avviate l’anno precedente) e al loro carattere isolato, trattandosi di soggettiche intervenivano in specifici affari (partecipando alle chat dedicate), senza peròcomparire in altre vicende.2.3.

Nel proporre appello avverso tale ordinanza (con riferimento non solo allaposizione dell’odierno ricorrente e dei coindagati del reato di cui al capo 40), maanche di tutti coloro per i quali era stata rigettata la richiesta di misura) il PubblicoMinistero ha, già in premessa, alla pag. 14, indicato specificamente il punto og-getto di censura, ovvero la genericità della motivazione cumulativa adottata dalgiudice della cautela con riferimento agli indagati dei reati satellite ex art. 73 d.P.R.n. 309 del 1990, nonostante si trattasse frequentemente di condotte aggravatedal numero dei concorrenti superiori a tre, dalla ingente quantità ex art. 80 d.P.R.n. 309 del 1990, dalla circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen.,dalla trasnazionalità ex art. 61 bis cod. pen., richiamando le pagine del provvedi-mento impugnato (pag. 114 e 115), riportandone anche graficamente il contenutonella nota.L’atto di appello ha, quindi, analiticamente esaminato i vari capi di imputa-zione e, per quel che qui rileva, si è occupato del reato di cui al capo 40) e dellaposizione dei vari indagati di tale condotta alle pagine 40 e

41. Dopo aver ricordatole fasi salienti e le concrete modalità dell’operazione di importazione in esame,sviluppatasi nell’anno 2022, conclusasi a settembre dello stesso anno con il se-questro della droga, ha censurato, in termini onnicomprensivi di tutti gli indagati,la genericità della motivazione addotta dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, giàevidenziata in premessa, ritenendo sussistenti per tutti il pericolo di fuga e di rei-terazione, rimarcando la valenza di tali argomentazioni, con specifico riferimentoalla posizione del correo Bifulco, narcotrafficante di stanza in Perù, per il quale leindagini svolte dalla P.G. avevano consentito di accertare la programmazione diun’ulteriore importazione di droga.Nonostante la tecnica adottata, peraltro correlata a quella adottata nel prov-vedimento impugnato, e al netto della inconferenza del rinvio alle argomentazionidi diritto svolte per i reati di cui ai capi 4) e 6) (laddove si faceva riferimento alladuplice presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod proc. pen., non applicabileal reato di cui al capo 40), non essendo contestata l’aggravante di cui all’art. 416bis.1 cod. pen.), la lettura complessiva dell’appello cautelare del Pubblico Ministeroconsente di escludere i lamentati profili di genericità, in quanto idoneo a porre inevidenza il vizio dedotto (l’omessa considerazione delle specifiche circostanze dellacondotta, aggravata dal numero dei concorrenti, dalla ingente quantità e dallatransnazionalità), tale da inficiare l'intera valutazione e da imporre un nuovoesame.3.

Il secondo motivo, con cui il ricorrente si duole della mancata pronuncia,da parte del Tribunale del riesame, sull’eccezione di inammissibilità proposta èaspecifico.3.1.

Dal provvedimento impugnato risulta che il Tribunale ha letto la memoriadifensiva (espressamente citata nella intestazione), sicché può trovare applica-zione il principio generale, secondo cui per la sussistenza del vizio di omessa pro-nuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è neces-sario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indi-spensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando, come nelcaso in esame (in cui la coerenza dello sviluppo argomentativo con i vizi dedottidall’appellante, ne attesta indirettamente la specificità), la decisione adottata com-porti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in propo-sito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita dirigetto quando la pretesa avanzata non espressamente esaminata, risulti incom-patibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia.3.2.

Costituisce, invero, un principio consolidato nella giurisprudenza di legit-timità che l’omesso esame di un motivo di appello da parte della Corte di meritonon dà luogo a un difetto di motivazione rilevante a norma dell’art. 606 cod. proc.pen., nè determina incompletezza della motivazione della sentenza, allorché, purin mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implici-tamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l’impianto della mo-tivazione nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendianola ratio decidendi della sentenza medesima (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019,Sirica, Rv. 276741 - 01).4.

Alla inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc.pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non rav-visandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte Cost. n. 186 del 2000), al pagamento della sanzione pecuniaria, indicata indispositivo, in favore della Cassa delle ammende.5.

Stante l’esecutività della decisione impugnata, la Cancelleria provvederàagli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc.pen.Così deciso, il 3 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i CatanzaroUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni, depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Ca-tanzaro;letta la memoria, depositata dal difensore del ricorrente, che ha chiesto, in viaprincipale, l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato o, in subor-dine, l’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 2 dicembre 2025, depositata il 15 gennaio 2026, ilTribunale di Catanzaro, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla Procuradella Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, avverso l’ordinanza del Giudiceper le indagini preliminari dello stesso Tribunale del 10 luglio 2025, che avevarespinto la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcerenei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a un procedimento che lo vedevaindagato per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 40), haapplicato al predetto la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza con-giuntamente a quella dell’obbligo di presentazione quotidiana alla P.G.2. Avverso la suddetta ordinanza l’indagato ha proposto ricorso, a mezzo deldifensore di fiducia, articolando due motivi, di seguito sintetizzati conformementeal disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., violazione degli artt. 310, 581 e 591 cod. proc. pen., in ordine alla mancatadeclaratoria di inammissibilità dell’appello proposto dalla Procura.Si evidenzia che, come già eccepito nella memoria difensiva presentataprima dell’udienza, l’atto di appello della Procura, fermo l’erroneo richiamo (in as-senza della contestazione dell’aggravante mafiosa) all’operatività, anche per gliindagati del reato di cui al capo 40), della duplice presunzione di cui all’art. 275,comma 3, cod. proc. pen., non indicava i motivi dell’impugnazione con riferimentoalla posizione del ricorrente e non si confrontava con le ragioni del rigetto addottedal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, essendo quindi privo dei requisiti sanciti, apena di inammissibilità, dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., che, secondo il con-solidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, trovano applicazione an-che con riferimento all’appello cautelare.2.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen., vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di inammissi-bilità dell’appello proposto dalla Procura, non avendo il Tribunale di Catanzaro va-gliato l’eccezione proposta, certamente preliminare all’esame del merito, disatten-dendola senza offrire alcuna spiegazione.Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.3. Con memoria, depositata in data 17 marzo 2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.4. In data 23 marzo 2026 la difesa ha depositato memoria, con la quale haulteriormente argomentato sui motivi di ricorso, chiedendo, in via principale, l’an-nullamento senza rinvio del provvedimento impugnato o, in subordine, l’annulla-mento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.2. Il primo motivo, con cui si lamenta l’inammissibilità dell’appello cautelareproposto dal Pubblico Ministero, è manifestamente infondato.2.1. Va rammentato che, secondo il consolidato orientamento della giurispru-denza di legittimità, i motivi di appello contro le ordinanze in materia di misurecautelari personali non possono limitarsi al semplice richiamo per relationem degliargomenti addotti a fondamento della originaria richiesta di applicazione, ma de-vono soddisfare, a pena di inammissibilità, il requisito della specificità, consistentenella precisa indicazione dei punti censurati e delle questioni di fatto e di diritto dasottoporre al giudice del gravame (Sez. 6, n. 47546 del 01/10/2013, Delle Fazio,Rv. 258664 - 01). L'appello cautelare di cui all'art. 310 cod. proc. pen. ha la fisio-nomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione, con la con-seguenza che allo stesso si applicano le norme generali in materia, tra cui le di-sposizioni di cui agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.; ne deriva che l'impugnazionedeve non solo indicare i capi e i punti ai quali si riferisce, ma anche enunciare imotivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fattoche sorreggono la richiesta (Sez. 5, n. 9432 del 12/01/2017, Cimino, Rv. 269098- 01).L'onere di specificità non viene meno di fronte a un provvedimento immoti-vato, posto che in tal caso la critica sarà diretta pur sempre al vizio del provvedi-mento e non può essere surrogata dalla mera riproposizione della istanza.2.2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, pur rico-noscendo la sussistenza di un grave quadro indiziario a carico del ricorrente e deglialtri coindagati del reato di cui al capo 40) della rubrica accusatoria, inerente l’im-portazione di un carico di 750 kg di cocaina spedito dal Perù e sequestrato nelporto di Trieste il 24 giugno 2022, aveva ritenuto insussistente il pericolo di reci-diva con una motivazione cumulativa, riguardante tutti i soggetti ai quali non ri-sultava contestata la condotta associativa (o per i quali non s era ritenuta sussi-stente la gravità indiziaria per tale imputazione), riportata alle pag. 114 e 115dell’ordinanza, laddove si faceva riferimento alla risalenza nel tempo delle con-dotte (trattandosi di fatti verificatisi nel 2020 o, al più tardi, nel 2021, ma comun-que avviate l’anno precedente) e al loro carattere isolato, trattandosi di soggettiche intervenivano in specifici affari (partecipando alle chat dedicate), senza peròcomparire in altre vicende.2.3. Nel proporre appello avverso tale ordinanza (con riferimento non solo allaposizione dell’odierno ricorrente e dei coindagati del reato di cui al capo 40), maanche di tutti coloro per i quali era stata rigettata la richiesta di misura) il PubblicoMinistero ha, già in premessa, alla pag. 14, indicato specificamente il punto og-getto di censura, ovvero la genericità della motivazione cumulativa adottata dalgiudice della cautela con riferimento agli indagati dei reati satellite ex art. 73 d.P.R.n. 309 del 1990, nonostante si trattasse frequentemente di condotte aggravatedal numero dei concorrenti superiori a tre, dalla ingente quantità ex art. 80 d.P.R.n. 309 del 1990, dalla circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen.,dalla trasnazionalità ex art. 61 bis cod. pen., richiamando le pagine del provvedi-mento impugnato (pag. 114 e 115), riportandone anche graficamente il contenutonella nota.L’atto di appello ha, quindi, analiticamente esaminato i vari capi di imputa-zione e, per quel che qui rileva, si è occupato del reato di cui al capo 40) e dellaposizione dei vari indagati di tale condotta alle pagine 40 e 41. Dopo aver ricordatole fasi salienti e le concrete modalità dell’operazione di importazione in esame,sviluppatasi nell’anno 2022, conclusasi a settembre dello stesso anno con il se-questro della droga, ha censurato, in termini onnicomprensivi di tutti gli indagati,la genericità della motivazione addotta dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, giàevidenziata in premessa, ritenendo sussistenti per tutti il pericolo di fuga e di rei-terazione, rimarcando la valenza di tali argomentazioni, con specifico riferimentoalla posizione del correo Bifulco, narcotrafficante di stanza in Perù, per il quale leindagini svolte dalla P.G. avevano consentito di accertare la programmazione diun’ulteriore importazione di droga.Nonostante la tecnica adottata, peraltro correlata a quella adottata nel prov-vedimento impugnato, e al netto della inconferenza del rinvio alle argomentazionidi diritto svolte per i reati di cui ai capi 4) e 6) (laddove si faceva riferimento alladuplice presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod proc. pen., non applicabileal reato di cui al capo 40), non essendo contestata l’aggravante di cui all’art. 416bis.1 cod. pen.), la lettura complessiva dell’appello cautelare del Pubblico Ministeroconsente di escludere i lamentati profili di genericità, in quanto idoneo a porre inevidenza il vizio dedotto (l’omessa considerazione delle specifiche circostanze dellacondotta, aggravata dal numero dei concorrenti, dalla ingente quantità e dallatransnazionalità), tale da inficiare l'intera valutazione e da imporre un nuovoesame.3. Il secondo motivo, con cui il ricorrente si duole della mancata pronuncia,da parte del Tribunale del riesame, sull’eccezione di inammissibilità proposta èaspecifico.3.1. Dal provvedimento impugnato risulta che il Tribunale ha letto la memoriadifensiva (espressamente citata nella intestazione), sicché può trovare applica-zione il principio generale, secondo cui per la sussistenza del vizio di omessa pro-nuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è neces-sario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indi-spensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando, come nelcaso in esame (in cui la coerenza dello sviluppo argomentativo con i vizi dedottidall’appellante, ne attesta indirettamente la specificità), la decisione adottata com-porti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in propo-sito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita dirigetto quando la pretesa avanzata non espressamente esaminata, risulti incom-patibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia.3.2. Costituisce, invero, un principio consolidato nella giurisprudenza di legit-timità che l’omesso esame di un motivo di appello da parte della Corte di meritonon dà luogo a un difetto di motivazione rilevante a norma dell’art. 606 cod. proc.pen., nè determina incompletezza della motivazione della sentenza, allorché, purin mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implici-tamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l’impianto della mo-tivazione nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendianola ratio decidendi della sentenza medesima (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019,Sirica, Rv. 276741 - 01).4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc.pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non rav-visandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte Cost. n. 186 del 2000), al pagamento della sanzione pecuniaria, indicata indispositivo, in favore della Cassa delle ammende.5. Stante l’esecutività della decisione impugnata, la Cancelleria provvederàagli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc.pen.Così deciso, il 3 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]
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